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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud76 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clr ha concluso chiedendo <:; udito il il dife sore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 9.07.2020, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e ha confermato nel resto, la pronuncia emessa il 17.07.2018 dal Tribunale di Macerata che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice, ex. artt. 216 e 217

I. fall.

In particolare, il Salvatori era imputato, in concorso, in qualità di legale rappresentante della Food and [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 22.01.2014 - per la distrazione del ricavo, di euro 60.000,00, derivante dall'erogazione del prestito avuto da [OSCURATO:PERSONA], per euro 22.550,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per euro 24.100,00 a favore della fallita e per euro 12.000,00 in proprio favore (punto a) dell'imputazione); nonché per avere prelevato complessivi euro 36.000,00 dal c/c societario, girandoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (punto b) e per la tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, prospettando sei motivi.

2.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce violazione di legge e falsa interpretazione dell'art. 216

I. fall. nonché travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie e mancanza della motivazione.

Si eccepisce l'illogicità e la non correttezza giuridica della narrazione e delle argomentazioni rese nella sentenza impugnata per avere la Corte di appello stravolto l'apparato probatorio esistente, distorcendo integralmente le prove raccolte nel giudizio di primo grado.

In particolare, dall'escussione dei testi, dall'analisi della 'documentazione prodotta da parte della difesa dell'imputato e da un esame della relazione del curatore ex art. 33

I. fall. è emerso che seppur vero che per euro 34.500,00 di un finanziamento ottenuto dalla società fallita da parte della Banca delle Marche in data 25.06.2007 ne ha beneficiato la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il ricorrente, è altrettanto vero che quest'ultimo ha poi provveduto a rimborsare dette somme prelevate a ad estinguere il mutuo in data 27.03.2008 con fondi personali.

È emerso altresì (a pag. 3 della relazione) che l'attività sociale della fallita era iniziata concretamente nell'aprile 2011, data in cui i soldi erano già stati restituiti dal ricorrente.

Pertanto si rileva che trattasi di ipotesi di c.d. bancarotta riparata, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, poiché difetta l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione che è reato di pericolo concreto in quanto il ricorrente, ben sei anni prima della dichiarazione di fallimento, ebbe ad effettuare un'operazione idonea a elidere ogni effetto pregiudizievole della contestata condotta di bancarotta.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa interpretazione dell'art. 217

I. fall. per mancanza sia dell'elemento oggettivo in quanto dalla relazione del Curatore si evince che è stato possibile ricostruire il patrimonio (negativo) della società e i movimenti economico-finanziari intervenuti negli anni di effettivo esercizio, sia dell'elemento soggettivo.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e falsa interpretazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto per le peculiari modalità del fatto (il ricorrente non ha di fatto creato alcun danno alla curatela del fallimento per la ricostruzione del patrimonio societario, come affermato anche dal curatore fallimentare) e per la non abitualità del comportamento del Salvatori; questi oltre a essere incensurato, non si è mai sottratto agli obblighi contabili e, al momento del fallimento, si è dimostrato subito disponibile con il curatore pe ricostruire la situazione patrimoniale aziendale.

2.4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod. pen. in riferimento all'ingiustificata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata.

Si contesta il rigore del trattamento sanzionatorio perché privo di giustificazione nelle risultanze processuali.

Si lamenta, in particolare, la non rigorosa applicazione dei parametri dettati dagli artt. 133 e 69 cod. pen. sul giudizio di comparazione effettuato dal giudice di merito che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non ha valutato complessivamente l'episodio delittuoso in relazione al principio della proporzione tra pena e reato e alle condizioni del reo, in quanto, non sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale una serie di elementi evidenziati dalla difesa in sede di appello (quali l'atteggiamento collaborativo assunto dal ricorrente nel corso del giudizio, la sua personalità, le condizioni al momento del fatto e la modalità della condotta non significativa di una particolare attitudine criminale, la reale valenza del fatto e la situazione emersa per cui il Salvatori era vittima di usura al momento del fatto); elementi in grado di rafforzare il peso e la valenza delle ritenute attenuanti, con risalto nel giudizio finale di bilanciamento, così da contenere la pena entro il minimo edittale.

2.5. Il quinto e il sesto motivo deducono vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, del codice di rito e al combinato disposto degli artt. 27 comma 2, Cost. e 533 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, in punto della ritenuta colpevolezza del ricorrente, resa dai Giudici di merito in palese violazione dei principi della presunzione di "innocenza" e dell' oltre ogni ragionevole dubbio.Si lamenta che a carico dell'imputato militano esclusivamente indizi non univoci, né gravi, né precisi, né concordanti che, seppur contestati e contraddetti dalle deduzioni difensive, sono "camuffati" da prove da parte dei Giudici.

Pertanto, si rileva sul punto che gli elementi acquisiti agli atti del dibattimento non consentono di affermare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni dubbio ragionevole.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizioone. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; nel resto il ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, quanto prospetta il ricorrente in ordine alla ricorrenza della cd. bancarotta riparata non ha trovato compiuta risposta nella pronuncia impugnata nonostante trattasi di argomenti già indicati nell'atto di appello, né di essa aveva dato conto la pronuncia di primo grado.

In particolare, la Corte di appello non esclude 1:utto quanto si assume al riguardo, ma si limita ad affermare, in relazione alla contestata sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva e alla prospetta ricorrenza della cd. bancarotta riparata, che « Dalla deposizione del curatore, dalla relazione ex art. 33

I. f. e dagli atti allegati emerge che la società fallita era stata costituita in data 14.6.2006 con il fine di ottenere il prestito da [OSCURATO:PERSONA] dell'importo pari ad euro 60.000,00, prestito concesso in data 25.6.2007 ed estinto nel 2008; che la società fallita, di fatto, non aveva operato fino all'aprile 2010 quando, con un contratto di affitto di azienda, era subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del ristorante sito in [OSCURATO:PERSONA] di Fermo; che la somma mutuata da [OSCURATO:PERSONA] a favore della società fallita, invece che per fini societari, era stata dal Salvatori immediatamente utilizzata, quanto ad euro 24.100,00, per coprire un prelievo eseguito in data 5.6.2007 sul conto corrente intestato alla società fallita presso la filiale [OSCURATO:PERSONA] di Pedaso, quanto ad euro 22.500,00 destinandola alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e quanto ad euro 12.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] medesimo.» e a concludere che « Tale condotta integra l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 I.f., essendo stata la somma mutuata da [OSCURATO:PERSONA] alla società fallita, destinata a soggetti terzi e scopi estranei rispetto a quelli della società fallita, privando quest'ultima di qualsivoglia utilità economica», aggiungendo che « A nulla rileva che il Salvatori abbia, successivamente, estinto il mutuo presso [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la società fallita comunque privata dell'importo del finanziamento alla stessa concesso dall'istituto di credito.»; laddove il Tribunale aveva a sua volta evidenziato che vi sarebbero stati ulteriori prelievi, rispettivamente pari ad euro 26.000 ed euro 10.000 effettuati nei giorni 26 e 27 giugno 2006 sul conto della società fallita, girati in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sia pure dando atto che la somma complessiva di tali prelievi pari ad euro 36.000 era stata, tuttavia, rimborsata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla fallita in data 30.6.2006 (circostanza che, se vera, compensando quanto in precedenza sottratto azzera la distrazione ove non emergano ulteriori elmenti di segno contrario); e che il Salvatori aveva a sua volta rimborsato il mutuo chirografario ottenuto dalla società fallita per euro 60.000, estinguendolo (altra circostanza che a rigore farebbe venir meno la distrazione, tenuto anche conto che la società fallita quando ebbe a contralo non aveva neppure ancora iniziato a svolgere l'attività secondo quanto precisa lo stesso giudice di merito sicchè a rigore non si può neppure parlare di distrazione della somma del mutuo in favore di altra società).

Si tratta quindi dì verificare se tutte le somme inizialmente presenti sul conto della società fallita e prelevate in favore di terzi siano state reintegrate sui conti della medesima prima del fallimento, fermo restando che l'avvenuta estinzione del mutuo in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento esclude dal suo canto la configurabilità del delitto di distrazione patrimoniale contestato pure sotto il profilo della destinazione della somma mutuata in favore dì terzi.

E' al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016) Rv. 266025 - 01).

S'impone pertanto un nuovo esame al riguardo, stante il rilevato vizio di motivazione riguardo alla sussistenza, o meno, dell'attività riparatoria.

1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della bancarotta semplice è invece aspecifico, avendo la Corte di appello, piuttosto, evidenziato che non sono stati rinvenuti i rnastrini relativi alle spese di cassa, rappresentativi dell'andamento della cassa contanti, documenti necessari per l'interpretazione della voce in questione, il registro dei beni ammortizzabili e quello dei corrispettivi, scritture la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art.2214 comma 2 cod. civ. e che la contabilità residua, sempre secondo quanto affermato dal curatore, era, comunque, stata tenuta "in maniera semplicistica".

D'altronde, ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 Ud. (dep. 24/03/2021), Rv. 280729 - 01), sicchè quanto assume il ricorrente riguardo al fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire aliunde la situazione societaria rimane privo di rilievo, oltre che sconfessato dalle emergenze suindicate, come riportate nella sentenza impugnata; ciò senza considerare che la eventuale possibilità di ricostruzione aliunde del patrimonio sociale e del movimento degli affari non è idonea ad escludere neppure l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale.

1.3. Quanto al terzo motivo, premesso che questa Suprema Corte ha affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (S.U. n. 13681/2016, TUSHAJ), deve constatarsi che nel caso di specie la Corte territoriale - non necessitando allorquando si tratta di escludere, e non di configurare, la causa di non punibilità in argomento la considerazione di tutti gli elementi elencati dalla norma - ha evidenziato, con motivazione congrua e non affetta da illogicità manifesta, come, nella fattispecie in questione di bancarotta semplice, essa fosse inapplicabile per essere stata la condotta reiterata nel tempo, da ciò escludendo che il fatto potesse essere ritenuto tenue; e a fronte di ciò il ricorrente si limita ad affermare che essa è invece ravvisabile perché la condotta non avrebbe comportato alcun danno, essendo comunque il curatore riuscito a ricostruire le vicende della società, laddove, come già sopra esposto, tale emergenza risulta smentita nella puntuale ricostruzione svolta nella sentenza impugnata (inconferenti le altre prospettazioni genericamente svolte in ricorso, sull'incensuratezza e sulla prognosi sul futuro comportamento dell'imputato).

1.4. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha già ricevuto risposta adeguata nella sentenza impugnata che ha infatti fondato la sua decisione di rigetto sul fatto che non fossero emersi elementi degni di nota ai fini di un ulteriore ridimensionamento della pena.

Deve rammentarsi che costituisce principio affermato da questa Suprema Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - , la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità; e che, d'altra parte, le attenuanti generiche, come parimenti già affermato da questa Corte, non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01).

1.5. Il quinto e il sesto motivo che ruotano intorno alla presunzione di innocenza e alla certezza della prova della responsabilità penale, sono del tutto generici limitandosi essi a riportare alcuni dei principi affermati da questa Corte in tema di libero convincimento del giudice e di motivazione, e di valutazione della gravità degli indizi e di ragionevole dubbio, senza porli in relazione alle fattispecie concrete oggetto di giudizio.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, che procederà quindi a rideterminare la pena ove dovesse giungere all'assoluzione dal reato di bancarotta patrimoniale, calibrandola in relazione al residuo reato di bancarotta semplice; e che, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud76 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clr ha concluso chiedendo <:; udito il il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 9.07.2020, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e ha confermato nel resto, la pronuncia emessa il 17.07.2018 dal Tribunale di Macerata che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice, ex. artt. 216 e 217 I. fall. In particolare, il Salvatori era imputato, in concorso, in qualità di legale rappresentante della Food and [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 22.01.2014 - per la distrazione del ricavo, di euro 60.000,00, derivante dall'erogazione del prestito avuto da [OSCURATO:PERSONA], per euro 22.550,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per euro 24.100,00 a favore della fallita e per euro 12.000,00 in proprio favore (punto a) dell'imputazione); nonché per avere prelevato complessivi euro 36.000,00 dal c/c societario, girandoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (punto b) e per la tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, prospettando sei motivi. 2.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce violazione di legge e falsa interpretazione dell'art. 216 I. fall. nonché travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie e mancanza della motivazione. Si eccepisce l'illogicità e la non correttezza giuridica della narrazione e delle argomentazioni rese nella sentenza impugnata per avere la Corte di appello stravolto l'apparato probatorio esistente, distorcendo integralmente le prove raccolte nel giudizio di primo grado. In particolare, dall'escussione dei testi, dall'analisi della 'documentazione prodotta da parte della difesa dell'imputato e da un esame della relazione del curatore ex art. 33 I. fall. è emerso che seppur vero che per euro 34.500,00 di un finanziamento ottenuto dalla società fallita da parte della Banca delle Marche in data 25.06.2007 ne ha beneficiato la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il ricorrente, è altrettanto vero che quest'ultimo ha poi provveduto a rimborsare dette somme prelevate a ad estinguere il mutuo in data 27.03.2008 con fondi personali. È emerso altresì (a pag. 3 della relazione) che l'attività sociale della fallita era iniziata concretamente nell'aprile 2011, data in cui i soldi erano già stati restituiti dal ricorrente. Pertanto si rileva che trattasi di ipotesi di c.d. bancarotta riparata, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, poiché difetta l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione che è reato di pericolo concreto in quanto il ricorrente, ben sei anni prima della dichiarazione di fallimento, ebbe ad effettuare un'operazione idonea a elidere ogni effetto pregiudizievole della contestata condotta di bancarotta. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa interpretazione dell'art. 217 I. fall. per mancanza sia dell'elemento oggettivo in quanto dalla relazione del Curatore si evince che è stato possibile ricostruire il patrimonio (negativo) della società e i movimenti economico-finanziari intervenuti negli anni di effettivo esercizio, sia dell'elemento soggettivo. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e falsa interpretazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto per le peculiari modalità del fatto (il ricorrente non ha di fatto creato alcun danno alla curatela del fallimento per la ricostruzione del patrimonio societario, come affermato anche dal curatore fallimentare) e per la non abitualità del comportamento del Salvatori; questi oltre a essere incensurato, non si è mai sottratto agli obblighi contabili e, al momento del fallimento, si è dimostrato subito disponibile con il curatore pe ricostruire la situazione patrimoniale aziendale. 2.4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod. pen. in riferimento all'ingiustificata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata. Si contesta il rigore del trattamento sanzionatorio perché privo di giustificazione nelle risultanze processuali. Si lamenta, in particolare, la non rigorosa applicazione dei parametri dettati dagli artt. 133 e 69 cod. pen. sul giudizio di comparazione effettuato dal giudice di merito che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non ha valutato complessivamente l'episodio delittuoso in relazione al principio della proporzione tra pena e reato e alle condizioni del reo, in quanto, non sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale una serie di elementi evidenziati dalla difesa in sede di appello (quali l'atteggiamento collaborativo assunto dal ricorrente nel corso del giudizio, la sua personalità, le condizioni al momento del fatto e la modalità della condotta non significativa di una particolare attitudine criminale, la reale valenza del fatto e la situazione emersa per cui il Salvatori era vittima di usura al momento del fatto); elementi in grado di rafforzare il peso e la valenza delle ritenute attenuanti, con risalto nel giudizio finale di bilanciamento, così da contenere la pena entro il minimo edittale. 2.5. Il quinto e il sesto motivo deducono vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, del codice di rito e al combinato disposto degli artt. 27 comma 2, Cost. e 533 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, in punto della ritenuta colpevolezza del ricorrente, resa dai Giudici di merito in palese violazione dei principi della presunzione di "innocenza" e dell' oltre ogni ragionevole dubbio.Si lamenta che a carico dell'imputato militano esclusivamente indizi non univoci, né gravi, né precisi, né concordanti che, seppur contestati e contraddetti dalle deduzioni difensive, sono "camuffati" da prove da parte dei Giudici. Pertanto, si rileva sul punto che gli elementi acquisiti agli atti del dibattimento non consentono di affermare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni dubbio ragionevole. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizioone. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; nel resto il ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, quanto prospetta il ricorrente in ordine alla ricorrenza della cd. bancarotta riparata non ha trovato compiuta risposta nella pronuncia impugnata nonostante trattasi di argomenti già indicati nell'atto di appello, né di essa aveva dato conto la pronuncia di primo grado. In particolare, la Corte di appello non esclude 1:utto quanto si assume al riguardo, ma si limita ad affermare, in relazione alla contestata sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva e alla prospetta ricorrenza della cd. bancarotta riparata, che « Dalla deposizione del curatore, dalla relazione ex art. 33 I. f. e dagli atti allegati emerge che la società fallita era stata costituita in data 14.6.2006 con il fine di ottenere il prestito da [OSCURATO:PERSONA] dell'importo pari ad euro 60.000,00, prestito concesso in data 25.6.2007 ed estinto nel 2008; che la società fallita, di fatto, non aveva operato fino all'aprile 2010 quando, con un contratto di affitto di azienda, era subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del ristorante sito in [OSCURATO:PERSONA] di Fermo; che la somma mutuata da [OSCURATO:PERSONA] a favore della società fallita, invece che per fini societari, era stata dal Salvatori immediatamente utilizzata, quanto ad euro 24.100,00, per coprire un prelievo eseguito in data 5.6.2007 sul conto corrente intestato alla società fallita presso la filiale [OSCURATO:PERSONA] di Pedaso, quanto ad euro 22.500,00 destinandola alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e quanto ad euro 12.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] medesimo.» e a concludere che « Tale condotta integra l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 I.f., essendo stata la somma mutuata da [OSCURATO:PERSONA] alla società fallita, destinata a soggetti terzi e scopi estranei rispetto a quelli della società fallita, privando quest'ultima di qualsivoglia utilità economica», aggiungendo che « A nulla rileva che il Salvatori abbia, successivamente, estinto il mutuo presso [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la società fallita comunque privata dell'importo del finanziamento alla stessa concesso dall'istituto di credito.»; laddove il Tribunale aveva a sua volta evidenziato che vi sarebbero stati ulteriori prelievi, rispettivamente pari ad euro 26.000 ed euro 10.000 effettuati nei giorni 26 e 27 giugno 2006 sul conto della società fallita, girati in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sia pure dando atto che la somma complessiva di tali prelievi pari ad euro 36.000 era stata, tuttavia, rimborsata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla fallita in data 30.6.2006 (circostanza che, se vera, compensando quanto in precedenza sottratto azzera la distrazione ove non emergano ulteriori elmenti di segno contrario); e che il Salvatori aveva a sua volta rimborsato il mutuo chirografario ottenuto dalla società fallita per euro 60.000, estinguendolo (altra circostanza che a rigore farebbe venir meno la distrazione, tenuto anche conto che la società fallita quando ebbe a contralo non aveva neppure ancora iniziato a svolgere l'attività secondo quanto precisa lo stesso giudice di merito sicchè a rigore non si può neppure parlare di distrazione della somma del mutuo in favore di altra società). Si tratta quindi dì verificare se tutte le somme inizialmente presenti sul conto della società fallita e prelevate in favore di terzi siano state reintegrate sui conti della medesima prima del fallimento, fermo restando che l'avvenuta estinzione del mutuo in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento esclude dal suo canto la configurabilità del delitto di distrazione patrimoniale contestato pure sotto il profilo della destinazione della somma mutuata in favore dì terzi. E' al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016) Rv. 266025 - 01). S'impone pertanto un nuovo esame al riguardo, stante il rilevato vizio di motivazione riguardo alla sussistenza, o meno, dell'attività riparatoria. 1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della bancarotta semplice è invece aspecifico, avendo la Corte di appello, piuttosto, evidenziato che non sono stati rinvenuti i rnastrini relativi alle spese di cassa, rappresentativi dell'andamento della cassa contanti, documenti necessari per l'interpretazione della voce in questione, il registro dei beni ammortizzabili e quello dei corrispettivi, scritture la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art.2214 comma 2 cod. civ. e che la contabilità residua, sempre secondo quanto affermato dal curatore, era, comunque, stata tenuta "in maniera semplicistica". D'altronde, ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 Ud. (dep. 24/03/2021), Rv. 280729 - 01), sicchè quanto assume il ricorrente riguardo al fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire aliunde la situazione societaria rimane privo di rilievo, oltre che sconfessato dalle emergenze suindicate, come riportate nella sentenza impugnata; ciò senza considerare che la eventuale possibilità di ricostruzione aliunde del patrimonio sociale e del movimento degli affari non è idonea ad escludere neppure l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale. 1.3. Quanto al terzo motivo, premesso che questa Suprema Corte ha affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (S.U. n. 13681/2016, TUSHAJ), deve constatarsi che nel caso di specie la Corte territoriale - non necessitando allorquando si tratta di escludere, e non di configurare, la causa di non punibilità in argomento la considerazione di tutti gli elementi elencati dalla norma - ha evidenziato, con motivazione congrua e non affetta da illogicità manifesta, come, nella fattispecie in questione di bancarotta semplice, essa fosse inapplicabile per essere stata la condotta reiterata nel tempo, da ciò escludendo che il fatto potesse essere ritenuto tenue; e a fronte di ciò il ricorrente si limita ad affermare che essa è invece ravvisabile perché la condotta non avrebbe comportato alcun danno, essendo comunque il curatore riuscito a ricostruire le vicende della società, laddove, come già sopra esposto, tale emergenza risulta smentita nella puntuale ricostruzione svolta nella sentenza impugnata (inconferenti le altre prospettazioni genericamente svolte in ricorso, sull'incensuratezza e sulla prognosi sul futuro comportamento dell'imputato). 1.4. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha già ricevuto risposta adeguata nella sentenza impugnata che ha infatti fondato la sua decisione di rigetto sul fatto che non fossero emersi elementi degni di nota ai fini di un ulteriore ridimensionamento della pena. Deve rammentarsi che costituisce principio affermato da questa Suprema Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - , la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità; e che, d'altra parte, le attenuanti generiche, come parimenti già affermato da questa Corte, non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01). 1.5. Il quinto e il sesto motivo che ruotano intorno alla presunzione di innocenza e alla certezza della prova della responsabilità penale, sono del tutto generici limitandosi essi a riportare alcuni dei principi affermati da questa Corte in tema di libero convincimento del giudice e di motivazione, e di valutazione della gravità degli indizi e di ragionevole dubbio, senza porli in relazione alle fattispecie concrete oggetto di giudizio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, che procederà quindi a rideterminare la pena ove dovesse giungere all'assoluzione dal reato di bancarotta patrimoniale, calibrandola in relazione al residuo reato di bancarotta semplice; e che, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatam
Sentenza Cassazione n. 44385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris