CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 45884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 giugno 2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'applicazione della pena concordata per il reato di cui all'art. 73- 80 co.2 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, dunque, su profili incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere est nsore Il Presidente