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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37678/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1575/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1676/2015 depositata il24/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in amministrazione straordinaria ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 24 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Novara che aveva ammesso il Comune al passivo della procedura, in prededuzione, per l’importo di € 173.804,45 per Ici e per l’importo di € 25.697,00 per canoni igiene urbana.

2. ― Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)».

Il secondo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 49 d.lgs n. 22/1997 e art. 10 D.P.R. n. 158/1999, art. 238 d.lgs. n. 152/2006, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA]

3. ― La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del numero 3 dell’articolo 366, sull’assunto che l’esposizione sommaria dei fatti di causa sarebbe congegnata attraverso la giustapposizione di atti del processo: ma l’eccezione va disattesa poiché ciò non risulta e l’espositiva del ricorso è sufficientemente chiara nello spiegare i termini fattuali e giuridici della controversia.

4. ― Il ricorso va respinto.

4.1. ― Il primo motivo pone essenzialmente l’accento sul rilievo che il Comune, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, adita dalla società, aveva accolto parzialmente il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento numero 7213 del 2011, fatto valere in sede di insinuazione, e determinato in 4.000.000 di Euro il valore dell’immobile (non accatastato) oggetto di imposta, avrebbe dovuto fare applicazione dell’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ove è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti non solo attributivi, ma anche modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, notificazione nel caso di specie mancante, essendosi lo stesso Comune limitato a ridurre la propria pretesa in sede di impugnazione dello stato passivo.

Ma, al di là delfatto che questa tesi, concernente la necessità della detta notificazione, non risulta affatto considerata dalla sentenza impugnata, né si intende dal ricorso quando e come, esattamente, sarebbe stata sollevata nella fase di merito, con conseguente inammissibilità per novità della questione (tra le numerosissime Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430), il punto è che la denunciata violazione dell’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita», è in ogni caso priva di qualunque efficienza causale rispetto al decisum, per l’ovvia considerazione che, nel caso di specie, non risulta affatto che [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in amministrazione straordinaria abbia contestato il calcolo in sé dell’importo dovuto: nella vicenda in esame, in altri termini, ciò di cui si controverte è solo il calcolo aritmetico degli importi dovuti al Comune sulla base non già di un accertamento di valore (e conseguente attribuzione di rendita) espresso dalla Amministrazione, bensì dal giudice tributario, che ha definito una controversia instaurata dallo stesso contribuente con decisione passata in giudicato.

4.2. ― Il secondo mezzo si limita a ripro po rre il quarto motivo di appello, secondo cui il Concessionario era l’unico soggetto legittimato a proporre la domanda di ammissione al passivo per i canoni di [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire per quale ragione debba escludersi la legittimazione del Comune, quale titolare del potere impositivo,alla riscossione diretta dei tributi locali, in contrasto non solo con la risoluzione del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, n. 8 del 20 luglio 2002, richiamata a pag. 8 della sentenza impugnata, ma anche con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 15 marzo 2012, n. 4126).

Sicché il motivo va respinto.

5. ― Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%, ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1575/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1676/2015 depositata il24/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in amministrazione straordinaria ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 24 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Novara che aveva ammesso il Comune al passivo della procedura, in prededuzione, per l’importo di € 173.804,45 per Ici e per l’importo di € 25.697,00 per canoni igiene urbana. 2. ― Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)». Il secondo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 49 d.lgs n. 22/1997 e art. 10 D.P.R. n. 158/1999, art. 238 d.lgs. n. 152/2006, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] 3. ― La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del numero 3 dell’articolo 366, sull’assunto che l’esposizione sommaria dei fatti di causa sarebbe congegnata attraverso la giustapposizione di atti del processo: ma l’eccezione va disattesa poiché ciò non risulta e l’espositiva del ricorso è sufficientemente chiara nello spiegare i termini fattuali e giuridici della controversia. 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo motivo pone essenzialmente l’accento sul rilievo che il Comune, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, adita dalla società, aveva accolto parzialmente il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento numero 7213 del 2011, fatto valere in sede di insinuazione, e determinato in 4.000.000 di Euro il valore dell’immobile (non accatastato) oggetto di imposta, avrebbe dovuto fare applicazione dell’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ove è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti non solo attributivi, ma anche modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, notificazione nel caso di specie mancante, essendosi lo stesso Comune limitato a ridurre la propria pretesa in sede di impugnazione dello stato passivo. Ma, al di là delfatto che questa tesi, concernente la necessità della detta notificazione, non risulta affatto considerata dalla sentenza impugnata, né si intende dal ricorso quando e come, esattamente, sarebbe stata sollevata nella fase di merito, con conseguente inammissibilità per novità della questione (tra le numerosissime Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430), il punto è che la denunciata violazione dell’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita», è in ogni caso priva di qualunque efficienza causale rispetto al decisum, per l’ovvia considerazione che, nel caso di specie, non risulta affatto che [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in amministrazione straordinaria abbia contestato il calcolo in sé dell’importo dovuto: nella vicenda in esame, in altri termini, ciò di cui si controverte è solo il calcolo aritmetico degli importi dovuti al Comune sulla base non già di un accertamento di valore (e conseguente attribuzione di rendita) espresso dalla Amministrazione, bensì dal giudice tributario, che ha definito una controversia instaurata dallo stesso contribuente con decisione passata in giudicato. 4.2. ― Il secondo mezzo si limita a ripro po rre il quarto motivo di appello, secondo cui il Concessionario era l’unico soggetto legittimato a proporre la domanda di ammissione al passivo per i canoni di [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire per quale ragione debba escludersi la legittimazione del Comune, quale titolare del potere impositivo,alla riscossione diretta dei tributi locali, in contrasto non solo con la risoluzione del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, n. 8 del 20 luglio 2002, richiamata a pag. 8 della sentenza impugnata, ma anche con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126). Sicché il motivo va respinto. 5. ― Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%, ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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