CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 03262/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 10/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha accertato e dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal governo della Repubblica di Albania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della pena detentiva definitiva di anni cinque di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di primo grado di Lehza, emessa il 14/06/2023 e divenuta irrevocabile, in relazione al reato di sussistenza per il passaggio illecito di frontiera, punito dall'articolo 298/2/3 del codice penale albanese. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto il 3 agosto 2025 in Italia ed è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. t 2. In data 27 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo: di avere una figlia diciassettenne che aveva manifestato l'intenzione di venire a vivere con lui, a Roma, presso l'abitazione ove lo stesso ricorrente era ospitato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; di temere per la propria incolumità, in caso di ritorno in Albania, dovuto alla presenza in quel paese di associazioni mafiose che controllano i magistrati. 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'interessato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). tardivo. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 3. L'inammissibilità genetica rende non valutabile l'istanza di rinvio che, peraltro, è stata formulata in termini del tutto generici e non è suffragata da alcuna documentazione. 4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 27 novembre 2025 Il Consigliere