CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 39740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per la ricettazione di un assegno rubato. 2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge per la mancata notifica della citazione d’appello al difensore di fiducia, essendo stata notificata ad altro difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esame degli atti processuali (consentito in questo caso, per la natura procedurale dell’eccezione formulata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di verificare la correttezza della prospettazione difensiva, considerato che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio di appello indicava erroneamente, quale difensore dell’imputata, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui venne notificata la citazione; la circostanza che anche i verbali dell’udienza non partecipata recassero l’indicazione errata conferma la violazione procedurale, con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per la mancata partecipazione dell’imputata al processo. 2. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 22/10/2025