CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato av/yro alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e plurime violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; mancata considerazione delle cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: difetto ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: carenza assoluta di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere es