CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1999; avverso la ordinanza n. 500146/23TLR del Tribunale di Torino del 13 luglio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 13 luglio 2023 il Tribunale di Torino, operando in qualità di giudice dell'appello dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], soggetto di nazionalità senegalese coinvolta, in quanto fidanzata di tale [OSCURATO:PERSONA], in indagini preliminari in tema di reati connessi al traffico di stupefacenti, aveva impugnato la decisione assunta il precedente 17 giugno 2023 dal Gip del Tribunale subalpino, di rigetto della sua istanza di restituzione della somma di euri 21.000,00, sottoposta a sequestro, dapprima probatorio e successivamente, preventivo in esito a perquisizione domiciliare eseguita all'interno di una abitazione nella disponibilità del citato Sy. La attuale ricorrente, che si professa terza interessata alla somma di danaro, estranea ai fatti di causa, ha impugnato con ricorso per cassazione la decisione assunta dal Tribunale di Torino, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato ed il vizio di violazione di legge, sostenendo che il danaro in sequestro fosse a lei riconducibile, a non all'indagato, trattandosi del provento della sua attività di meretrice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato. Quanto al profilo concernente il difetto di motivazione., osserva il Collegio che esso sarebbe stato ammissibile solo ove la parte ricorrente si fosse doluta della totale carenza di motivazione nel provvedimento impugnato, posto che, essendo, secondo la previsione di cui all'art. 325 cod. proc. pen., suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione il provvedimento reso in materia di sequestro solo in quanto sia eccepito il vizio di violazione di legge, lo stesso, se impugnato in relazione alla sua motivazione, poteva essere ammissibilmente censurato solo in quanto fosse stata dedotta la totale carenza di motivazione o sul pano grafico o, comunque, sul piano sostanziale, trattandosi, sia in ipotesi di motivazione graficamente mancante ovvero di motivazione meramente apparente, di vizio ricadente nella violazione di legge, stante il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone che i provvedimenti giurisdizionali siano, a pena di nullità dotati di motivazione idonea a rappresentare le ragioni del provvedimento assunto.Atteso che, invece, la ricorrente lamenta, in sostanza, la concludenza della motivazione sottesa alla statuizione assunta dal Tribunale di Torino, la relativa censura è inammissibile. Analogo giudizio deve essere espresso anche in relazione alla doglianza con la quale la ricorrente si è lagnata della violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame nel non ricondurre esclusivamente a lei, pur nella presente fase di carattere cautelare, la somma di danaro in giudiziale sequestro. Premesso, infatti, che a carico del fidanzato della donna, tale [OSCURATO:PERSONA], sono in corso indagini preliminari in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio nel corso delle quali si è provveduto, al sequestro della somma di 21.000,00 euri detenuta, in contanti, presso l'abitazione che la ricorrente assume essere condivisa dal Sy e da lei stessa, osserva il Collegio che non vi sono elementi che avrebbero dovuto consentire al giudice del riesame di ricondurre siffatta somma di danaro alla esclusiva disponibilità della donna. E' ben vero che costei ha sostenuto che si tratta di provento della sua attività di meretrice, ma, si aggiunge, tale prospettazione è rimasta un mero flatus vocis posto che non solo la donna non ha fornito alcuna indicazione in ordine all'effettivo svolgimento da parte della stessa di tale attività, ma neppure ha saputo giustificare il fatto, deponente per la provenienza di tale danaro dalla commissione di delitti, che, ad onta di ogni minima cautela, la stessa, che pure sostiene invece la lecita provenienza di esso, conservava il danaro in contante nascosto all'interno dell'alloggiamento della tapparella di una finestra in un'abitazione della quale neppure ha saputo fornire la dimostrazione che fosse nella sua disponibilità (le chiavi dell'appartamento erano infatti nel possesso del solo Sy ed all'interno della abitazione neppure vi erano effetti personali della ricorrente), anziché custodirlo presso gli organismi abitualmente preposti a tale compito ovvero utilizzarlo in altre attività di tipo economico. Peraltro, è anche emerso che la donna fosse stata lontana dall'Italia per alcuni mesi fra il dicembre 2022 ed il febbraio 2023, sicché dovrebbe ritenersi, a voler dare credito alla sua tesi, che la stessa sia stata capace in un breve lasso di tempo, solo 4 mesi, di risparmiare una così ingente somma; cosa che ragionevolmente il Tribunale di Torino ha ritenuto non plausibile in assenza di qualsivoglia riscontro. Nessun profilo di violazione di legge essendo, pertanto, rinvenibile nel provvedimento reso in sede di impugnazione cautelare dal Tribunale di Torino, il ricorso proposto dalla Mboup deve essere dichiarato inammissibile, stante la evidente manifesta infondatezza anche del secondo aspetto dell'unico motivo di impugnazione proposto, e la stessa, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,