CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to. Soci. Notifica avviso di accertamento. Frode carosello. Operazioni fittizie.Integrazione contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. Ud. 1/21/11/2023C.C. PU R.G.1395/2017 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1395/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 69. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate di Roma, nella persona del Direttore pro tempore; Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Varese, nella persona del Direttore pro tempore; Agenzia delle Entrate di Milano – [OSCURATO:PERSONA] - , nella persona del Direttore pro tempore; -intimate - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di G ornati Marino C. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Curatore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 3311/2016, depositata in data 3 giugno 201 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 21 novembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto distinti appelli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese che, pronunciando sui loro ricorsi riuniti, aventi ad oggettogli avvisi di accertamento n. T9302TC02552/2012, per IVA e IRAP, anno 2007 e n. T9B012B06839/2012, per IRPEF, addizionale regionale e comunale, anno 2007, li aveva respinti, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, riuniti gli appelli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato il reddito accertato nei confronti della società di fatto denominata Gama di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di euro 2.598.868,00; l’IVA dovuta nella misura di euro 1.732.579,03 e il reddito accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 649.717,00, mandando all'[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione delle imposte dovute e delle sanzioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la n ullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la mancata integrazione del contraddittorio e la violazione degli artt.111, comma 2, Cost.; 101 cod. proc. civ.; 14 e 59 del decreto legislativo n. 546/1992.Nella specie non era applicabile il principio di diritto enunciato dai giudici di secondo grado, perché se eravero che il ricorso per la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato per compiuta giacenza all'indirizzo di Abbiategrasso, era altrettanto vero che al medesimo indirizzo non era però stato notificato l'appello, perché «ivi sconosciuto».Anche a [OSCURATO:PERSONA] non era stata notificato nessun atto, a prescindere dalle motivazioni dei Giudici di appello circa le ragioni sottostanti alla constatata irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], cioè «l'obiettivo di perseguire l'irresponsabilità personale patrimoniale». Inoltre, nella sentenza impugnata era cenno all'indirizzo di «ViaDon Vender 102 — 25127 BRESCIA», mai prima d'ora conosciuto dalla ricorrente, perché diversamente, si sarebbe provveduto alla regolare notifica presso questo indirizzo. Infine, si contestava l'assunto che i ricorrenti-appellanti avessero opposto «ragioni squisitamente personali di estraneità all'entità sociale di fatto delineata»chiaro essendo che i motivi di ricorso prima e di appello poi, erano e sono diretti a contestare non già la qualità di socio bensì, in modo più radicale, la stessa esistenza della presunta società di fatto ipotizzata sulla base di altri fatti ma in palese violazione del divieto della doppia presunzione. 2. Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/92, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2 000, 42 del d. P . R . n.del 19 73, 56 del d. P . R . n.del . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con ordinanza del 16 settembre 2015, aveva disposto l'acquisizione, per necessità di completezza istruttoria sul punto essenziale del riscontro della emissione ed utilizzazione delle false fatturazioni poste a fondamento delle riprese fiscali, del p.v. di constatazione nei confronti della società utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]., e aveva manda to per l'acquisizione e la produzione in causa i costituiti Uffici della Amministrazione finanziaria. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'Ufficio di Varese, in data 15 ottobre 2015 aveva prodotto i documenti elencati a pag. 3 della sentenza impugnata. La difesa aveva fin da subito preso atto che non esisteva un p.v.c. a carico della utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva, con memoria del 30 ottobre 2015, per l'udienza dell'1 novembre 2015, osservato, tra l'altro, come fossero stati prodotti documenti non richiesti e come le fatture allegate fossero tutte di identica manifattura seppure provenienti da due soggetti diversi ([OSCURATO:SOCIETA]. e Sabba). Si contestava che, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell'abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, al Giudice di appello non era consentito ordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non avesse tempestivamente assolto al proprio onere della prova, non potendosi considerare indispensabili, ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, quelle prove che non fossero state prodotte in giudizio per inadempienza. I documenti prodotti a seguito dell'ordinanza erano già in possesso dell'Ufficio di Varese e ben avrebbe questi potuto depositarli nei termini di legge. Riguardo alla loro forza probatoria, gli stessi non provavano alcunché e non eliminavano il vizio ab origine denunciato, seppure essi dovevano essere espunti dal processo per i motivi sopra indicati. Invero l'operato della Commissione di secondo grado era censurabile in quanto avrebbe dovuto dare atto delle carenze lamentate e, in riforma della sentenza di primo grado, annullare gli avvisi di accertamento impugnati. 3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione dell'art. 2697 cod. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972. Le argomentazioni avallate dalla Commissione tributaria regionale non scalfivano la natura dei fatti menzionati che erano solo semplici indizi che non provavano che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente emesso le fatture incriminate, che potevano essere state emesse da chiunque interessato a trarne profitto (in primisl'utilizzatore) ad insaputa dei ricorrenti, fatture , peraltro, redatte su identico stampato, seppure provenienti da soggetti diversi.Nel giudizio di secondo grado non era stata fornita la prova in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. « di un impianto di conti bancari per le movimentazioni di corredo alle fatture fittizie... e a permanenti sentimento sociale e condivisione di fine lucrativo» e la sentenza si era limitata ad affermareche la mera esistenza della società di fatto era di per sé prova del fine lucrativo. Erano assenti, nella specie, elementi certi, precisi e concordanti, idonei a pretendere la prova contraria da parte anche della ricorrente la quale aveva rivestito nella società [OSCURATO:SOCIETA]. unicamente la qualifica di socio accomandante, carica cessata peraltro in data 25 giugno 2007. I giudici di appello, inoltre, non avevano letto correttamente gli atti di causa, non avvedendosi che nell'atto di cessione quote era stato indicato il corrispettivo delle cessioni ( 9.500,00 euro) e la parte venditrice aveva dichiarato di averle già ricevuto da lla parte acquirente, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. I giudici di secondo grado non avevano detto nulla sulla circostanza che nell’avviso di accertamento era stata accertata l’inesistenza della sede legale in via Piave, 14 di BustoArsizio, mentre la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. era in via Pavia. Anche la circostanza di avere percepito introiti esigui nel 2007 e nel 2009 non teneva conto del fatto che nel 2007 la ricorrente era fuoriuscita dalla società, mentre l’anno 2009 non era oggetto del contendere nel giudizio. 4. Deve rilevarsi, in via preliminare, la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado e di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA], socio della società irregolare in nome collettivo denominata Gama di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1Ed invero, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603). 4.2 Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665). 4.3Ciò posto, nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, che nel giudizio di primo grado, promosso con distinti ricorsi presentatida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stato regolarmente evocato in giudizio il socio (della società irregolare in nome collettivo denominata GAMA di [OSCURATO:PERSONA] C.) [OSCURATO:PERSONA], essendo risultate vane tutte le ricerche di un suo domicilio o recapito nel territorio dello Stato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 5. In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi anche d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado,