CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05L7C8D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del primo grado di giudizio, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 con rideterminazione della pena confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata del reato, e il terzo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotl:i in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici e come tale insindacabile (p.4). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche prevalenti, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il l'ere etensor