Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 15912/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]633 MUGHINI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11125/2020La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primoN umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026grado di accoglimento del ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.Dca.t a pubblicazione 23/05/2026da [OSCURATO:PERSONA], volto a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento degli assegni nucleo familiare, negati da [OSCURATO:PERSONA],previo accertamento della natura discriminatoria della condottaamministrativa tenuta verso la posizione dello stranierosoggiornante di lungo periodo, con residenza in Italia.L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado ritenendo erroneala qualificazione degli ANF come prestazioni assistenziali dicarattere essenziale trattandosi di prestazione previdenzialecollegata al rapporto di lavoro, ed erronea l’interpretazione dellaclausola di deroga dell’art. 9 comma 12 lett. c) del d.lgs.n.3/2007 secondo la quale lo straniero regolarmentesoggiornante nel territorio dello Stato titolare di permesso disoggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruiredelle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, dovendosiapplicare la disciplina precedente di cui all’art. 2 d.l. 69/88 conv.in L. 153/88 secondo la quale non si intendono componenti delnucleo familiare il coniuge e i figli non residenti in Italia, salvotrattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o lastipula di convenzioni internazionali in materia di famiglia.La Corte di merito, richiamato l’orientamento giurisprudenzialeterritoriale e di legittimità, e le ordinanze di rimessione dellaCorte di Cassazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea(n. 9021 e 9022/2019) sulla questione pregiudiziale dicompatibilità con la disciplina eurounitaria della normativanazionale che esclude dal nucleo familiare coniuge e figli dellavoratore straniero che risiedano all’estero, ha ritenuto che siaapplicabile la Direttiva n.2011/98/UE in cui all’art. 12 siprevede, per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale, laNumero registro generale 11125/2020parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e iN umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026cittadini di un paese terzo che sono stati ammessi in uno StatDoat a pubblicazione 23/05/2026membro a fini lavorativi; ha inoltre rilevato che l’assegno per ilnucleo familiare appartiene alle prestazioni familiari in quantodestinato a compensare i carichi familiari, e rientra nei settoridella sicurezza sociale definiti dal Regolamento CE n. 883/2004,in particolare nelle prestazioni familiari di cui all’art. 3 par.1,lett.z) del Regolamento; si tratta di una prestazione in denaroconcessa in base ad una situazione definita per legge, surequisiti oggettivi che prescindono da valutazione individuale ediscrezionale, ed è misura destinata ad alleviare gli oneriderivanti dal mantenimento, avente natura assistenziale comericonosce Cass. n.6351/2015.

Quindi, per l’applicazione direttadelle Direttive self-executing e considerato il contrasto delledisposizioni interne con il diritto dell’Unione, la Corte d’appelloha disapplicato la norma nazionale -art. 2 comma 6 bisL.153/88- contrastante con la disposizione eurounitariadirettamente efficace, ed ha dichiarato il caratterediscriminatorio della condotta di [OSCURATO:PERSONA], condannando l’istituto alpagamento degli assegno nucleo familiare per il richiedente dinazionalità pakistana, titolare di permesso di soggiorno di lungoperiodo per motivi di lavoro in Italia, per il periodo di cui alladomanda amministrativa.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione INPSaffidandosi a un motivo, a cui la parte privata resiste concontroricorso, illustrato da memorie.3.

La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 10 febbraio 2026.Ragioni della decisioneNumero registro generale 11125/20201.

Con un unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.N umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dDealt a pubblicazione 23/05/2026combinato disposto dell’art. 2 co. 6-bis del D.L. 69/1988, conv.con mod. in L. n.153/1988, degli artt. 43 e 44 del D.Lgs.286/98, dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE e del connessod.lgs. n.40/2014 attuativo, nonché dell’art. 11 par. 2 dellaDirettiva n. 2003/109/UE e del connesso d.lgs. attuativon.3/2007 che ha modificato l’art. 9, co. 12, lett. c) del d.lgs.286/98, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. per averela Corte d’appello ritenuto che l’assegno per il nucleo familiareabbia natura di prestazione assistenziale e non previdenziale,rientrante in quanto tale nei settori della sicurezza socialedefiniti dal Regolamento n.833/2004, con la conseguenza chel’esclusione dei familiari residenti all’estero dall’ambito delnucleo familiare ai fini del riconoscimento del trattamentooggetto di causa viola l’ordinamento sovranazionale ed integrauna condotta discriminatoria fra cittadini UE e stranieri lungosoggiornanti in ragione della nazionalità.2.

Nel controricorso la parte privata sostiene gli argomenti svoltinella impugnata sentenza, evidenziando che la normativanazionale non ha dato attuazione alla parità di trattamento dicui alla Direttiva 2011/98/UE, costituendo una discriminazionecollettiva per ragioni di nazionalità, non giustificabile per ragionidi bilancio e contenimento della spesa; nelle memoriedepositate in prossimità di udienza ha richiamato gli sviluppigiurisprudenziali successivi al deposito del controricorso, ed inparticolare le decisioni CGUE 302/19 e 303/19 per i lavoratorilungo soggiorno, la sentenza della Corte Costituzionale n.67/2022 che ha inteso superare la sollevata questione dilegittimità costituzionale ricorrendo le condizioni per ladisapplicazione della norma interna, e le pronunce di questaNumero registro generale 11125/2020Corte n. 33016/22 e 35052/22 applicative dei suddetti principi,N umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026invocando il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Data pubblicazione 23/05/20263.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte si è già occupata dellaquestione, anche di recente, con sentenze n.5802, 21853,21852, 21850 del 2025, rilevando il carattere discriminatoriodella normativa nazionale che esclude il trattamento in esameper i lavoratori stranieri muniti di permesso di soggiorno dilungo periodo che abbiano coniuge e figli residenti all’estero,diversamente di quanto previsto per il cittadino italiano; ilprincipio di parità di trattamento per i cittadini di un paese terzoche sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi,sancito dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, applicabile per isettori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE n.883/2004 ha trovato efficacia diretta nel nostro ordinamento aseguito degli arresti giurisprudenziali richiamati in controricorso,per giungere alla disapplicazione di disposizioni interne incontrasto con il diritto dell’Unione, ed in particolare con laDirettiva self-executing senza che lo Stato italiano si sia avvalsodella facoltà di deroga, come confermato dalle sent.

CGUE del21/6/2017 C-449/16 [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] C-571/00.4.

In particolare, sul tema specifico è stato osservato da questaCorte, con ord. n. 33016/2022, che “l'assegno per il nucleofamiliare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungoperiodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari sianoivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11, par. 1, lett.d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE(sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità ditrattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenzadei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazionedel beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma6-bis, della L. n. 153 del 1988, nella sua formulazione viNguemnertoe re gistro generale 11125/2020Numero sezionale 633/2026"ratione temporis", laddove subordina a questa condizNuiomenroe d i iral ccolta generale 15912/2026diritto alla prestazione suddetta”.

La Corte di Giustizia hDaat a pubblicazione 23/05/2026precisato che “l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), delladirettiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2,comma 6-bis, della legge n.153/1988, secondo il quale nonfanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniugenonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che nonabbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana” eche l’Italia, in sede di recepimento della direttiva 2003/19, nonha espresso l’intenzione di avvalersi della deroga consentitadall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Inoltre,l’art.2, co.6-bis L. n.153/88 non è stato dichiaratoincostituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale, con lasentenza n.67/22, ha bensì dichiarato inammissibile laquestione di legittimità costituzionale della norma, affermandoche il giudice a quo è chiamato a disapplicare la norma di dirittointerno incompatibile con la direttiva CE 2003/109 (v. sentenzeCorte di Giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77; 20 dicembre2017, causa C322/16; 24 ottobre 2018, causa C-234/17; 19dicembre 2019, causa C-752/18; 16 luglio 2020, causa C-686/18).

Nella stessa sentenza è stato altresì specificato (comericorda Cass. sent. 5802/2025) “che all’art.11, paragrafo 1,lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effettodiretto nella parte in cui prescrive l’obbligo di parità ditrattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dallastessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costorosoggiornano; a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino dipaese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a riceverele prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadinidello Stato membro.

L’obbligo di non differenziare il trattamentodel cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai citNtuamdeiron rie gistro generale 11125/2020Numero sezionale 633/2026degli stati in cui essi operano legalmente è impostNou mderoa dlli ara ccolta generale 15912/2026direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionatoDa,t a pubblicazione 23/05/2026come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno.

QuestaCorte (n.33016/22) ha conseguentemente affermato ladisapplicazione dell’art.2, co.6-bis L. n.153/88, nellaformulazione vigente ratione temporis, laddove subordina ildiritto all’assegno per il nucleo familiare al cittadino stranierosoggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiarisiano parimenti residenti in Italia”.5.

Tale disapplicazione va confermata in questa sede, conconseguente rigetto del motivo unico.6.

Riguardo alle spese processuali ritiene il Collegio di poterdisporre la compensazione attesa la sopravvenienza al ricorsodell’orientamento giurisprudenziale nazionale ed eurounitario.Seguono, infine, le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Compensa le spese.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]633 MUGHINI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11125/2020La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primoN umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026grado di accoglimento del ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.Dca.t a pubblicazione 23/05/2026da [OSCURATO:PERSONA], volto a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento degli assegni nucleo familiare, negati da [OSCURATO:PERSONA],previo accertamento della natura discriminatoria della condottaamministrativa tenuta verso la posizione dello stranierosoggiornante di lungo periodo, con residenza in Italia.L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado ritenendo erroneala qualificazione degli ANF come prestazioni assistenziali dicarattere essenziale trattandosi di prestazione previdenzialecollegata al rapporto di lavoro, ed erronea l’interpretazione dellaclausola di deroga dell’art. 9 comma 12 lett. c) del d.lgs.n.3/2007 secondo la quale lo straniero regolarmentesoggiornante nel territorio dello Stato titolare di permesso disoggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruiredelle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, dovendosiapplicare la disciplina precedente di cui all’art. 2 d.l. 69/88 conv.in L. 153/88 secondo la quale non si intendono componenti delnucleo familiare il coniuge e i figli non residenti in Italia, salvotrattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o lastipula di convenzioni internazionali in materia di famiglia.La Corte di merito, richiamato l’orientamento giurisprudenzialeterritoriale e di legittimità, e le ordinanze di rimessione dellaCorte di Cassazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea(n. 9021 e 9022/2019) sulla questione pregiudiziale dicompatibilità con la disciplina eurounitaria della normativanazionale che esclude dal nucleo familiare coniuge e figli dellavoratore straniero che risiedano all’estero, ha ritenuto che siaapplicabile la Direttiva n.2011/98/UE in cui all’art. 12 siprevede, per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale, laNumero registro generale 11125/2020parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e iN umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026cittadini di un paese terzo che sono stati ammessi in uno StatDoat a pubblicazione 23/05/2026membro a fini lavorativi; ha inoltre rilevato che l’assegno per ilnucleo familiare appartiene alle prestazioni familiari in quantodestinato a compensare i carichi familiari, e rientra nei settoridella sicurezza sociale definiti dal Regolamento CE n. 883/2004,in particolare nelle prestazioni familiari di cui all’art. 3 par.1,lett.z) del Regolamento; si tratta di una prestazione in denaroconcessa in base ad una situazione definita per legge, surequisiti oggettivi che prescindono da valutazione individuale ediscrezionale, ed è misura destinata ad alleviare gli oneriderivanti dal mantenimento, avente natura assistenziale comericonosce Cass. n.6351/2015. Quindi, per l’applicazione direttadelle Direttive self-executing e considerato il contrasto delledisposizioni interne con il diritto dell’Unione, la Corte d’appelloha disapplicato la norma nazionale -art. 2 comma 6 bisL.153/88- contrastante con la disposizione eurounitariadirettamente efficace, ed ha dichiarato il caratterediscriminatorio della condotta di [OSCURATO:PERSONA], condannando l’istituto alpagamento degli assegno nucleo familiare per il richiedente dinazionalità pakistana, titolare di permesso di soggiorno di lungoperiodo per motivi di lavoro in Italia, per il periodo di cui alladomanda amministrativa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione INPSaffidandosi a un motivo, a cui la parte privata resiste concontroricorso, illustrato da memorie.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 10 febbraio 2026.Ragioni della decisioneNumero registro generale 11125/20201. Con un unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.N umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dDealt a pubblicazione 23/05/2026combinato disposto dell’art. 2 co. 6-bis del D.L. 69/1988, conv.con mod. in L. n.153/1988, degli artt. 43 e 44 del D.Lgs.286/98, dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE e del connessod.lgs. n.40/2014 attuativo, nonché dell’art. 11 par. 2 dellaDirettiva n. 2003/109/UE e del connesso d.lgs. attuativon.3/2007 che ha modificato l’art. 9, co. 12, lett. c) del d.lgs.286/98, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. per averela Corte d’appello ritenuto che l’assegno per il nucleo familiareabbia natura di prestazione assistenziale e non previdenziale,rientrante in quanto tale nei settori della sicurezza socialedefiniti dal Regolamento n.833/2004, con la conseguenza chel’esclusione dei familiari residenti all’estero dall’ambito delnucleo familiare ai fini del riconoscimento del trattamentooggetto di causa viola l’ordinamento sovranazionale ed integrauna condotta discriminatoria fra cittadini UE e stranieri lungosoggiornanti in ragione della nazionalità.2. Nel controricorso la parte privata sostiene gli argomenti svoltinella impugnata sentenza, evidenziando che la normativanazionale non ha dato attuazione alla parità di trattamento dicui alla Direttiva 2011/98/UE, costituendo una discriminazionecollettiva per ragioni di nazionalità, non giustificabile per ragionidi bilancio e contenimento della spesa; nelle memoriedepositate in prossimità di udienza ha richiamato gli sviluppigiurisprudenziali successivi al deposito del controricorso, ed inparticolare le decisioni CGUE 302/19 e 303/19 per i lavoratorilungo soggiorno, la sentenza della Corte Costituzionale n.67/2022 che ha inteso superare la sollevata questione dilegittimità costituzionale ricorrendo le condizioni per ladisapplicazione della norma interna, e le pronunce di questaNumero registro generale 11125/2020Corte n. 33016/22 e 35052/22 applicative dei suddetti principi,N umero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 15912/2026invocando il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Data pubblicazione 23/05/20263. Il ricorso è infondato. Questa Corte si è già occupata dellaquestione, anche di recente, con sentenze n.5802, 21853,21852, 21850 del 2025, rilevando il carattere discriminatoriodella normativa nazionale che esclude il trattamento in esameper i lavoratori stranieri muniti di permesso di soggiorno dilungo periodo che abbiano coniuge e figli residenti all’estero,diversamente di quanto previsto per il cittadino italiano; ilprincipio di parità di trattamento per i cittadini di un paese terzoche sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi,sancito dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, applicabile per isettori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE n.883/2004 ha trovato efficacia diretta nel nostro ordinamento aseguito degli arresti giurisprudenziali richiamati in controricorso,per giungere alla disapplicazione di disposizioni interne incontrasto con il diritto dell’Unione, ed in particolare con laDirettiva self-executing senza che lo Stato italiano si sia avvalsodella facoltà di deroga, come confermato dalle sent. CGUE del21/6/2017 C-449/16 [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] C-571/00.4. In particolare, sul tema specifico è stato osservato da questaCorte, con ord. n. 33016/2022, che “l'assegno per il nucleofamiliare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungoperiodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari sianoivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11, par. 1, lett.d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE(sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità ditrattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenzadei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazionedel beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma6-bis, della L. n. 153 del 1988, nella sua formulazione viNguemnertoe re gistro generale 11125/2020Numero sezionale 633/2026"ratione temporis", laddove subordina a questa condizNuiomenroe d i iral ccolta generale 15912/2026diritto alla prestazione suddetta”. La Corte di Giustizia hDaat a pubblicazione 23/05/2026precisato che “l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), delladirettiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2,comma 6-bis, della legge n.153/1988, secondo il quale nonfanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniugenonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che nonabbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana” eche l’Italia, in sede di recepimento della direttiva 2003/19, nonha espresso l’intenzione di avvalersi della deroga consentitadall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. Inoltre,l’art.2, co.6-bis L. n.153/88 non è stato dichiaratoincostituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale, con lasentenza n.67/22, ha bensì dichiarato inammissibile laquestione di legittimità costituzionale della norma, affermandoche il giudice a quo è chiamato a disapplicare la norma di dirittointerno incompatibile con la direttiva CE 2003/109 (v. sentenzeCorte di Giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77; 20 dicembre2017, causa C322/16; 24 ottobre 2018, causa C-234/17; 19dicembre 2019, causa C-752/18; 16 luglio 2020, causa C-686/18). Nella stessa sentenza è stato altresì specificato (comericorda Cass. sent. 5802/2025) “che all’art.11, paragrafo 1,lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effettodiretto nella parte in cui prescrive l’obbligo di parità ditrattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dallastessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costorosoggiornano; a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino dipaese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a riceverele prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadinidello Stato membro. L’obbligo di non differenziare il trattamentodel cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai citNtuamdeiron rie gistro generale 11125/2020Numero sezionale 633/2026degli stati in cui essi operano legalmente è impostNou mderoa dlli ara ccolta generale 15912/2026direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionatoDa,t a pubblicazione 23/05/2026come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno. QuestaCorte (n.33016/22) ha conseguentemente affermato ladisapplicazione dell’art.2, co.6-bis L. n.153/88, nellaformulazione vigente ratione temporis, laddove subordina ildiritto all’assegno per il nucleo familiare al cittadino stranierosoggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiarisiano parimenti residenti in Italia”.5. Tale disapplicazione va confermata in questa sede, conconseguente rigetto del motivo unico.6. Riguardo alle spese processuali ritiene il Collegio di poterdisporre la compensazione attesa la sopravvenienza al ricorsodell’orientamento giurisprudenziale nazionale ed eurounitario.Seguono, infine, le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso. Compensa le spese.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 15912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris