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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11008/2026

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n Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] intimata-Numero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaData pubblicazione 24/04/2026Campania n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso lasentenza n. 1209/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA] diBenevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddettacontribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, aisensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, peril 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersaantieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavidichiarati inferiori al costo del venduto.2.La contribuente è rimasta intimata.3.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata il25.4.2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delleentrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzaper rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.4.

In data 27.5.2024, l’Agenzia ha depositato atto di rinnovazione di notifica delricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevata la rituale rinnovazione ad opera dell’Agenzia,della notifica, a mezzo pec, in data 25.5.2024, del ricorso per cassazione pressol’indirizzo di posta elettronica certificata ([OSCURATO:EMAIL]) del dott.[OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore domiciliatario indicato dalla contribuenteNumero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026nell’atto di controdeduzioni all’appello incidentale dell’Ufficio e nominato - comeData pubblicazione 24/04/2026si evince da quest’ultimo - in sostituzione del precedente difensore dott.Vincenzo de Lucia che aveva rinunciato all’incarico.2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, lanullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.132, n. 4 c.p.c. e 1, comma 2, 36 e 61 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 111,comma 6, Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, rigettatol’appello incidentale dell’Agenzia con il quale era stata dedotto il mancato invioda parte della contribuente della comunicazione di cui all’art. 2, comma 4, lett.a) del d.P.R. n. 441/1997, dell’avventa distruzione delle merci in giacenza.3.

Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2,lett. a) e 2 del d.P.R. n. 441/1997, per avere la CTR confermato la sentenza diprime cure che aveva escluso dal costo del venduto l’importo di euro 13.333,00(corrispondente al valore della merce asseritamente andata distrutta a causadell’allagamento dei locali dell’attività) senza che la contribuente avesse inviatoalcuna comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta distruzione ai sensidell’art. 2, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 441/1997).4.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.1.Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossiadell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento esulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, intal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle chepresentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U,Numero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazioneData pubblicazione 24/04/2026meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e,quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cuisi perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Comequesta Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass.sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019;cass. n. 29124/2021).

Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anchecontenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n.9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).4.2.

Nella sentenza impugnata la CTR si è limitato ad affermare che:“L’accertamento non si basa esclusivamente sugli studi di settore ... ma risultasupportato da ulteriori presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione econcordanza.

Tuttavia il costo del venduto rilevato dall’Ufficio e posto a basedella determinazione dei ricavi, va comunque, come correttamente rilevato daigiudici di prime cure, ridimensionato nell’importo di euro 85622, importo nonNumero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026contestato dall’Ufficio nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado se nonData pubblicazione 24/04/2026sul presupposto che comunque detto valore faceva sempre emergere unaantieconomicità dell’attività che giustificava ampiamente la rettifica dei ricavi inquanto non si ritenevano correttamente distrutte le merci avariate per non avereseguito la contribuente il procedimento previsto dal DPR 441/97”; con ciò senzaesplicitare minimamente le ragioni sottese alla decisione di rigetto dell’appelloincidentale dell’Ufficio che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, erastato fondato proprio sull’assunta mancata comunicazione all’Amministrazione,ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 441/1997, dell’avvenutadistruzione della merce (con riguardo al cui valore era stato dal giudice di primogrado corrispondentemente ridotto il costo del venduto calcolato dall’Ufficio insede di ricostruzione dei maggiori ricavi).5.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania in diversa composizione.Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] intimata-Numero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaData pubblicazione 24/04/2026Campania n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016;Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso lasentenza n. 1209/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA] diBenevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddettacontribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, aisensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, peril 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersaantieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavidichiarati inferiori al costo del venduto.2.La contribuente è rimasta intimata.3.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata il25.4.2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delleentrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzaper rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.4. In data 27.5.2024, l’Agenzia ha depositato atto di rinnovazione di notifica delricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevata la rituale rinnovazione ad opera dell’Agenzia,della notifica, a mezzo pec, in data 25.5.2024, del ricorso per cassazione pressol’indirizzo di posta elettronica certificata ([OSCURATO:EMAIL]) del dott.[OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore domiciliatario indicato dalla contribuenteNumero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026nell’atto di controdeduzioni all’appello incidentale dell’Ufficio e nominato - comeData pubblicazione 24/04/2026si evince da quest’ultimo - in sostituzione del precedente difensore dott.Vincenzo de Lucia che aveva rinunciato all’incarico.2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, lanullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.132, n. 4 c.p.c. e 1, comma 2, 36 e 61 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 111,comma 6, Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, rigettatol’appello incidentale dell’Agenzia con il quale era stata dedotto il mancato invioda parte della contribuente della comunicazione di cui all’art. 2, comma 4, lett.a) del d.P.R. n. 441/1997, dell’avventa distruzione delle merci in giacenza.3. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2,lett. a) e 2 del d.P.R. n. 441/1997, per avere la CTR confermato la sentenza diprime cure che aveva escluso dal costo del venduto l’importo di euro 13.333,00(corrispondente al valore della merce asseritamente andata distrutta a causadell’allagamento dei locali dell’attività) senza che la contribuente avesse inviatoalcuna comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta distruzione ai sensidell’art. 2, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 441/1997).4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.1.Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossiadell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento esulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, intal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle chepresentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U,Numero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazioneData pubblicazione 24/04/2026meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e,quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cuisi perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Comequesta Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass.sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019;cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anchecontenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n.9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).4.2. Nella sentenza impugnata la CTR si è limitato ad affermare che:“L’accertamento non si basa esclusivamente sugli studi di settore ... ma risultasupportato da ulteriori presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione econcordanza. Tuttavia il costo del venduto rilevato dall’Ufficio e posto a basedella determinazione dei ricavi, va comunque, come correttamente rilevato daigiudici di prime cure, ridimensionato nell’importo di euro 85622, importo nonNumero registro generale 2411/2017Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 11008/2026contestato dall’Ufficio nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado se nonData pubblicazione 24/04/2026sul presupposto che comunque detto valore faceva sempre emergere unaantieconomicità dell’attività che giustificava ampiamente la rettifica dei ricavi inquanto non si ritenevano correttamente distrutte le merci avariate per non avereseguito la contribuente il procedimento previsto dal DPR 441/97”; con ciò senzaesplicitare minimamente le ragioni sottese alla decisione di rigetto dell’appelloincidentale dell’Ufficio che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, erastato fondato proprio sull’assunta mancata comunicazione all’Amministrazione,ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 441/1997, dell’avvenutadistruzione della merce (con riguardo al cui valore era stato dal giudice di primogrado corrispondentemente ridotto il costo del venduto calcolato dall’Ufficio insede di ricostruzione dei maggiori ricavi).5.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania in diversa composizione.Così deciso in Roma il 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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