CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1973
Cassazione n. 40490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria il giorno 8 giugno 2018 in ordine al reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. commesso in Tortona il 24 marzo 2012 con recidiva reiterata e specifica. L'esponente lamenta , con un primo motivo, illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore prima dell'apertura del dibattimento, ossia in una fase del processo in cui avrebbe potuto chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; con un secondo motivo deduce violazione dell'art.37 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art.122, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la procura speciale rilasciata preventivamente per sporgere querela era priva del requisito della determinazione dell'oggetto; con un terzo motivo deduce carenza di motivazione in punto di determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo motivo di ricorso, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.4-5 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso riporta soltanto una parte delle argomentazioni ivi svolte. Nella sentenza impugnata si è fatto precipuo riferimento alla manifesta infondatezza della questione, peraltro tale dichiarata dalla stessa Corte di legittimità con pronuncia richiamata dalla Corte territoriale. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo adeguatamente specificato l'oggetto della procura speciale conferita dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla querelante, secondo quanto in dettaglio indicato nella sentenza impugnata, dovendosi ritenere implicitamente ammessa l'eventualità che la procura anticipatamente rilasciata ai sensi dell'art.37 disp.att. cod. proc. pen. non contenga una dettagliata descrizione del fatto indicato nella querela (Sez.2, n. 22506 del 16/07/2020 , Chiacchio, Rv. 279288; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, Dindi, Rv.268769). Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il C glie es