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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31065/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimentoindicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenzadi una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01).[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudicedell’esecuzione nel provvedimento impugnato, che ha ragionevolmenteargomentato sull’impossibilità di ritenere i reati di cui alla sentenza del Giudiceper le indagini preliminari di Milano del 21/03/2025, irrevocabile il 11/11/2025,uniti da un medesimo disegno criminoso con gli ulteriori reati oggettodell’istanza, già unificati, in considerazione del lungo lasso di tempointercorrente tra le condotte e considerati altresì i periodi di detenzione subiti dalGjetja in detto ampio lasso temporale; a tale riguardo, va rammentato che ilcriterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di unavolizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa quattro-cinque anni tra i reati (lasso in cui si pongono peraltro plurimi periodi dicarcerazione), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione;Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano,sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede dilegittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e paleseillogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimentoindicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenzadi una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01).[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudicedell’esecuzione nel provvedimento impugnato, che ha ragionevolmenteargomentato sull’impossibilità di ritenere i reati di cui alla sentenza del Giudiceper le indagini preliminari di Milano del 21/03/2025, irrevocabile il 11/11/2025,uniti da un medesimo disegno criminoso con gli ulteriori reati oggettodell’istanza, già unificati, in considerazione del lungo lasso di tempointercorrente tra le condotte e considerati altresì i periodi di detenzione subiti dalGjetja in detto ampio lasso temporale; a tale riguardo, va rammentato che ilcriterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di unavolizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa quattro-cinque anni tra i reati (lasso in cui si pongono peraltro plurimi periodi dicarcerazione), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione;Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano,sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede dilegittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e paleseillogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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