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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 05086/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non avrebbero hanno esaminato tutte le censure dedotte con l'atto di gravame, è manifestamente infondato: che il collegio di merito ha argomentato la conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di ricettazione - così implicitamente escludendo la diversa fattispecie di appropriazione indebita - in aderenza ai dati fattuali (ricezione da parte dell'imputato sul proprio conto corrente di somme provento del delitto di frode informatica) e con corrette argomentazioni giuridiche ( assenza di giustificazione in ordine al possesso di tale denaro che è sufficiente ad integrare il dolo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non avrebbero hanno esaminato tutte le censure dedotte con l'atto di gravame, è manifestamente infondato: che il collegio di merito ha argomentato la conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di ricettazione - così implicitamente escludendo la diversa fattispecie di appropriazione indebita - in aderenza ai dati fattuali (ricezione da parte dell'imputato sul proprio conto corrente di somme provento del delitto di frode informatica) e con corrette argomentazioni giuridiche ( assenza di giustificazione in ordine al possesso di tale denaro che è sufficiente ad integrare il dolo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.
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