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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 14528/2026

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te di assise di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 la Corte di assise diappello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta disulla pena di anni ventiquattro e mesi otto di reclusione a lui inflitta con lasentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro emessa in data 11 luglio2014, di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 575 cod. pen., ed altri.La Corte ha ritenuto operante la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 2lett. d), della legge n. 241/2006, perché i giudici di merito hanno ritenutosussistente, nella motivazione, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991,conv. con legge n. 203/1991, anche se ne hanno poi escluso l'applicazione inpunto di trattamento sanzionatorio, essendo la condanna relativa ad un reatopunito con l'ergastolo.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], permezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con ilquale denuncia la violazione di legge, per avere la Corte ritenuto sussistentel'aggravante mafiosa, in spregio al giudicato.Le sentenze di merito, pur ritenendo che i reati, ed in particolare gli omicidi,fossero stati commessi con matrice mafiosa, hanno poi esplicitamente esclusol'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, richiamando la pronuncia Sez.

U,n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci.

Tale pronuncia, però, afferma chequella aggravante è applicabile anche ai delitti puniti con l'ergastolo, ma nonopera in concreto nel caso di condanna all'ergastolo, ed in tal caso «esplica lasua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena».

Ciò significache il giudice del merito, se avesse ritenuto sussistente tale aggravante, sotto ilprofilo sostanziale, avrebbe dovuto citare quella decisione solo per giustificare lasua omessa incidenza sul trattamento sanzionatorio, mentre alla pag. 521 dellasentenza di primo grado è stato esplicitamente affermato che tale aggravantedeve essere esclusa.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non può violare ilgiudicato, attribuendo alla sentenza definitiva un contenuto diverso dal reale, eintroducendo effetti peggiorativi della posizione dell'istante.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

La doglianza del ricorrente si fonda su una lettura parziale ed errata delledue sentenze di merito, le quali palesemente, come risulta dalle parti di essebrevemente riportate nell'ordinanza e, con ancora maggiore evidenza, dalla lorointera motivazione, hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 deld.l. n. 152/1991, conv. con legge n. 203/1991, nel delitto di omicidio almedesimo contestato.

La sua esclusione, affermata alla pag. 521 della sentenzadi primo grado, è stata valutata solo nel paragrafo relativo al trattamentosanzionatorio, e soltanto per affermare che, in applicazione del principio dettatoda Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, esplicitamenterichiamato, essa viene esclusa dal calcolo della pena, essendo il delitto diomicidio astrattamente punibile con l'ergastolo.

Tale esclusione, pertanto, èstata affermata solo nel senso che l'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.,secondo cui tale aggravante è prevista «per i delitti puniti con pena diversadall'ergastolo», «non intende escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti conl'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile inpresenza della suddetta aggravante» (Sez. 2, n. 13492 del 13/03/2008, Rv.239759; Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578).La frase riportata nell'ordinanza impugnata, contenuta alla pag. 270 dellasentenza di primo grado, contiene infatti una indubbia valutazione circa lasussistenza dell'aggravante in questione nella condotta ascritta al ricorrente,avendo i giudici motivato che «Anche in questo caso non è in discussione lamatrice mafiosa e con essa la sussistenza delle aggravanti degli artt. 7 l. n.203/91 e 61 n. 2 cod. pen.».

Analogamente, alla pag. 203 della sentenza disecondo grado, la sussistenza dei reati contestati al ricorrente viene confermata,altresì motivando che «l’aggravante mafiosa pertanto non può in alcun modoessere esclusa».Logicamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto provato, da questeconformi motivazioni, che i giudici della cognizione abbiano ritenuto sussistentetale aggravante, ed abbiano condannato il ricorrente per il delitto di omicidio cosìaggravato.

L'eventuale erroneità del trattamento sanzionatorio, per non essersitenuto conto di essa nel calcolo della pena, non è oggetto di questo giudizio, nonessendo stata tale decisione impugnata, e non può comunque sovvertire lavalutazione contenuta nella motivazione delle due sentenze di merito relativa allemodalità e alle caratteristiche del reato, e alla sussistenza delle varie circostanzecontestate.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non ha violato il giudicato, comesostenuto dal ricorrente, ma al contrario si è adeguato ad esso, effettuandoquella operazione interpretativa che gli è affidata dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere diinterpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavandodalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi,che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025,Rv. 287559) e «Il giudice dell'esecuzione, quando sia richiesto dell'applicazionedell'indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione, ha il compitodi interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dilegge per l'accoglimento o meno della richiesta» (Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012,dep. 2013, Rv. 253860).

Nel presente caso, una delle condizioni per laesclusione dell'applicazione dell'indulto riguarda «i reati per i quali ricorre lacircostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni», secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, lett. d), leggen. 241/2006, condizione che deve perciò essere sempre verificata.Nell'ordinanza impugnata, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha effettuatouna doverosa opera interpretativa, della quale ha dato atto indicando conprecisione le parti della motivazione delle due sentenze di merito dalle quali haritenuto emergesse la chiara volontà dei giudici di ritenere sussistente, inrelazione al ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 n. 203/1991.La sua valutazione appare logica e fondata sull'inequivoco contenuto delle duemotivazioni, mentre non è condivisibile, perché illogica e manifestamentecontraria alla volontà espressa dai giudicanti, l'affermazione del ricorrentesecondo cui l'esclusione dell'aggravante dal solo calcolo della pena,esplicitamente collegata, dal giudice di primo grado, all'applicazione dellasentenza Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, sopra citata,equivarrebbe alla esclusione, anche nel merito, della sua sussistenza.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di assise di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 la Corte di assise diappello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta disulla pena di anni ventiquattro e mesi otto di reclusione a lui inflitta con lasentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro emessa in data 11 luglio2014, di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 575 cod. pen., ed altri.La Corte ha ritenuto operante la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 2lett. d), della legge n. 241/2006, perché i giudici di merito hanno ritenutosussistente, nella motivazione, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991,conv. con legge n. 203/1991, anche se ne hanno poi escluso l'applicazione inpunto di trattamento sanzionatorio, essendo la condanna relativa ad un reatopunito con l'ergastolo.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], permezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con ilquale denuncia la violazione di legge, per avere la Corte ritenuto sussistentel'aggravante mafiosa, in spregio al giudicato.Le sentenze di merito, pur ritenendo che i reati, ed in particolare gli omicidi,fossero stati commessi con matrice mafiosa, hanno poi esplicitamente esclusol'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, richiamando la pronuncia Sez. U,n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci. Tale pronuncia, però, afferma chequella aggravante è applicabile anche ai delitti puniti con l'ergastolo, ma nonopera in concreto nel caso di condanna all'ergastolo, ed in tal caso «esplica lasua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena». Ciò significache il giudice del merito, se avesse ritenuto sussistente tale aggravante, sotto ilprofilo sostanziale, avrebbe dovuto citare quella decisione solo per giustificare lasua omessa incidenza sul trattamento sanzionatorio, mentre alla pag. 521 dellasentenza di primo grado è stato esplicitamente affermato che tale aggravantedeve essere esclusa. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non può violare ilgiudicato, attribuendo alla sentenza definitiva un contenuto diverso dal reale, eintroducendo effetti peggiorativi della posizione dell'istante.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. La doglianza del ricorrente si fonda su una lettura parziale ed errata delledue sentenze di merito, le quali palesemente, come risulta dalle parti di essebrevemente riportate nell'ordinanza e, con ancora maggiore evidenza, dalla lorointera motivazione, hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 deld.l. n. 152/1991, conv. con legge n. 203/1991, nel delitto di omicidio almedesimo contestato. La sua esclusione, affermata alla pag. 521 della sentenzadi primo grado, è stata valutata solo nel paragrafo relativo al trattamentosanzionatorio, e soltanto per affermare che, in applicazione del principio dettatoda Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, esplicitamenterichiamato, essa viene esclusa dal calcolo della pena, essendo il delitto diomicidio astrattamente punibile con l'ergastolo. Tale esclusione, pertanto, èstata affermata solo nel senso che l'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.,secondo cui tale aggravante è prevista «per i delitti puniti con pena diversadall'ergastolo», «non intende escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti conl'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile inpresenza della suddetta aggravante» (Sez. 2, n. 13492 del 13/03/2008, Rv.239759; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578).La frase riportata nell'ordinanza impugnata, contenuta alla pag. 270 dellasentenza di primo grado, contiene infatti una indubbia valutazione circa lasussistenza dell'aggravante in questione nella condotta ascritta al ricorrente,avendo i giudici motivato che «Anche in questo caso non è in discussione lamatrice mafiosa e con essa la sussistenza delle aggravanti degli artt. 7 l. n.203/91 e 61 n. 2 cod. pen.». Analogamente, alla pag. 203 della sentenza disecondo grado, la sussistenza dei reati contestati al ricorrente viene confermata,altresì motivando che «l’aggravante mafiosa pertanto non può in alcun modoessere esclusa».Logicamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto provato, da questeconformi motivazioni, che i giudici della cognizione abbiano ritenuto sussistentetale aggravante, ed abbiano condannato il ricorrente per il delitto di omicidio cosìaggravato. L'eventuale erroneità del trattamento sanzionatorio, per non essersitenuto conto di essa nel calcolo della pena, non è oggetto di questo giudizio, nonessendo stata tale decisione impugnata, e non può comunque sovvertire lavalutazione contenuta nella motivazione delle due sentenze di merito relativa allemodalità e alle caratteristiche del reato, e alla sussistenza delle varie circostanzecontestate. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non ha violato il giudicato, comesostenuto dal ricorrente, ma al contrario si è adeguato ad esso, effettuandoquella operazione interpretativa che gli è affidata dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere diinterpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavandodalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi,che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025,Rv. 287559) e «Il giudice dell'esecuzione, quando sia richiesto dell'applicazionedell'indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione, ha il compitodi interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dilegge per l'accoglimento o meno della richiesta» (Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012,dep. 2013, Rv. 253860). Nel presente caso, una delle condizioni per laesclusione dell'applicazione dell'indulto riguarda «i reati per i quali ricorre lacircostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni», secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, lett. d), leggen. 241/2006, condizione che deve perciò essere sempre verificata.Nell'ordinanza impugnata, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha effettuatouna doverosa opera interpretativa, della quale ha dato atto indicando conprecisione le parti della motivazione delle due sentenze di merito dalle quali haritenuto emergesse la chiara volontà dei giudici di ritenere sussistente, inrelazione al ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 n. 203/1991.La sua valutazione appare logica e fondata sull'inequivoco contenuto delle duemotivazioni, mentre non è condivisibile, perché illogica e manifestamentecontraria alla volontà espressa dai giudicanti, l'affermazione del ricorrentesecondo cui l'esclusione dell'aggravante dal solo calcolo della pena,esplicitamente collegata, dal giudice di primo grado, all'applicazione dellasentenza Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, sopra citata,equivarrebbe alla esclusione, anche nel merito, della sua sussistenza.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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