CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 31012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilita del ricorso. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, in quanto si contesta al ricorrente di aver coltivato 18 piante di canapa indiana di cui 9 avevano raggiunto l'altezza di metri 1,85, con inflorescenze, in un terreno incolto retrostante alcune abitazioni, recintato, ove il ricorrente era stato visto accedere dagli operanti in possesso di una busta contenente altre 10 piantine non ancora interrate. 1.1.11 ricorrente deduce violazione dell'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., posto che il giudice di primo grado ha espresso un giudizio di colpevolezza e fondato il proprio convincimento valutando una condotta non contestata nel capo di imputazione. Evidenzia che nel capo di imputazione si contesta la coltivazione di 18 piantine di canapa interrate e con inflorescenze, mentre la responsabilità penale è affermata per essere stato sorpreso, all'interno di un'area recintata ove erano coltivate le suddette 18 piante di canapa indiana, in possesso di 10 vasetti di canapa, contenuti dentro in una busta, non ancora interrate. La doglianza che deduce la nullità della sentenza di primo grado, è stata eccepita in giudizio ed articolata anche nei motivi di appello, ma disattesa dalla Corte territoriale. 1.2. Il ricorrente rappresenta, comunque, di essere proprietario delle sole 10 piantine che si accingeva ad interrare ma che non aveva ancora impiantato, e di non sapere nulla in ordine alla coltivazione delle 18 piante di canapa indiana già sviluppate e con inflorescenza, cresciute all'interno dell'area recintata, di cui nega di essere proprietario. 1.3. Con ulteriore doglianza, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla asserita irrilevanza del numero e della grandezza delle piante oggetto di coltivazione, dato invece rilevante ai fini della configurazione della non punibilità per l'uso personale delle piantine di cannabis rinvenute nella busta che egli deteneva. Rappresenta che la semplice detenzione di piantine contenuta in una busta e non interrate costituisce condotta priva di offensività in concreto e pertanto non punibile. 1.4. Con altro motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla recidiva, in ordine alla valutazione della maggiore pericolosità dell'ultimo fatto di reato contestato. Deduce altresì vizio della motivazione, avendo il giudice riconosciuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante, che avrebbe dovuto essere elisa. 1.5. Il ricorrente deduce infine l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione già antecedentemente alla emissione della sentenza di appello, considerato che la recidiva reiterata deve essere espunta dal calcolo in quanto illegittimamente applicata. I fatti contestati risalgono al 29 luglio 2014 e la sentenza di appello è stata pronunciata il 22 luglio 2022, ben oltre il termine di prescrizione del reato. 2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo, afferente ad un asserito vizio di correlazione tra accusa e sentenza è infondato. L'addebito concerne la coltivazione di numero diciotto di piante, e non la detenzione delle piantine non ancora interrate contenute nei vasetti che si accingeva ad interrare, e la declaratoria della responsabilità afferisce alla coltivazione delle piante interrate alte fino a mt.1,85, con inflorescenze, di proprietà del ricorrente. Non è stato quindi contestato alcun addebito in reazione al possesso gli ulteriori dieci vasetti di canapa indiana che il ricorrente si accingeva ad interrare nel medesimo recinto, condotta che i giudici di merito, unitamente ad altri elementi, hanno assunto come elemento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità per i fatti descritti nel capo di imputazione 1.2. In ordine alla doglianza volta a rivendicare la proprietà delle sole piantine di canapa indiana detenute in una busta e non già anche di quelle interrate già interrate, si osserva che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che l'affermazione non fosse idonea a scalfire l'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione. Il giudice ha ritenuto che le 18 piante interrate fossero di proprietà del ricorrente, il quale si preoccupava della loro manutenzione giornaliera e si accingeva anche ad estendere la coltivazione. L'imputato è stato infatti sorpreso dalla polizia giudiziaria all'interno dell'area coltivata, in possesso di 10 vasi con piantine dello stesso tipo. Pertanto, si è ritenuta non credibile la tesi difensiva, secondo cui il Lazzaro stava collocando 10 piante di canapa indiana in uno spazio recintato all'insaputa dell'esistenza di altre 18 piante di canapa indiana di ragguardevoli dimensioni. Ne segue che, con motivazione logica ed esente da vizi, il giudice a quo ha affermato che la piantagione di canapa indiana era riconducibile all'imputato. 1.3.Con riferimento all'uso personale dello stupefacente coltivato, si osserva che le Sezioni Unite si sono espresse condivisibilmente nel senso che la coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato indipendentemente dalla circostanza che il prodotto della coltivazione sia destinato o meno ad un uso esclusivamente personale (Sez. U, 24/04/2008 n. 28605), essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la distinzione fra coltivazione tecnico -agraria e coltivazione domestica. In quest'ottica le Sezioni Unite hanno specificato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278624). La decisione adottata dal giudice a quo, nel caso in disamina, è perfettamente in linea con i principi appena esposti, avendo la Corte di d'appello ravvisato la sussistenza della finalità di spaccio della coltivazione tecnico-agraria, in considerazione dell'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante, trattandosi di ben 18 piante di canapa indiana in buono stato di maturazione con inflorescenze alte fino a 1,85, ed ha escluso, pertanto, che si tratti di condotta non punibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen. 1.4. La doglianza concernente la recidiva esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). E', dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, in ordine alla recidiva reiterata infra quinquennale, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali afferenti reati contro il patrimonio, tra cui un furto, per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, elemento da cui ha tratto il convincimento della persistente pericolosità dell'imputato, non emergendo, d'altronde, elementi che depongano in senso contrario. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena irrogata dal giudice di primo grado. 1.5. L'ultima censura è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 29/07/2014 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 13/07/2022, considerato che la recidiva è correttamente contestata ed è stata ritenuta, e considerato che l'applicazione dell'aggravante esclude, anche nella stessa prospettazione del ricorrente, l'estinzione del reato. L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n.21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del