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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 49639/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 21 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di rapina aggravata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali per avere la Corte territoriale qualificato il fatto sia come rapina propria che impropria, non è ammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. perché proposto da soggetto privo di interesse in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02 e Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246), tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente; considerato che l'ulteriore censura, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondatcx. alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243) in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale, individuata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale previsto per la rapina aggravata, ha operato le riduzioni per le attenuanti, anche precisando di non estendere le diminuzioni fino alla misura massima consentita in ragione della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 21 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali per avere la Corte territoriale qualificato il fatto sia come rapina propria che impropria, non è ammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. perché proposto da soggetto privo di interesse in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02 e Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246), tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente; considerato che l'ulteriore censura, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondatcx. alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243) in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale, individuata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale previsto per la rapina aggravata, ha operato le riduzioni per le attenuanti, anche precisando di non estendere le diminuzioni fino alla misura massima consentita in ragione della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 no
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