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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 05274/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 18695/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] assistita nella procedura, come da procura speciale in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 57/02/22 depositata in data 10/01/2022; Oggetto: associazioni – responsabilità art. 38 c.c.- legale rappresentante Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro gli avvisi di accertamento per l’annualità 2012 e 2013 con i quali era stata contestata alla [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ([OSCURATO:PERSONA]) e alla stessa ricorrente, in qualità di autore delle violazioni, nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligati in solido ex art 38 c.c. e art. 2, co. 2, d.

Lgs. 472 del 1997 la totale assenza dei requisiti per accedere al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 e quindi l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale; - conseguentemente, l’Ufficio riconteggiava l’IVA dovuta con il metodo ordinario accertando la maggiore imposta di € 31.500,00 per l’anno 2012 ed € 30.450,00 per l’anno 2013; - la CTP di Novara rigettava il ricorso; - appellava [OSCURATO:PERSONA]; con la pronuncia gravata la CTR respingeva l’appello e confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli art. 360 n.3 c.p.c. e art. 360 n. 5, art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp.

Att. c.p.c.; l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; ritiene parte ricorrente che le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza non possano essere considerate valide ragioni giuridiche della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 111 Cost. –132 c.p.c. e 118 disp.

Att. c.p.c. in quanto null’altro fanno se non riportare Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] acriticamente le argomentazioni contenute negli atti dell’Agenzia delle Entrate; - il motivo è infondato; - invero dalla lettura della pronuncia impugnata si evince chiaramente le ragioni che hanno condotto la CTR subalpina ad assumere la decisione; come è noto, ove sia in esame – come in questo caso - un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. 7 aprile 2014 n. 8053); - il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c.; poiché, secondo parte ricorrente, è noto che in sede contenziosa l’Ufficio ha l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi dell’accertamento con conseguente facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] base a criteri non utilizzati dall’Ufficio; pertanto, nel presente caso –ancora secondo la prospettazione del contribuente - vi è carenza di prova da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è inammissibile; - invero, in primo luogo, lo stesso appare del tutto disconnesso dalla ratio decidendi della sentenza impugnata che con riferimento alla prova della pretesa tributaria portata dall'atto impugnato, ha ben diversamente deciso in senso sfavorevole alla contribuente, ritenendo che “ la Commissione rileva in via pregiudiziale che la contribuente non ha in alcun modo contestato la pretesa erariale contenuta negli avvisi impugnati”, con ciò rendendo evidente come le doglianze introdotte con il ricorso si fondassero su ragioni di illegittimità dell'atto impugnato diverse da quelle relative alla mancata prova da parte dell'ufficio dei fatti posti a base della richiesta di maggiori tributi; - alla luce di ciò, poi, il motivo risulta inammissibile anche per una ulteriore ragione: non essendo contestato il merito della pretesa erariale nei precedenti gradi di giudizio non può in questa sede di legittimità eccepirsi il difetto di prova poiché la questione così posta risulta nuova e conseguentemente inammissibile; - infine, il terzo motivo di ricorso si duole della violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. e di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 38 c.c. per avere la CTR ritenuta erroneamente [OSCURATO:PERSONA] coobbligata in solido con l’ente associativo; - il motivo è infondato; - scrive la CTR “circa la presunta violazione dell’art. 38 c.c., si ribadisce che il ruolo di responsabilità rivestito da Albertazzi nell’Associazione, per il periodo in oggetto, implica che la gestione dell’Ente stesso fosse affidata a lei.

Per giurisprudenza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] costante della Suprema Corte, il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta.

La sig.ra Albertazzi è stata rappresentante legale dal 15/03/12 allo 01/09/13, pertanto durante detto periodo era considerata responsabile della gestione dell’Ente in questione”; - sul punto, questa Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.

Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione (ex plurimis, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733).

Si è spiegato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il principio suesposto è stato, poi, ritenuto espressamente da questa Suprema Corte applicabile naturaliter anche ai debiti di natura tributaria (v.

Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.

Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 c.c. vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747); - più recentemente, si è chiarito come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021 ) in tema diassociazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale dirappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale exart. 38 c.c. delrappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità dirappresentante e/o Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura; - nel ritenere quindi la contribuente responsabile ex se , in quanto legale rappresentante dell’ente, la CTR non ha commesso alcun errore di diritto; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18695/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] assistita nella procedura, come da procura speciale in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 57/02/22 depositata in data 10/01/2022; Oggetto: associazioni – responsabilità art. 38 c.c.- legale rappresentante Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro gli avvisi di accertamento per l’annualità 2012 e 2013 con i quali era stata contestata alla [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ([OSCURATO:PERSONA]) e alla stessa ricorrente, in qualità di autore delle violazioni, nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligati in solido ex art 38 c.c. e art. 2, co. 2, d. Lgs. 472 del 1997 la totale assenza dei requisiti per accedere al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 e quindi l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale; - conseguentemente, l’Ufficio riconteggiava l’IVA dovuta con il metodo ordinario accertando la maggiore imposta di € 31.500,00 per l’anno 2012 ed € 30.450,00 per l’anno 2013; - la CTP di Novara rigettava il ricorso; - appellava [OSCURATO:PERSONA]; con la pronuncia gravata la CTR respingeva l’appello e confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli art. 360 n.3 c.p.c. e art. 360 n. 5, art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c.; l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; ritiene parte ricorrente che le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza non possano essere considerate valide ragioni giuridiche della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 111 Cost. –132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. in quanto null’altro fanno se non riportare Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] acriticamente le argomentazioni contenute negli atti dell’Agenzia delle Entrate; - il motivo è infondato; - invero dalla lettura della pronuncia impugnata si evince chiaramente le ragioni che hanno condotto la CTR subalpina ad assumere la decisione; come è noto, ove sia in esame – come in questo caso - un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053); - il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c.; poiché, secondo parte ricorrente, è noto che in sede contenziosa l’Ufficio ha l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi dell’accertamento con conseguente facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] base a criteri non utilizzati dall’Ufficio; pertanto, nel presente caso –ancora secondo la prospettazione del contribuente - vi è carenza di prova da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è inammissibile; - invero, in primo luogo, lo stesso appare del tutto disconnesso dalla ratio decidendi della sentenza impugnata che con riferimento alla prova della pretesa tributaria portata dall'atto impugnato, ha ben diversamente deciso in senso sfavorevole alla contribuente, ritenendo che “ la Commissione rileva in via pregiudiziale che la contribuente non ha in alcun modo contestato la pretesa erariale contenuta negli avvisi impugnati”, con ciò rendendo evidente come le doglianze introdotte con il ricorso si fondassero su ragioni di illegittimità dell'atto impugnato diverse da quelle relative alla mancata prova da parte dell'ufficio dei fatti posti a base della richiesta di maggiori tributi; - alla luce di ciò, poi, il motivo risulta inammissibile anche per una ulteriore ragione: non essendo contestato il merito della pretesa erariale nei precedenti gradi di giudizio non può in questa sede di legittimità eccepirsi il difetto di prova poiché la questione così posta risulta nuova e conseguentemente inammissibile; - infine, il terzo motivo di ricorso si duole della violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. e di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 38 c.c. per avere la CTR ritenuta erroneamente [OSCURATO:PERSONA] coobbligata in solido con l’ente associativo; - il motivo è infondato; - scrive la CTR “circa la presunta violazione dell’art. 38 c.c., si ribadisce che il ruolo di responsabilità rivestito da Albertazzi nell’Associazione, per il periodo in oggetto, implica che la gestione dell’Ente stesso fosse affidata a lei. Per giurisprudenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] costante della Suprema Corte, il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta. La sig.ra Albertazzi è stata rappresentante legale dal 15/03/12 allo 01/09/13, pertanto durante detto periodo era considerata responsabile della gestione dell’Ente in questione”; - sul punto, questa Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione (ex plurimis, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733). Si è spiegato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il principio suesposto è stato, poi, ritenuto espressamente da questa Suprema Corte applicabile naturaliter anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 c.c. vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747); - più recentemente, si è chiarito come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021 ) in tema diassociazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale dirappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale exart. 38 c.c. delrappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità dirappresentante e/o Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura; - nel ritenere quindi la contribuente responsabile ex se , in quanto legale rappresentante dell’ente, la CTR non ha commesso alcun errore di diritto; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
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