CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09331/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 852/2021 depositata il 22/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione alla pronunzia Trib. Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionata- di pagamento di canoni scaduti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società [OSCURATO:SOCIETA]. ) nei confronti della medesima -nonché dei fideiussori sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease back stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] srl nonché il Moscini, lo Spremberg, il Lenci e il Riccardi propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1229, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Lamentano che, all’esito del passaggio in giudicato della … sentenza n. 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il [OSCURATO:SOCIETA] e l’obbligo di quest’ultima del rilascio dei beni locati in favore di [OSCURATO:PERSONA] , la corte di merito ne ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere incidentale , non potendo invero essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba comportare il riconoscimento dell’illegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio . Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad ottenere da [OSCURATO:SOCIETA]. (e dai suoi garanti) il pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria” , laddove, essendo il rapporto contrattuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la società concedente strettamente connesso con l’altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con [OSCURATO:SOCIETA], in quanto relativo aimedesimi beni oggetto della locazione , è evidente che una volta accertato con efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto, atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva non estrinsecarsi nell’estensione degli effetti patologici dell’uno sull’atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent . Lamentano non essersi dai giudici di merito preso atto di queste evidenze e della considerazione per cui –attesa l’emersione degli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, [OSCURATO:PERSONA] non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso . Con il 2° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia dei contratti de quibus , atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 il pagamento da parte dell’utilizzatore ( … nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ) risulterebbe privo di causa alla luce dell’art. 1463 c.c., a termini del quale “all’inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruolo di una causa di sopravvenuta impossibilità d’adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sarebbe giustificabile neppure in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. ) . Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che i contratti posti in essere fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di [OSCURATO:SOCIETA] (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un’alea rilevante a carico di [OSCURATO:PERSONA] ( la mancata consegna dei beni, il mancato godimento e l’esercizio di opzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ). E che l’insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l’intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asseriti) canoni di leasing, possa trovare una qualche giustificazione liberale… , con la conseguenza che non poteva ribaltarsi su [OSCURATO:PERSONA] l’alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con [OSCURATO:SOCIETA], per escludere in totola responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] . Si dolgono non essersi dalla corte di merito altresì considerato che [OSCURATO:SOCIETA] si è ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto , e che il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costituito da i beni che essa non aveva mai consegnato all’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] .Con il 3° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing , e che lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto , in quanto [OSCURATO:SOCIETA] ha profittato del contraente [OSCURATO:PERSONA] … è stato costretto a compiere un’operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di [OSCURATO:SOCIETA], il quale non solo non ha mai messo a disposizione dell’utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di [OSCURATO:SOCIETA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] ( senza contare i fideiussori di quest’ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari . Lamentano che una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l’altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ. , che trova principale fondamento nell’esigenza di tutelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discrezionalità di questi, in particolare per quanto concerne l’entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l’ammontare del credito garantito . Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che venga impiegata per conseguire il risultato dell’illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l’obbligazione garantita e il negozio stesso , avendo la S.C. altresì avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratiodel divieto di patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l’adempimento dell’obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all’esito dell’adempimento dell’obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza del bene rispetto all’ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” ) . Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata eccezione di nullità dei contratti de quibus per mancanza di causa , ponendosi in insanabile discontinuità con la ridetta giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura , a fronte della evidenziata natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell’esito del procedimento promosso dal [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzato ad accertare la validità dei contratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA], sia del fatto che, in tal caso, l’[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto restituire a [OSCURATO:PERSONA] le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione . Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata l’impossibilità -non certo per colpa di [OSCURATO:PERSONA], ma per l’ingiustificata inerzia della società concedente-di ottenere i beni strumentali all’esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del [OSCURATO:SOCIETA] ) e la rapida obsolescenza dei macchinari elettromedicali locati ( di regola ammortizzabili in 5 anni ) laddove paradossalmente il [OSCURATO:SOCIETA] continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di [OSCURATO:PERSONA] . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back - in forza del quale un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquando, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al medesimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a Sezioni Unite-evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). In forza di tale collegamento, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, n. 17145 ), anche il contratto di sale lease backsi configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negoziali codificati ), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contrattodi vendita di un bene di natura strumentale da parte di un'impresa ( o di un lavoratore autonomo ) ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). Si è al riguardo sottolineata l’indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell’utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, della disponibilità della cosa (v. Cass., Sez. Un., 5/10/2015,n. 19785). Il sale lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale-dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propriadi ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n.23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, n. 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). L'esistenza invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale lease backquanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273). Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). Il negozio di sale lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimento- l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273). L’operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4664;Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553; Cass., n. 25913/2024; Cass., 25/7/2024, n. 20780; Cass., n.2469/2024; Cass., n. 35012/2023; Cass., n. 34899/2023; Cass., 8/6/2023, n. 16367). Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenuto- che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenzadella mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). Ne consegue che da parte del giudice di merito è indispensabile: a) individuare la causa della complessa operazione contrattuale sulla base dell’accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verificare se il versamento del denaro da parte del compratore costituisca pagamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute; b) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle Sezioni unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l’accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia considerato la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, abbia valutato gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di stabilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. 35012 ). Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d’altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società [OSCURATO:PERSONA] srl introdotto un altro nei confronti della concedente società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] srl, conclusosi con l’accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la condanna al rilascio dei beni concessi in locazione finanziaria in favore dell’odierna ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell’impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell’accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì osservando che solo nel presente giudizio l’odierna ricorrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove quel che è stato … accertato dalla sentenza n. 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio èil fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il [OSCURATO:PERSONA] (e di seguito del contratto di lease back con la [OSCURATO:SOCIETA]) sono rimasti nella disponibilità di quest’ultimo, al punto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Ancona alla restituzione dei medesimi in favore della [OSCURATO:SOCIETA], quale unico soggetto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato ) . Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che non solo non sussiste prova del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica , ma che invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti . Ha ritenuto altresì infondata l’ affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l’ammontare del credito garantito argomentando dal rilievo che al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasing e non di un patto commissorio simulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell’epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing . Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che la mancata consegna dei beni è in effetti estremamente rilevante sotto l’aspetto dell’inadempimento del contratto , ma nella specie l’odierna ricorrente non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla [OSCURATO:SOCIETA] una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l’onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi . Ha al riguardo evidenziato che tale dichiarazione non soltanto esclude la responsabilità della società di leasing per la mancata consegna dei macchinari , ma lascia altresì presumere che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] 200 si sia determinata in tal senso – oggettiv amente inusuale nella pratica commerciale-anche per un proprio interesse economico , atteso che aveva acquistato una considerevole quota sociale ( 30%) del [OSCURATO:PERSONA] srl; che quest’ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di leasing relativo ai macchinari di cui si tratta (che consentivano l’operatività del [OSCURATO:PERSONA]); che [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’acquisto delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] si era accollata (liberandone la venditrice) le garanzie da quest’ultima prestate in favore di [OSCURATO:SOCIETA] circa l’adempimento delle obbligazioni del [OSCURATO:PERSONA]; che, ancora, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da [OSCURATO:SOCIETA] . Ha posto in rilievo, ancora, che proprio al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l’escussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del [OSCURATO:PERSONA] consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell’accreditamento del Centro da parte della ASL), si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell’intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il [OSCURATO:PERSONA] ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla [OSCURATO:SOCIETA] perché la stessa glieli concedesse in leasing . La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che in realtà, … con la complessa operazione in questione la [OSCURATO:SOCIETA] interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla [OSCURATO:SOCIETA] accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno perun periodo) restassero presso il [OSCURATO:PERSONA] dove venivano di fatto utilizzati , in quanto [OSCURATO:SOCIETA] contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il [OSCURATO:PERSONA] (di cui comunque era socia) ; sottolineando ulteriormente come la circostanza che tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso ; e, per altro verso, che la dichiarazione del 05.05.2005 da parte di [OSCURATO:PERSONA] nemmeno integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla [OSCURATO:SOCIETA] che la aveva espressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse . Orbene, movendo dall’accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell’impugnata sentenza (con motivazione invero non del tutto logica né ben comprensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio dell’efficacia ( anche solo ) riflessa nella specie esplicata dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l’erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione è funzionalmente volta a tutelare, assume rilievo non solo quale elemento genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi sopravvenuti - non imputabili alle parti - negativamenteripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.), determinanti, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). A tale stregua, la causa concreta non solo costituisce elemento per la valida formazione del contratto ma assurge (anche) a criterio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso- tali eventi depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, non presupponendone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnalato l’esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l’obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l’impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come detto-dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabilità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni , l’odierna ricorrente si sia ciononostante accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l’onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi , in ragione di un suo diretto interesse [ per aver acquistato una considerevole quota sociale ( 30%) del [OSCURATO:PERSONA] srl ] che l’ha indotta a consentire a quest’ultima la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell’accreditamento del Centro da parte della ASL) , Ha al riguardo dato peraltro atto che l’accettazione della circostanza che i macchinari … restassero presso il [OSCURATO:PERSONA] dove venivano di fatto utilizzati fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo ( almeno per un periodo ), in quanto [OSCURATO:SOCIETA] contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il [OSCURATO:PERSONA] (di cui comunque era socia) .Con motivazione non completamente sviluppata ed intrinsecamente illogica, la corte di merito ha ciononostante limitato la considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento genetico dello stipulato contratto di sale lease back , del tutto apoditticamente escludendo che il fatto che poi nella realtà tale scambio economico non abbia effettivamente funzionato afferisca alla causa (neppure in senso concreto ), in quanto viceversa attinente eventualmente all’adempimento del contratto . In altri termini, nell’affermare che l’odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease backin argomento abbia consentito che la società [OSCURATO:PERSONA] srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimo- continuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trattavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. Ha fatto in realtà espresso riferimento all’accettazione da parte dell’odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibusda parte della precedente utilizzatrice solo per un periodo , e a una consegna dei medesimi meramente tardiva , contando di rientrare in tempi ( termini ) ragionevoli nel possesso dei macchinari (ovvero di definire in altro modo i proprirapporti economici con il [OSCURATO:PERSONA] ). Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna tardiva è venuta nella specie a configurarsi l’ipotesi della consegna definitivamente mancata . Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fronte di tale mancata consegna dei macchinari in argomento, l’ impossibilità di ottenere i beni strumentali all’esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del [OSCURATO:SOCIETA]) e la rapida obsolescenza dei macchinari elettromedicali locati ( di regola ammortizzabili in 5 anni ) venga per l’odierna ricorrente nella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettato- in termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione.A fortioriin considerazione dell’ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di tempo la concedente si è trovata ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di [OSCURATO:SOCIETA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] (senza contare i fideiussori di quest’ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari . A tale stregua, risulta dalla corte di merito invero disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d’ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi consegue l’accoglimento p.q.r. del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazio