CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45853/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, 58 dosi di "cra k". 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 3. Il ricorso, in quanto reiterativo di motivi già posti in sede di gravame e adeguatamente confutati, risulta inammissibile Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito (pag. 5) che ha effettuato specifico riferimento, non solo al dato ponderale, niente affatto esiguo, ma alla non scarsa offensività della condotta valutata alla luce, della natura e qualità dello stupefacente, ma soprattutto la potenziale letalità dello stupefacente del tipo "crak", oltre che alla motivata palesata professionale capacità di procurarsi simili quantità in una unica soluzione oltre che prendendo in esame la relativa complessiva condotta effettuando pertinente e consentito rinvio alla decisione di primo grado sul punto (pag. 2 sentenza Tribunale); dati che, complessivamente considerati, rendevano non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorrente reitera motivi già posti in sede di gravame attinenti al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta. Non muta il quadro sopra delineato la circostanza che lo stralcio parziale della consulenza allegato dal ricorrente in questa sede faccia riferimento alla cocaina, principio comune anche al "crak" e che comunque involge una verifica in fatto preclusa, nonché il riferimento al contestuale possesso di altra sostanza non ricompresa nell'imputazione che, dal canto suo, rinvia al risultato delle analisi e non alla specifica qualità della sostanza apprezzata con logicità e completezza dai giudici di merito e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] Pierlu14i [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA