CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38363/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto gravemente indiziato del duplice omicidio di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delitti aggravati dai motivi abietti e ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. A seguito di una sparatoria avvenuta nel quartiere di Librino l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], erano stati fermati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto veniva inquadrato nello scontro tra le consorterie mafiose del clan Cappello e del clan dei cursoti milanesi. Alcuni collaboratori di giustizia avevano iniziato a riferire determinate circostanze, le indagini avevano visto le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti e il materiale probatorio si era arricchito dai risultati delle autopsie sui due soggetti deceduti e delle riprese delle telecamere di sorveglianza. Un video, contenuto nel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], aveva dimostrato che l'azione di fuoco si era svoltq in due fasi. Erano state eseguite anche intercettazioni e acquisizione di tabulati telefonici. Sulla base dei numerosi elementi di prova e indiziari, il Tribunale riteneva provato che, a seguito di eventi violenti avvenuti in precedenza, esponenti del clan Cappello, comandati da [OSCURATO:PERSONA], avessero deciso un'azione eclatante di invasione della zona territoriale di influenza del clan dei cursoti milanesi. Dopo una riunione tenuta nel villaggio Ippocampo di Mare, erano partiti 14 motocicli e motoveicoli, con due passeggeri ciascuno, in un gruppo compatto, che si erano diretti verso la zona presieduta dai cursoti milanesi. Da parte sua, il gruppo dei cursoti milanesi era in attesa di tale azione, poiché la prospettata mediazione tra i due gruppi era stata resa impossibile da un episodio violento avvenuto nel corso della notte. In via Palermo, il gruppo aveva sorpreso [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava su un ciclomotore, e aveva iniziato ad inseguirlo. L'inseguimento era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza il cui monitor era osservato da [OSCURATO:PERSONA], che si era precipitato in strada insieme al fratello Michael e ad altri appartenenti al clan; ad essi si erano aggiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo gli inquirenti, fungevano da vedetta in strada. [OSCURATO:PERSONA], armato di un revolver cal. 38, era salito sulla [OSCURATO:PERSONA] blu, a bordo della quale avevano preso posto anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a bordo di un'altra autovettura viaggiavano altre quattro persone armate. Le due autovetture si erano messe alla ricerca del fratello di Sanfilippo, senza successo e, nella ricognizione della zona, avevano incontrato il gruppo dei Cappello in [OSCURATO:PERSONA]. Vi era stata una vera e propria collisione tra i due gruppi, alcuni ciclomotori erano caduti e gli appartenenti di entrambe le fazioni avevano iniziato a sparare. Restava ucciso [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e feriti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la ricostruzione del Tribunale, era rimasto sul posto, per poi essere trasportato da qualcuno in un luogo dove un medico compiacente aveva estratto i tre proiettili che lo avevano colpito. La sparatoria aveva ripreso poco distante: era stato avvistato [OSCURATO:PERSONA] che, verogimilmente, stava tornando indietro per soccorrere [OSCURATO:PERSONA] a bordo del proprio ciclomotore; Scalia era stato inseguito, urtato da una delle autovetture dei cursoti milanesi e ucciso mentre tentava la fuga. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ribadiva che l'indagato, in una prima fase, aveva fatto da vedetta e, in occasione dello scontro, era a bordo della [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], insieme a Nicalosi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era armato; egli era sicuramente presente alla sparatoria, essendo stato ferito da tre colpi di pistola cal. 7'65 (arma in possesso del gruppo dei Cappello). Secondo il Tribunale, doveva essere esclusa la legittima difesa per i componenti del gruppo dei cursoti milanesi: benché fosse certo che i sodali del clan Cappello erano armati, era altresì certo che Distefano e Sanfilippo, a capo dei cursoti, avevano programmato un'azione offensiva, munendosi di armi e mobilitando un consistente numero di persone, per poi porsi alla ricerca degli antagonisti, animati dall'intento di offendere ed accettando, quindi, la situazione di pericolo nella quale sia erano volontariamente posti; doveva, quindi, essere escluso che la loro condotta integrasse una difesa necessitata a fronteggiare un'azione assolutamente imprevedibile e non altrimenti evitabile. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non fosse armato non escludeva che egli avesse fornito un contributo causalmente efficiente all'azione dei correi, rafforzandone con la sua presenza il proposito delittuoso nonché condividendone gli obiettivi offensivi. L'indagato era volontariamente salito sull'autovettura di Sanfilippo, soggetto palesemente armato; inoltre, atteso il numero degli avversari che il gruppo dei cursoti era chiamato ad affrontare, egli dava manforte, cosicché la sua condotta rilevava sia sul piano del concorso materiale che su quello del concorso morale. Secondo il Tribunale, era certo che [OSCURATO:PERSONA] gravitasse intorno al gruppo dei cursoti: frequentava [OSCURATO:PERSONA], uno dei sodali, ed era presente in via del Falcetto insieme a [OSCURATO:PERSONA] mentre il gruppo stava organizzando la controffensiva armata in casa dei Sanfilippo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano precipitati dai Sanfilippo per avvisarli del transito dei Cappello. Veniva ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso nonché quella del motivo abietto, in quanto lo scontro tra i due gruppi derivava dalla volontà di vendetta di Distefano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di un banale affronto subito dal proprio figlio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], vicenda sicuramente conosciuta dai partecipanti al gruppo. Il Tribunale, attesa l'assoluta gravità della vicenda e l'evidente pericolo di reiterazione dei reati, applicava la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo non superabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza. La mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla sparatoria non era sufficiente a fondarne la responsabilità per il reato contestato. Il Tribunale non aveva chiarito in cosa fosse consistita la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], né aveva spiegato quale suo comportamento avesse rafforzato il proposito criminoso dei correi o agevolato la neutralizzazione delle altrui difese. Per distinguere il concorso morale dalla mera connivenza, occorre un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, sia sotto il profilo della determinazione al delitto che sotto quello del rafforzamento del proposito criminoso altrui o dell'agevolazione dell'altrui condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva partecipato alla ideazione e alla programmazione del fatto delittuoso, ma non aveva avuto nessun comportamento attivo. Egli non aveva armi e, quindi, non avrebbe potuto ferire nessuno; piuttosto era stato ferito nel tentativo di sottrarsi all'agguato in cui si era trovato coinvolto. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa. La responsabilità per i delitti doveva essere attribuita al gruppo che aveva offeso per primo, mentre chi aveva risposto al fuoco lo aveva fatto per esservi stato costretto dalla assoluta necessità. Nel caso in esame, i collaboratori dei due gruppi avevano fornito indicazioni contrastanti. Le risultanze oggettive dimostravano che era stato il gruppo Cappello ad organizzare un'aggressione per eliminare fisicamente il gruppo dei cursoti milanesi; per di più, i fratelli Sanfilippo, Campisi e Distefano avevano saputo che [OSCURATO:PERSONA] era inseguito da un gruppo di motorini con a bordo persone armate, cosicché erano scesi d'impulso per strada con le armi per tentare di salvarlo. Non esisteva un proposito bellicoso da parte del gruppo dei cursoti. In definitiva, i partecipanti al gruppo di Sanfilippo avevano sparato per difendersi dagli spari esplosi dal gruppo dei Cappello. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], nessun elemento dimostrava la sua intenzione offensiva. Con un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per la mancata valorizzazione degli elementi oggettivi addotti. Gli elementi disponibili, valorizzati dalla stessa ordinanza, dimostravano un ruolo meramente passivo del ricorrente; egli era rimasto nella autovettura nel momento dell'incontro con il gruppo dei Cappello ed era sceso solo per trovare riparo, venendo ferito; tale ferita rendeva impossibile il suo coinvolgimento nell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nella seconda fase. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante dei motivi abietti. L'azione del gruppo dei cursoti milanesi non era affatto collegata all'affronto subito dal figlio di Distefano, ma discendeva dall'aggressione operata dal clan Cappello. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale non aveva risposto alle censure difensive tendenti a dimostrare l'insufficienza delle esigenze: si contesta l'aggravante del metodo mafioso, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] non risulta associato ed è sostanzialmente incensurato; il Tribunale non aveva fornito specifica motivazione in ordine alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere. Inoltre, le esigenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risultano attuali né concrete: Il Tribunale era ricorso a formule di stile senza tenere conto che la carenza di attualità dei fatti, unitamente alla contestuale carcerazione dei coindagati, dimostravano l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Deve essere affrontato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, relativo alla legittima difesa, che viene proposto con riferimento alla condotta dell'intero gruppo dei "cursoti milanesi" capeggiato da Sanfilippo e Distefano al quale, nel frangente della sparatoria, [OSCURATO:PERSONA] era oggettivamente aggregato. Secondo il ricorrente, il gruppo avrebbe agito in una situazione di legittima difesa in quanto, nel momento dell'incontro tra i motoveicoli condotti dagli appartenenti al clan Cappello e le autovetture condotte dal gruppo dei cursoti milanesi, erano stati i primi ad iniziare a sparare, coerentemente con la volontà aggressiva che aveva portato al raid armato nel territorio controllato dai cursoti e alla precisa volontà di uccidere che animava Lombardo, colui che guidava quel gruppo. Lombardo aveva fatto fallire la mediazione ipotizzata, mediante l'aggressione nella notte precedente al figlio del Campisi. L'esimente viene invocata anche sulla considerazione che il gruppo dei cursoti era sceso in strada e si era avviato con le due autovetture quando i componenti avevano saputo che [OSCURATO:PERSONA] era inseguito dai motoveicoli del clan Cappello, al fine di proteggerlo. La ricostruzione proposta dal ricorrente non tiene conto del complesso della vicenda così come disegnata dall'ordinanza del Tribunale, ampia e accurata; in particolare, ignora due fattori. In primo luogo, non tiene conto che il raid organizzato dal clan Cappello costituiva una ritorsione alla violenta aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il giorno prima proprio da appartenenti al clan dei cursoti. Si noti che non si era trattato affatto di un banale litigio, ma della pretesa di Distefano, dei cursoti milanesi, di acquisire l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], cioè di espellere dalla zona un componente del clan Cappello. In sostanza, quell'aggressione e il successivo raid costituivano episodi dello scontro che contrappone i due gruppi criminali. Non a caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il suo gruppo attendeva la reazione del clan Cappello, come ritorsione dell'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], già la sera precedente; la reazione era stata soltanto ritardata dall'ipotesi di una mediazione, poi fallita per quanto avvenuto nel corso della notte. Il secondo fattore ignorato dal ricorrente, ma segnalato dall'ordinanza impugnata, è che - sebbene le persone riunite a casa dei Sanfilippo avessero osservato l'inseguimento posto in essere dai motoveicoli del clan Cappello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi avessero deciso di scendere in strada e partire con le autovetture portando con sé le armi - in realtà lo scontro con il gruppo contrapposto era avvenuto senza affatto coinvolgere il giovane che era stato visto fuggire: infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto perdere le sue tracce e il gruppo Cappello aveva desistito dall'inseguimento; da parte loro, gli occupanti delle due autovetture del gruppo dei cursoti non lo avevano rintracciato, ma avevano continuato a ispezionare le strade. In questo frangente era avvenuto l'incontro tra i due gruppi, i cui componenti, dall'una e dall'altra parte; avevano subito iniziato a sparare: gli appartenenti al clan Cappello in maniera assai più efficace, atteso che era stato ucciso D'Alessandro e feriti Bertucci, Guzzardi, Pedicone e Spampinato. La pretesa di individuare l'aggressore in colui che aveva sparato per primo - dato oggettivamente incerto, atteso il contenuto contrastante delle dichiarazioni dei collaboratori e il numero dei soggetti che avevano usato le armi - risulta, quindi, palesemente incongruo con la ricostruzione complessiva operata dal Tribunale: non solo il clan Cappello era giunto sul posto per vendicare una pregressa aggressione dei cursoti milanesi ma, soprattutto, entrambi i gruppi erano ben consapevoli di combattere per la supremazia sul territorio ed erano pronti allo scontro, accesosi non appena le autovetture avevano incrociato i motoveicoli. Risulta logica, quindi, l'affermazione del Tribunale secondo cui "[OSCURATO:PERSONA], unitamente ai suoi accoliti, lungi dal farsi cogliere di sorpresa dalla spedizione punitiva dei Cappello, aveva organizzato, in tempi rapidi, un efficiente contrattacco armato": in effetti, il gruppo si era radunato a casa dei Sanfilippo e per strada vi erano anche delle vedette (tra cui [OSCURATO:PERSONA]). Il fatto che l'inseguimento ai danni di [OSCURATO:PERSONA], osservato dai monitor, avesse dato l'avvio alla discesa in strada del gruppo dei cursoti non trasforma automaticamente tutta l'azione successiva in un'azione di difesa del giovane che, del resto, aveva fatto perdere le sue tracce: piuttosto, come osserva il Tribunale, il gruppo di Distefano e Sanfilippo si era posto alla ricerca degli antagonisti, animato dall'intento di offendere e accettando, quindi, una situazione di pericolo nella quale si era volontariamente posto. In simile scenario, trova applicazione il consolidato orientamento interpretativo per cui la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per il difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (tra le molte, Sez. 1, Sentenza n. 56330 del 13/09/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272036 - 0, Sez. 1 n. 2911 del 7.12.2007, dep. 2008, Rv. 239205). 2. Anche il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. In primo luogo la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo dei cursoti milanesi emerge chiaramente dal fatto che egli si trovava insieme a [OSCURATO:PERSONA] la notte precedente il giorno della sparatoria, quando questi era stato aggredito da Lombardo (si tratta dell'episodio che aveva fatto fallire l'ipotizzata mediazione tra i due gruppi); inoltre [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto la funzione di vedetta a favore del gruppo riunito a casa dei Sanfilippo, tanto che l'indagato, quando gli altri erano scesi, avendo osservato il gruppo dei motoveicoli dei Cappello, aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che Lombardo imbracciava un kalashnikov. Dopo il ferimento, era stato Campisi ad incaricare [OSCURATO:PERSONA] di portare [OSCURATO:PERSONA] da medici compiacenti che avevano estratto i proiettili. In secondo luogo, il Tribunale chiarisce ampiamente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella sparatoria, ritenendo che egli, decidendo di salire sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], palesemente armato, per partire alla ricerca dei motoveicoli del gruppo Cappello, aveva deciso di prendere parte all'azione, aveva rafforzato con la sua presenza il proposito criminoso dei correi e ne aveva condiviso l'obiettivo. L'ordinanza mette in evidenza il dato numerico, nettamente favorevole al gruppo Cappello (14 motoveicoli, ciascuno con due persone), per evidenziare che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era affatto irrilevante perché, altrimenti, i cursoti sarebbero stati solo cinque e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato da solo a bordo della [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta, quindi, di connivenza: così come aveva contribuito in precedenza nel suo ruolo di vedetta, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il suo contributo al momento del passaggio all'azione, mostrandosi pronto a condividere il tragitto della [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca del gruppo contrapposto. Non era certamente decisiva la mancanza delle armi perché, prima che lo scontro avvenisse, non era noto cosa sarebbe successo (del resto, per quanto si comprende dal provvedimento, nel momento in cui i due gruppi si erano incontrati, non vi erano stati soltanto spari, ma anche uno scontro fisico tra i mezzi e i motoveicoli e alcuni motociclisti erano caduti a terra). 3. I motivi non risultano fondati nemmeno con riferimento all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in un secondo momento in un luogo poco distante da quello della prima sparatoria. In effetti, la ricostruzione di questo secondo omicidio nel suo esatto accadere non permette di considerarlo un evento del tutto separato dal precedente: siamo di fronte ad una battaglia combattuta ferocemente dai due gruppi e terminata soltanto con la morte o la fuga; i "soldati" che partecipano alla battaglia lo fanno anche se vengono feriti e non possono dare un ulteriore contributo materiale. Il Tribunale, nel descrivere quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza, fa comprendere che gli spari, dopo essere cessati, erano ripresi quando ancora alcuni partecipanti al primo scontro si trovavano sul luogo ed essi erano corsi per prendere parte alla nuova sparatoria: risulta, pertanto, artificiosa la raffigurazione dell'omicidio di Scalia come evento del tutto separato da quanto avvenuto in precedenza.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non dimostra affatto che l'intento punitivo e vendicativo di Distefano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non fosse correlato anche all'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di suo figlio. In altre parole, alle questioni "mafiose" si affiancavano anche quelle personali che rendevano l'odio e la volontà di vendetta ancora più acuti. 5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si limita a censurare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., senza affatto chiarire i motivi di tale censura. Sulla base di questa contestazione immotivata deduce un vizio motivazionale dell'ordinanza in punto di esigenze cautelari che, con ogni evidenza, non sussiste. In effetti, nel caso in esame si applica la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. seconda parte: presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Si noti che tale presunzione troverebbe applicazione a prescindere dall'aggravante suddetta, poiché opera anche per il delitto di omicidio volontario. Ebbene: il ricorrente addebita al Tribunale di non avere specificamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure diverse da quella più grave, disconoscendo, appunto, l'operatività di tale presunzione e in nessun modo dimostrando che le esigenze cautelari non sussistevano. A ben vedere, l'unico elemento evidenziato è la sostanziale incensuratezza che - del tutto logicamente - il Tribunale ha ritenuto insufficiente a dimostrare che le esigenze sono mancanti. In effetti, non può non essere condivisa la sottolineatura da parte del Tribunale dell'estrema gravità dei fatti e della pericolosità di due gruppi criminali di stampo mafioso contrapposti che giungono a scontri armati in strade pubbliche per il controllo del territorio e l'eliminazione dei nemici. Niente, poi, il ricorrente evidenzia circa la prova che gli arresti donniciliari sarebbero stati adeguati e sufficienti a tutelare le esigenze cautelari. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese' processuali. Q , Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma