CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 416 e 624, 625 cod. pen. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al primo motivo (in punto di prova del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e di sussistenza dei relativi elementi costitutivi), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono palesemente generiche, perché prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del corrispondente motivo di gravame (cfr. pag. 8, ultimo capoverso, e 9 della sentenza impugnata). 3.2. Le doglianze di cui al secondo motivo, che eccepiscono il difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 10, terzo capoverso della sentenza impugnata). 4. Anche il ricorso nell'interesse di Rega, affidato ad un solo motivo, è inammissibile. 4. Le doglianze in punto di prova del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e di sussistenza dei relativi elementi costitutivi non sono consentite in questa sede in quanto, in realtà, dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali. Le stesse, inoltre, sono palesemente generiche, perché prive di confronto con quanto motivato dalla Corte di appello alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata. 4.2. Gli ulteriori rilievi, in punto di incompetenza territoriale ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e di recidiva, non sono consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inediti, atteso che si tratta di questioni sollevate per la prima volta in questa sede. Peraltro, va ribadito che, ove il giudizio abbreviato sia instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6- bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902). La censura in punto di diniego delle circostanze aggravanti generiche non può essere esaminata in questa sede in quanto dedotta senza indicare ragioni a sostegno. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 202