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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 00166/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9688-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: Ric. 2022 n. 09688 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Gela.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SpA con cui era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società debitrice della banca [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di € 225.793,79; eccepirono in primo luogo la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI dichiarato, dallaBanca d’Italia, contrario alla normativa antitrust; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] SpA eccependo l’incompetenza dell’adito Tribunale di Gela essendo stata sollevata una questione di nullità delle fideiussioni in quanto espressione “a valle” di un’intesa “a monte” asseritamente illecita perché contraria alla disciplina antitrust, con la conseguente competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; dopo aver in un primo momento ritenuto l’infondatezza dell’eccezione, il Tribunale di Gela, revocando una precedente ordinanza, ha accolto l’eccezione di incompetenza in favore della Ric. 2022 n. 09688 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -3- competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Napoli; avverso questa ordinanza i signori Nardo hanno proposto ricorso per regolamento di competenza formulando tre motivi di censura; MB [OSCURATO:PERSONA] SpA –Gruppo bancario Mediobanca ha resistito al ricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso; parte resistente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 33, co. 2 L. n. 287 del 1990 e degli artt. 3, co. 1 lett. b) e 4, co. 1 ter D.lgs. n. 168 del 2003 –i ricorrenti contestano che la materia rientri nella competenza della sezione specializzata per le imprese ed affermano che non possa estendersi la competenza delle suddette sezioni a tutte le questioni di nullità “a valle” delle intese anticoncorrenziali, dovendosi interpretare l’art. 33 co. 2 L. n. 287 del 1990 in senso restrittivo quale relativo alle sole “intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante” limitando pertanto la competenza delle sezioni specializzate alle sole intese anticoncorrenziali “ a monte”; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -i ricorrenti assumono che, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse spettare la competenza della sezione specializzata per le imprese, l’ordinanza impugnata sarebbe comunque errata perché la questione dell’incompetenza era Ric. 2022 n. 09688 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -4- stata introdotta quale mera eccezione da decidersi incidentalmente quale questione pregiudiziale senza efficacia di giudicato, in quanto i ricorrenti avevano il solo scopo di paralizzare la pretesa creditoria proposta dalla banca nei loro confronti; né può ritenersi che gli opponenti avessero formulato una domanda riconvenzionale perché essi non hanno chiesto un provvedimento positivo autonomamente attributivo di una determinata utilità ma solo il mero rigetto della domanda avversaria; ne consegue l’erronea applicazione dell’art. 34 c.p.c. in quanto detta norma postula non solo che la questione pregiudiziale costituisca un antecedente logico necessario di fatto e di dirittorispetto alla decisione principale ma anche che tale questione assuma rilievo autonomo perché destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche al di fuori della causa nel cui ambito è sollevata; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36, e 645 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti chiedono di dichiarare l’erroneità dell’ordinanza dichiarativa della incompetenza anche perché posta in violazione delle disposizioni indicate in epigrafe secondo le quali il giudice che può pronunciare sull’opposizione a decreto ingiuntivo è solo ed esclusivamente lo stesso che lo ha emesso e davanti al quale la fondatezza della pretesa creditoria della banca era stata contestata anche sotto altri profili, diversi da quello della nullità delle fideiussioni.

Dunque, in caso, la competenza della sezione specializzata dovrebbe attrarre le sole questioni relative alla nullità di intese e dovrebbe lasciarsi, invece, alla competenza dell’adito Tribunale di Gela qualunque altra diversa questione; Ric. 2022 n. 09688 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -5- va esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso, avente efficacia assorbente, e trattasi di motivo fondato: come osservato dal PM, ricorre un’eccezione riconvenzionale, la quale per un verso non sposta la competenza (Cass. n. 23074/2020), per l’altro, non costituendo domanda riconvenzionale, neppure poteva l’opposta proporre eccezione di incompetenza del giudice adito con la domanda di ingiunzione, né può intendersi che si sia trattato di rilievo d’ufficio, sia per l’espresso riferimento all’eccezione di incompetenza, sia perché comunque il rilievo sarebbe tardivo; privo di pregio è quanto in memoria si osserva circa la presenza della domanda: al riguardo deve osservar si, riprendendo Cass. n. 17208 del 2003 richiamata nel ricorso (pag. 10), che vi è domanda idonea alla formazione di giudicato, tale da incidere sul profilo della competenza, se emerge un interesse autonomo alla pronuncia anche al di fuori del giudizio in corso e dunque la rilevanza della questione trascende la mera paralisi della pretesa di controparte e non resta mera questione pregiudiziale, mentre qui, come afferma del resto lo stesso giudice del merito, è stata soltanto chiesto di ritenere la nullità in funzione di eccezione; accolto il secondo motivo di ricorso, il primo ed il terzo restano assorbiti; P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo del regolamento, assorbiti il primo ed il terzo, e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; condanna la parte resistente alle spese, liquidate in € 2.200, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9688-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: Ric. 2022 n. 09688 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Gela. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SpA con cui era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società debitrice della banca [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di € 225.793,79; eccepirono in primo luogo la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI dichiarato, dallaBanca d’Italia, contrario alla normativa antitrust; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] SpA eccependo l’incompetenza dell’adito Tribunale di Gela essendo stata sollevata una questione di nullità delle fideiussioni in quanto espressione “a valle” di un’intesa “a monte” asseritamente illecita perché contraria alla disciplina antitrust, con la conseguente competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; dopo aver in un primo momento ritenuto l’infondatezza dell’eccezione, il Tribunale di Gela, revocando una precedente ordinanza, ha accolto l’eccezione di incompetenza in favore della Ric. 2022 n. 09688 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -3- competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Napoli; avverso questa ordinanza i signori Nardo hanno proposto ricorso per regolamento di competenza formulando tre motivi di censura; MB [OSCURATO:PERSONA] SpA –Gruppo bancario Mediobanca ha resistito al ricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso; parte resistente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 33, co. 2 L. n. 287 del 1990 e degli artt. 3, co. 1 lett. b) e 4, co. 1 ter D.lgs. n. 168 del 2003 –i ricorrenti contestano che la materia rientri nella competenza della sezione specializzata per le imprese ed affermano che non possa estendersi la competenza delle suddette sezioni a tutte le questioni di nullità “a valle” delle intese anticoncorrenziali, dovendosi interpretare l’art. 33 co. 2 L. n. 287 del 1990 in senso restrittivo quale relativo alle sole “intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante” limitando pertanto la competenza delle sezioni specializzate alle sole intese anticoncorrenziali “ a monte”; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -i ricorrenti assumono che, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse spettare la competenza della sezione specializzata per le imprese, l’ordinanza impugnata sarebbe comunque errata perché la questione dell’incompetenza era Ric. 2022 n. 09688 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -4- stata introdotta quale mera eccezione da decidersi incidentalmente quale questione pregiudiziale senza efficacia di giudicato, in quanto i ricorrenti avevano il solo scopo di paralizzare la pretesa creditoria proposta dalla banca nei loro confronti; né può ritenersi che gli opponenti avessero formulato una domanda riconvenzionale perché essi non hanno chiesto un provvedimento positivo autonomamente attributivo di una determinata utilità ma solo il mero rigetto della domanda avversaria; ne consegue l’erronea applicazione dell’art. 34 c.p.c. in quanto detta norma postula non solo che la questione pregiudiziale costituisca un antecedente logico necessario di fatto e di dirittorispetto alla decisione principale ma anche che tale questione assuma rilievo autonomo perché destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche al di fuori della causa nel cui ambito è sollevata; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36, e 645 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti chiedono di dichiarare l’erroneità dell’ordinanza dichiarativa della incompetenza anche perché posta in violazione delle disposizioni indicate in epigrafe secondo le quali il giudice che può pronunciare sull’opposizione a decreto ingiuntivo è solo ed esclusivamente lo stesso che lo ha emesso e davanti al quale la fondatezza della pretesa creditoria della banca era stata contestata anche sotto altri profili, diversi da quello della nullità delle fideiussioni. Dunque, in caso, la competenza della sezione specializzata dovrebbe attrarre le sole questioni relative alla nullità di intese e dovrebbe lasciarsi, invece, alla competenza dell’adito Tribunale di Gela qualunque altra diversa questione; Ric. 2022 n. 09688 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -5- va esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso, avente efficacia assorbente, e trattasi di motivo fondato: come osservato dal PM, ricorre un’eccezione riconvenzionale, la quale per un verso non sposta la competenza (Cass. n. 23074/2020), per l’altro, non costituendo domanda riconvenzionale, neppure poteva l’opposta proporre eccezione di incompetenza del giudice adito con la domanda di ingiunzione, né può intendersi che si sia trattato di rilievo d’ufficio, sia per l’espresso riferimento all’eccezione di incompetenza, sia perché comunque il rilievo sarebbe tardivo; privo di pregio è quanto in memoria si osserva circa la presenza della domanda: al riguardo deve osservar si, riprendendo Cass. n. 17208 del 2003 richiamata nel ricorso (pag. 10), che vi è domanda idonea alla formazione di giudicato, tale da incidere sul profilo della competenza, se emerge un interesse autonomo alla pronuncia anche al di fuori del giudizio in corso e dunque la rilevanza della questione trascende la mera paralisi della pretesa di controparte e non resta mera questione pregiudiziale, mentre qui, come afferma del resto lo stesso giudice del merito, è stata soltanto chiesto di ritenere la nullità in funzione di eccezione; accolto il secondo motivo di ricorso, il primo ed il terzo restano assorbiti; P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo del regolamento, assorbiti il primo ed il terzo, e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; condanna la parte resistente alle spese, liquidate in € 2.200, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e
Decreto Cassazione n. 00166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris