CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21257/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, dei motivi della relativa decisione, fondata sulla gravità dell'episodio contestato (argomentata con le modalità della violazione, avvenuta poco dopo l'espulsione, disposta quale sanzione alternativa alla detenzione, e dopo il cambio di cognome compiuto nel suo Paese di origine, grazie al quale aveva potuto usare documenti riportanti generalità diverse da quelle in precedenza utilizzate); rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla ritenuta recidiva e ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con l'assenza di elementi positivamente valorizzabili (essendo rimasta indimostrata l'esigenza legata al ricongiungimento familiare), dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (anche alla luce della motivazione offerta sul punto nel giudizio di primo grado, ove è stato valorizzato, per escludere il beneficio in parola, il dato dei rilevanti precedenti penali: al riguardo v. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co