CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 gennaio 2025
Cassazione n. 23891/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1052/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10120/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Cosenza; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ha provveduto sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del GIP emesso in data 04/01/2025 con cui – in forza della provvisoria incolpazione per i delitti di cui agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod. pen. – era stato disposto il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23891/2025 Roma, lì, 26/06/2025 sequestro del veicolo SMART tg. CF745DK ed era stato bloccato il conto corrente BancoPosta con annesse schede PostePay e [OSCURATO:PERSONA]; in parziale accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha disposto lo svincolo dei conti correnti al fine di ricevere le somme provenienti a titolo di assegni familiari e di reddito di inclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter e 240 cod. pen., 640-bis, 648-ter cod. pen. nonché 55 del D. Lg.vo 231 del 2007 e all’art. 24 della Costituzione: osserva che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da una motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di cui ai capi 45), 46), 47) e 48) della provvisoria incolpazione; richiama i motivi di riesame con cui la difesa aveva evidenziato la presenza di soggetti del tutto ignari di quanto era accaduto a loro insaputa e sottolinea come la ricorrente avesse a sua volta sporto denuncia contro chiunque avesse utilizzato i suoi dati mancando ogni elemento idoneo a sostenere una sua reale e consapevole partecipazione ai fatti; osserva che, diversamente dalla situazione di altri coindagati, non vi è in atti alcuna evidenza documentale circa l’ipotesi accusatoria formulata a carico della ricorrente, a partire dall’atto di proprietà (evidentemente falso) dell’immobile in questione, al progetto di ristrutturazione, alla ditta esecutrice dei lavori con relative fatture, ai SAL, all’apertura del c/c postale, all’intestazione della scheda utilizzata in un telefono su cui risultano essere state inserite numerose altre schede, alla certificazione dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contratto di cessione dei crediti, alle dichiarazioni reddituali, alle fatture relative ai preziosi; segnala che, su tali aspetti, il provvedimento impugnato è del tutto silente finendo, quanto alla Sabino, per riportare l’ipotesi accusatoria supportata dalla sola informativa finale della GdF senza il corredo della documentazione. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. In data 02/06/2025 la difesa ha trasmesso una memoria difensiva in cui ha ribadito le considerazioni svolte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. E’ appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è infatti consentito solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01). 2. Tanto premesso, va rilevato come il ricorso abbia puntualmente ricostruito i termini della vicenda sulla scorta degli elementi investigativi acquisiti: ha segnalato, infatti, che l’indagine era nata da un banale alterco che si era verificato presso una succursale di BancoPosta che aveva occasionato l’intervento delle Forze dell’Ordine e consentito, tuttavia, di far emergere una fitta rete di relazioni tra diversi soggetti, sino a disvelare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere diretta all’ottenimento di crediti di imposta legati al superbonus ottenuti sulla base di documentazione falsa (fatture ed altro) e ceduti a [OSCURATO:PERSONA] e per questa via monetizzati. In particolare, gli accertamenti eseguiti avevano consentito far emergere, in questo contesto, le figure di Luca e [OSCURATO:PERSONA] che, a loro volta, avevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] il “reclutatore” di soggetti disponibili, dietro compenso, ad “intestarsi” pratiche edilizie ed a portare all’incasso i crediti illecitamente acquisiti e ceduti a [OSCURATO:PERSONA]. Gli investigatori avevano effettuato una serie di accertamenti che avevano interessato quindici soggetti che risultavano avere incassato crediti da superbonus per complessivi 3.200.000,00 euro in gran parte di séguito utilizzati per l’acquisto di oro. Tra costoro era stata individuata anche la Sabino, che risultava aver dichiarato una pratica edilizia per lavori (rientranti nel superbonus) su un immobile in realtà inesistente ed avere aperto un conto corrente (in data 06/07/2021), su cui, il 23/10/2021, era stato accreditato l’incasso della cessione del credito da fiscale a [OSCURATO:PERSONA] per euro 210.880,45 e da cui, dopo circa venti giorni, erano partiti due bonifici diretti alla [OSCURATO:PERSONA] per 91.750,00 e 93.580,00 euro nonché altri due bonifici di euro 3.000 e 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] (“regalo amico”) e di [OSCURATO:PERSONA] (“regalo parente”). Sempre secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, era emerso che il dispositivo IMEI riferibile al Bellavista aveva operato con un’utenza intestata all’indagata per il rilascio di un codice personale OTP proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato alla motivazione del credito. Sulla scorta di siffatta ricostruzione, dunque, nei confronti della Sabino, come di altri coindagati, erano stati ipotizzati i reati di truffa aggravata (capo 45), autoriciclaggio (capo 46), nonché il reato di cui all’art. 55 d. l.vo n. 231 del 2007 (capi 47 e 48) ed era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, della somma di euro 249.896,00 eseguito sulla vettura [OSCURATO:PERSONA] e sul conto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intestato all’odierna ricorrente. 3. Con l’unico articolato motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge lamentando, in sostanza, la carenza (che si assume assoluta) di motivazione in punto di fumus circa la riferibilità delle condotte all’odierna indagata di cui, in sede di riesame, era stata predicata la totale estraneità alla vicenda che si sarebbe sviluppata “a sua insaputa”; a corredo della predetta doglianza, la difesa eccepisce inoltre l’incompletezza della allegazione documentale trasmessa dalla pubblica accusa a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Quanto al profilo del fumus, è opportuno allora ribadire l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, nel senso di ritenere che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Poiché, dunque, ai fini della valida emissione di un provvedimento di sequestro non è richiesta la esistenza di indizi di colpevolezza, ma la semplice, astratta configurabilità di un reato in relazione alla condotta ascritta, il mancato deposito - in sede di riesame - degli atti (in parte o nella loro totalità) non comporta, in mancanza di espressa previsione, nullità alcuna nemmeno, come si è chiarito, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa; ai fini del decidere e del motivare, infatti, il giudice potrà prendere in considerazione solo gli atti effettivamente depositati, con la conseguenza che, qualora, in base ad essi, egli non sia in grado di verificare la legittimità del provvedimento ablativo, dovrà annullarlo, esponendosi, in caso contrario, alla censura di inesistenza della motivazione, per l'ovvia ragione che non è concepibile operazione di motivazione su dati non esaminati (cfr., così, ad esempio, Sez. 5, n. 698 del 08/02/1999, Zamponi, Rv. 212863-01). Nel caso in esame, osserva il Collegio la doglianza sollevata in questa sede, circa l’assenza di riscontri documentali all’ipotesi accusatoria formulata nei confronti della Sabino, non era stata formulata in sede di istanza di riesame dove la difesa aveva semplicemente accennato al coinvolgimento di “ignari” individui, tra cui, per l’appunto, vi sarebbe stata l’odierna ricorrente; la questione, perciò, non poteva essere dedotta per la prima volta in questa sede (cfr., Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419-01, in cui la Corte ha spiegato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità, motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale; conf., Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752-01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037-01). Al netto dell’eccezione preclusa, si deve prendere atto che la ricostruzione operata dal Tribunale offre un quadro invece del tutto coerente con l’ipotesi del diretto coinvolgimento della ricorrente nell’organizzazione che la vedeva intestataria della pratica edilizia oltre che beneficiaria, sul conto corrente a lei intestato, di importi di tutto rispetto e frutto della cessione dei crediti da superbonus, prontamente utilizzati per acquisti di oro. 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]