CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37908/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 139 10/ 202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - re siste nte - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Liguria n.683/04/20 depositata i n data 23 / 11 /20 2 0 ; Oggetto: ASD - accertamento – riconoscimentocosti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’ASD ricorrente impugnav a l’avviso di accertamento per l’anno 2012 con il quale l’Ufficio ne disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica, accertando maggiore IRES, IRAPe IVA oltre a richiedere i conseguenti interessi e le prescritte sanzioni; - l a CTP adita rigettava il ricorso; - l a contribuente appellava tale pronun cia e la CTR con la sentenza quiimpugnata rigettava l’impugnazione confermando la natura di impresa commerciale in capo alla ricorrente e negando il riconoscimentodi costi ritenuti provati dall’appellante , - ricorr e a questa Cort e la ASD in parola con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione invista della pubblica udienza ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso è incentrato sulla nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.per non avere la CTR preso posizione in ordine all a legittima o meno applicazione, nel caso di specie, delle regole sulla deduzione dei costi ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mancando di riconoscere i costi documentati come effettivamentesostenuti dalla contribuente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha motivato, sul punto, prendendo quindi posizione in ordine alle questioni poste dalle parti, ritenendo di non riconoscerela deduzione dei costi in quanto gli stessi “non hanno trovatoriscontro nella contabilità dell’Associazione”; - con il secondo mezzo di impugnazione la parte ricorrente censura lapronuncia gravata p er avere la CTR, in violazione degli artt. 75, 81e 109 TUIR, dell’art. 53 Cost. e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., erroneamente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 affermato la non deducibilità dei costi, in quanto non risultanti dallacontabilità che nel concreto non era stata tenuta poiché parte ricorrente sosteneva la propria natura di ASD, come tale non tenuta alla tenuta della contabilità d’impresa, senza quindi esaminarela documentazione ad essi relativa; - con il terzo motivo ci si duole della nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato in modo apparente in ordine al mancato riscontroin contabilità dell’associazione dei costi in esame; - tali motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessitra di loro, sono ambedue fondati; - invero, la CTR effettivamente non ha in alcun modo spiegato per qualiragioni a fronte del mancato riscontro in contabilità dei costi, dalla documentazione comunque in atti non è stato possibile riconoscerne l’esistenza e l’inerenza una volta riqualificata la contribuenteASD come soggetto esercente attività d’impresa alla quale si applicano gli artt. 75 e 81 TUIR che impongono il riconoscimentodei costi per la determinazione del reddito ; - più volte questa Corte ha ribadito , come osservato puntualmente inricorso, che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziar ia, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componentinegative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenticompiuti, tanto che, q ualora per alcuni proventi non siapossibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta,come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto,in contrasto con il parame tro costituzionale della capacità contributivadi cui all'art. 53, primo comma, Cost.» (Cass. n. 3995 del19/2/2009; Cass. n. 23314 del 15/10/2013; Cass. n. 1506 del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 20/1/2017;Cass. n. 26748 del 23/10/2018; più di recente Cass.n.1864 del 18/01/2020); - ta li elementi negativi di reddito, nel caso che interessa, in cui l’Ufficioha operato ex art. 39 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, a leggere la sentenza della CTR e quanto trascritto a tal fine in ricorso per cassazione, sono stati invero qui documentati dal la contribuente; - conseguentemente il giudice dell’appello doveva tenerne conto nelladeterminazione dei tributi dovuti; - come è noto, (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017) l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di pr oduzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (nel presente caso) è il contribuente ad averel'onere di provare l'esistenza di cos ti deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedereal loro riconoscimento forfettario; - adempiuto tale onere, che a ncora a leggere la sentenza impugnata risulta esser stato effettivamente osservato con la p roduzione in giudizio della documentazione relativa ai costi, la contribuente avevaquindi diritto al riconoscimento di tali elementi negativi di reddito, ove naturalmente gli stessi fossero muniti degli altri requisitidi legge in punto inerenza e quant’a ltro ; - nel negare ciò la CTR ha quindi sia mancato di motivare in ordine alleragioni di tale decis i one, che non ha espresso, sia pure errato neldecidere commettendo in effetti l’errore di diritto denunciato inricorso; - conclusivamente, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame del meritus causae nel rispetto dei principisopra indicati; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglieil secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenzaimpugnata in relazio