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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 ottobre 2018

Cassazione n. 32087/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15605/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta depositato il 18 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 18 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rila- scio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui reiterata a seguito di un precedente provvedimento di rigetto; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 12 aprile 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dallo art. 35- bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo comma tredi- cesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 10 giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi v di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provve- dimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile alíunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del confe- rimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «vera ed autentica la firma», il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15605/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta depositato il 18 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 18 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rila- scio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui reiterata a seguito di un precedente provvedimento di rigetto; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 12 aprile 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dallo art. 35- bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo comma tredi- cesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 10 giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi v di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provve- dimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile alíunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del confe- rimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «vera ed autentica la firma», il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13
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