CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2019
Cassazione n. 13655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21876/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Cassiodoron. 6, presso lo studio degli avv.[OSCURATO:PERSONA] a Lepore e [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta no e dife ndono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] «L’ORIENTALE» , in persona del Rettorepro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende ex lege -controricorrente – avverso la s entenza n. 2622 /201 9 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 7.5.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSASami Haddadiniziò a lavorare presso l’Università di Napoli «L’Orientale»,quale lettore di lingua madre straniera , ne l 1988 , instaurando un rapporto di cui il Tribunale di Napoli accert ò la natura di rapporto di lavoro subordinato, con una sentenza pronunciata nel 2002, confermata dalla Corte d’Appello nel 2004 e passata in giudicato. Dopo avere stipulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico, il ricorrente si rivolse nuovamente al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che venisse accertato il suo diritto alla messa a regi m e del trattamento economico, avuto riguardo a quello attribuito al ricercatore confermato a tempo definito, considerando il rapporto come costituito nel 1988 e non nel 2006. Il Tribunale, con sentenza del 17.6.2009, n. 11307/2009,accolse la domanda, dichiarando che il «contratto di lavoro stipulato in data 1°.12.2006 ha come decorrenza la data del 15.12.1988»e condannando l’Università al pagamento delle differenze retributive già maturate (€ 8.107,54) e alla «messa a regime del trattamento economico complessivo ex lege n. 63/2004» ( rectius : decreto legge n. 2 del 2004, convertito in legge n. 63 del 2004). La sentenza venne impugnata dall’Università di Napoli «L’Orientale», davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la quale – su eccezione sollevata dal lavoratore appellato – dichiarò l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010(sentenza n. 2635/2014). Poiché l’Università non provvide agli adeguamenti retributivi per il periodo successivo a quello già liquidato nella sentenza di primo grado, il lavoratore si rivolse ancora una volta al Tribunale di Napoli, per chiedere la condanna dell’Università al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della condanna alla «messa a regime» del trattamento economico in rapporto all’anticipata decorrenza del contrattodi lavoro. Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo che l’estinzione in appello del precedente processo avesse travolto anche la sentenza di primo grado e, nel merito, che la domanda fosse infondata. La sentenza di primo grado venne gravata dal lavoratore, mala Corte d’Appello di Napoli rigett ò l ’impugnazione . Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. L’Università di Napoli «L’Orientale» si è difesa con controricorso. Ilricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. I l primo motivo denuncia « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Ilricorrente si duole che la Corte territoriale abbia respinto il motivo di appello incentrato sul passaggio in giudicato della sentenza n. 11307/2009 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l’Università alla «messa a regime del trattamento economico», nel processo poi definito dalla Corte d’Appello con la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 26 della legge n. 340 del 2010. 1.1.Il motivo è fondato. La Corte d’Appello di Napoli, nella parte motiva della sentenza n. 2635/2014, precisò esplicitamente che « la pronuncia di estinzione non travolge le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall’evento estintivo». Nella sentenza qui impugnata, per escludere la formazione del giudicato sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli,si prospetta un contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza d’appello n. 2635/2014 – dispositivo che si limita a dichiarare «estinto il giudizio» – e si richiama il principio per cui, nel rito del lavoro, quanto affermato nel dispositivo prevale sulle eventuali discordanti affermazioni contenute nella motivazione. Sennonché, il prospettato contrasto tra le due parti della sentenza non sussiste, posto che il dispositivo – limitandosi a dichiarare l’estinzione del processo – nulla dice sugli effetti dell’estinzione, che la Corte d’Appello ha inteso precisare solo nella motivazione. La questione degli effetti dell’estinzione del processo ai sensi dell’art.26 della legge n. 240 del 2010 laddove siano già state pronunciate sentenze sul merito è controversa. Secondo alcuni,gli effetti non possono che essere quelli dettati, in termini generali, dagli artt. 310 e 338 c.p.c. , con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, v. Cass. n. 2941/2013); secondo altri, l’estinzione ex art. 26, in quanto basata su una sorta di «transazione legislativa», avrebbe l’effetto speciale di travolgere anche le sentenze di merito già pronunciate nei precedenti gradi di giudizio (in tal senso,sia pure in un obiter dictum, in quanto pronunciata in un caso in cui l’estinzione del processo venne esclusa, Cass. S.U. n. 19164/2017). La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 11307/2009, dichiarando l’estinzione del processo, adottò una esplicita opzione in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e non venne impugnata . Pertanto, la questione, con riferimento alla fattispecie qui in esame, deve intendersi definitivamente risolta. 2. Con i l second o motivo di ricorso , formulat o ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , si denuncia no « violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 e dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010». 2.1. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente, in quanto ripropone la questione di diritto che dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio alla luce del giudicato intervenuto sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli. 3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Napoli, la quale, nel definire il gravame tenendo conto della disciplina del rapporto come era scaturita dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11307/2009 divenuta cosa giudicata , provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. 4. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all