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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 37738/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19491/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t.; entrambe elettivamente domiciliate in Venafro (IS)alla Via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via [OSCURATO:PERSONA] N. 32 , sc.

B /16, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19491/2017 Cron.

Rep.

Ud.14/12/2022 – CC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 270/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 07/02/2017, R.G. n. 141/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte distrettuale di Campobasso, adita da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata, interamente reiettivadella pretesa azionata, dichiarava il diritto dell’appellante alla corresponsione dei compensi ex art. 18 l egge n. 109/1994, determinati in complessivi €. 19.572,02 e al rimborso dei premi assicurativi per €. 3.121,70 nonché al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010, condannando, per quanto di rispettiva pertinenza in relazione all’epoca di insorgenza dei crediti, ASReM e Gestione liquidatoria ex ASL n. 3 al relativo pagamento;

2. la Corte molisana riteneva abusiva la reiterazione degli incarichi dirigenziali a termine stipulati con il Ciolfi , tra il 1999 e i l 2007, dapprima in termini di collaborazione professionale e poi ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, ed, affermata la natura subordinata dei rapporti di lavorode quibus, dava atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda di conversione dei rapporti,e riconosceva, ex art. 32 legge n. 183/2010, in motivazione, «un’indennità onnicomprensiva di €. 5.000», salvo statuire in dispositivoin modo apparentemente diverso, in quanto commisura va l’indennità in parola «a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi»;

3. l a Corte territoriale , in ragione dell’accertata natura subordinata del rapporto,riteneva infondate le pretese di restituzione delle somme trattenute per le ore non lavorate, per le quali il Ciolfi non aveva dimostrato fossero state destinate ad attività debitamente autorizzata extra moenia ; al contempo , riconosc eva la fondatezza della pretesa di rimborso dei premi assicurativi, ricadenti sulla parte datoriale, nonché quella di pagamento degli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994, alla stregua degli esiti della c.t.u. contabile e dell’acclarato espletamento, da parte del Ciolfi, delle funzioni di R.U.P.;

4. per la cassazione della sentenza hannoproposto distinti ricors i l’ASL n. 3 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e l’[OSCURATO:PERSONA] (ASReM), entrambi articolati sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA], con tempestivo controricorso corredato da ricorso incidentale affidato a due motivi assistiti da memoria ; la Regione Molise è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. le censure dell’ASL n. 3 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e di ASReMsono sostanzialmente coincidenti;

2. si denuncia, con il primo motivo , la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 156 comma 2 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; a pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata si monetizza, con riguardo ai criteri dell’art. 32 legge n. 183/2010, il danno in misura pari a un totale di €. 5.000 oltre interessi e rivalutazione, mentre, in dis positivo, tale danno viene determinato in misura di «5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto»;3. con il secondo mezzo, formulato in via subordinata, si deduce violazione e falsa interpretazione dell’ordinanza della Corte europea 12.12.2013 nonché della direttiva 1999/70/CE e dell’[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a termine, in specie la clausola n. 5, nonché violazione del d.lgs. n. 368/2001, articoli 1, 4 e 5, attuativo della citata direttiva europea; la sentenza avrebbe errato laddove ha affermato l’automatico diritto al risarcimento del danno, sulla base del diritto europeo, presupponendo il mancato adeguamento della disciplina nazionale, senza avvedersi che il legislatore aveva adottatoil d.lgs. n. 368/2001 proprio per conformarsi ai principi dell’Unione;

4. con la terza critica si denuncia, in riferimento all’art. 360 nn. 3- 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame dei motivi di diritto in ordine alla natura del rapporto, e ciò mediante richiami al disposto dell’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992, del d.lgs. n. 229/1999, dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 8 comma 5 d.P.R. n. 554/1999 nonché alle disposizioni regionali, ai vincoli di spesa e di bilancio e alle disposizioni di c.c.n.l.; la sentenza impugnata aveva motivato l’accoglimento tanto della domanda relativa agli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994,tanto di quella di rimborso dei premi assicurativi ricadenti sulle aziende sanitarie, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro che invece andava qualificato come di natura professionale ex artt. 2222 cod. civ., 15 septies del d.lgs. n. 502/1992 , essendo il Ciolfi un professionista esterno all’Azienda sanitaria;

5. con il quarto (ed ultimo ) motivo si duole , in relazione all’art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 132 n. 4, 156 cod. proc. civ. e 111 Cost . nonché del l’omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello avrebb e argomentato l’accoglimento di alcuni capi di domanda in riferimento agli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994,cit., per l’incarico di R.U.P. mediante rinvio generico alla c.t.u. così operando un «recepimento acritico» della stessa non idoneo a sorreggere l a motivazione che avrebbe imposto, invece, l’esame specifico delle censure formulate dalle parti;

6. il primo motivo è in fondato , dovendosi fare nella specie applicazione del seguente principio di diritto:«nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo ; t ale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione» (Cass. n. 10305/2011; Cass. n. 21618/2019); nella specie, trattasi (a ben vedere) non di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione ma di mera dissonanza quantitativa, componibile mediante l’esame complessivo della ratio decidendi della sentenza: dalla lettura della stessa appare evincibile, infatti, che si tratta di mero errore materiale,perché il dispositivo letto in udienza è sorretto dal passaggio argomentativo sull’u ti lizzo dei criteri dell’art. 32 legge n. 183/2010, e dunque coerente con esso, il che consente di inferire che l’indicazione dell’importo forfettario di€. 5.000 sia frutto, in realtà, di un mero refuso, di guisa che la locuzione contenuta in motivazione debba piuttosto leggersi e intendersi in termini di commisurazione dell’indennità in parola proprio alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto di cui al dispositivo;

7. restando assorbita la seconda censura, siccome formulata in via subordinataper l’ipotesi di mancato accoglimento della prima , va dichiarata, invece,l’inammissibilità della terza e della quarta; quanto alla terza, basti considerare che nessuna doglianza viene articolata in ordine ai parametri identificativi della natura subordinata del rapporto; come noto, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v.

Cass.27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160);

8. con riferimento alla quarta censura, la valutazione di inammissibilità discende invece dal fatto che sono anzitutto denunciate promiscuamente sia violazioni di norme di diritto sia vizi motivazionali, senza che sia adeguatamente specificato quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convi venza, in seno al medesimo motivo di ricorso, «di censure caratterizzate da [ ... ] irredimibile eterogeneità» (Cass., Sez.

U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez.

Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);infatti,il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto così come accertato dai giudici del merito, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (v.

Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass.24 ottobre 2007, n. 22348), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; orbene, nelle censure sopra richiamate mal si comprende in quali sensi convivano i differenti vizi denunciati, articolati in una intricata commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, argomentazioni giuridiche, frammenti di sentenza impugnata, rendendo i motivi medesimi inammissibili per difetto di sufficiente specificità;

9. il ricorso in cidentale del Ciolfi si condensa , a ben vedere, nell’unico motivo dedotto al paragrafo 7 di pag. 23 (quello enunciato al successivo paragrafo 8, seppur rubricato «erroneità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e n. 3 in relazione all’art. 32 comma 5, legge n. 183/1992», si concl ude con la richiesta di conferma della statuizione contenuta nel dispositivo di sentenza , ove si determina la misura del risarcimento in cinque mensilità , dictum non scalfito dal primo motivo del ricorso principale); si denuncia, in sostanza,il mancato esame di istanze istruttorie, e segnatamente dei capitoli di prova per testi «proposti nel ricorso di primo grado e riproposti in grado d’appello » , tendenti a dimostrare che non sussisteva il dedotto debito orario, il Ciolfi recandosi (a suo dire) presso la Regione Molise per l’assolvimento di obblighi di servizio, donde, anche per tal guisa , l’ingiusta reiezione della domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenuteper €. 10.932,112;

10. orbene, il motivo si appalesainammissibile; va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove siano denunciati, come nella specie, errores in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità dei motivi, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentano di individuare i vizi lamentati nei loro termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così, ex multis, Cass. n. 23834 del 2019); tale principio implica che ove la parte ritenga che il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato su istanze, anche istruttorie, formulate, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione, gli atti difensivi in base ai quali esse sono state formulate (nello specifico, non solo il ricorso di primo grado , ma anche l’att o d’appello), indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (art. 366 cod. proc. civ., nn. 4 e 6); nella specie, parte ricorrente ha, per contro, riportato il contenuto dei capitoli di prova, limitandosi a riferire che essi erano stati proposti nel ricorso di primo grado e indi «riproposti in grado d’appello», senza chiarire però se tale reiterazione in appello delle istanze istruttorie era avvenuta fin dal ricorso ex art. 434 cod. proc. civ. ovvero in atti defensionali successivi, e non assolvendo, peraltro , neppure all’onere di localizzazione, così non permettendo alla Corte di giudicare della sussistenza o meno dei vizi ascritti alla sentenza impugnata; né vale (sotto div erso profilo) osservare che l’Azienda aveva riconosciuto la correttezza dell’operato del dipendente «in primis anche in relazione all’orario di lavoro attraverso la liquidazione della retribuzione di risultato e degli incentivi di produzione», aspetto che il ricorrente avrebbe potuto – prosegue il ricorrente incidentale – meglio valorizzarese solo fossero state ammesse, appunto, le istanze istruttorie; come pure non serve dedurre , con ulteriore profilo di doglianza, che il recupero forzoso delle somme era avvenuto in violazione delle regole di trasparenza dell’azione amministrativa e senza coinvolgere nel procedimento l’interessato, profilo su cui il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi; circa tale ultimo aspetto, è agevole replicare, infatti, che l a deduzione del vizio di omessa pronuncia, nel caso in esame, non rispetta il principio affermato da questa Corte secondo cui «è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n.17049); alla luce di questo principio, ilCiolfi avrebbe dovuto trascrivere la parte argomentativa, asseritamente incentrata sul vizio procedimentale, volta a confutare e contrastare l'affermazione del Tribunale;per il resto, giova evidenziare che attraverso l’apparente deduzione del vizio di nullità della sentenza , denunciato congiuntamente all’omesso esame di fatto decisivo, il Ciolfi mira, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e formula una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita (invero) in sede di legittimità;

11. conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato , unitamente al ricorso incidentale delCiolfi; la reciproca soccombenza consiglia di compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa fra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principal e e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19491/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t.; entrambe elettivamente domiciliate in Venafro (IS)alla Via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via [OSCURATO:PERSONA] N. 32 , sc. B /16, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19491/2017 Cron. Rep. Ud.14/12/2022 – CC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 270/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 07/02/2017, R.G. n. 141/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte distrettuale di Campobasso, adita da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata, interamente reiettivadella pretesa azionata, dichiarava il diritto dell’appellante alla corresponsione dei compensi ex art. 18 l egge n. 109/1994, determinati in complessivi €. 19.572,02 e al rimborso dei premi assicurativi per €. 3.121,70 nonché al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010, condannando, per quanto di rispettiva pertinenza in relazione all’epoca di insorgenza dei crediti, ASReM e Gestione liquidatoria ex ASL n. 3 al relativo pagamento; 2. la Corte molisana riteneva abusiva la reiterazione degli incarichi dirigenziali a termine stipulati con il Ciolfi , tra il 1999 e i l 2007, dapprima in termini di collaborazione professionale e poi ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, ed, affermata la natura subordinata dei rapporti di lavorode quibus, dava atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda di conversione dei rapporti,e riconosceva, ex art. 32 legge n. 183/2010, in motivazione, «un’indennità onnicomprensiva di €. 5.000», salvo statuire in dispositivoin modo apparentemente diverso, in quanto commisura va l’indennità in parola «a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi»; 3. l a Corte territoriale , in ragione dell’accertata natura subordinata del rapporto,riteneva infondate le pretese di restituzione delle somme trattenute per le ore non lavorate, per le quali il Ciolfi non aveva dimostrato fossero state destinate ad attività debitamente autorizzata extra moenia ; al contempo , riconosc eva la fondatezza della pretesa di rimborso dei premi assicurativi, ricadenti sulla parte datoriale, nonché quella di pagamento degli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994, alla stregua degli esiti della c.t.u. contabile e dell’acclarato espletamento, da parte del Ciolfi, delle funzioni di R.U.P.; 4. per la cassazione della sentenza hannoproposto distinti ricors i l’ASL n. 3 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e l’[OSCURATO:PERSONA] (ASReM), entrambi articolati sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA], con tempestivo controricorso corredato da ricorso incidentale affidato a due motivi assistiti da memoria ; la Regione Molise è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. le censure dell’ASL n. 3 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e di ASReMsono sostanzialmente coincidenti; 2. si denuncia, con il primo motivo , la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 156 comma 2 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; a pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata si monetizza, con riguardo ai criteri dell’art. 32 legge n. 183/2010, il danno in misura pari a un totale di €. 5.000 oltre interessi e rivalutazione, mentre, in dis positivo, tale danno viene determinato in misura di «5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto»;3. con il secondo mezzo, formulato in via subordinata, si deduce violazione e falsa interpretazione dell’ordinanza della Corte europea 12.12.2013 nonché della direttiva 1999/70/CE e dell’[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a termine, in specie la clausola n. 5, nonché violazione del d.lgs. n. 368/2001, articoli 1, 4 e 5, attuativo della citata direttiva europea; la sentenza avrebbe errato laddove ha affermato l’automatico diritto al risarcimento del danno, sulla base del diritto europeo, presupponendo il mancato adeguamento della disciplina nazionale, senza avvedersi che il legislatore aveva adottatoil d.lgs. n. 368/2001 proprio per conformarsi ai principi dell’Unione; 4. con la terza critica si denuncia, in riferimento all’art. 360 nn. 3- 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame dei motivi di diritto in ordine alla natura del rapporto, e ciò mediante richiami al disposto dell’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992, del d.lgs. n. 229/1999, dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 8 comma 5 d.P.R. n. 554/1999 nonché alle disposizioni regionali, ai vincoli di spesa e di bilancio e alle disposizioni di c.c.n.l.; la sentenza impugnata aveva motivato l’accoglimento tanto della domanda relativa agli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994,tanto di quella di rimborso dei premi assicurativi ricadenti sulle aziende sanitarie, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro che invece andava qualificato come di natura professionale ex artt. 2222 cod. civ., 15 septies del d.lgs. n. 502/1992 , essendo il Ciolfi un professionista esterno all’Azienda sanitaria; 5. con il quarto (ed ultimo ) motivo si duole , in relazione all’art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 132 n. 4, 156 cod. proc. civ. e 111 Cost . nonché del l’omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello avrebb e argomentato l’accoglimento di alcuni capi di domanda in riferimento agli incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994,cit., per l’incarico di R.U.P. mediante rinvio generico alla c.t.u. così operando un «recepimento acritico» della stessa non idoneo a sorreggere l a motivazione che avrebbe imposto, invece, l’esame specifico delle censure formulate dalle parti; 6. il primo motivo è in fondato , dovendosi fare nella specie applicazione del seguente principio di diritto:«nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo ; t ale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione» (Cass. n. 10305/2011; Cass. n. 21618/2019); nella specie, trattasi (a ben vedere) non di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione ma di mera dissonanza quantitativa, componibile mediante l’esame complessivo della ratio decidendi della sentenza: dalla lettura della stessa appare evincibile, infatti, che si tratta di mero errore materiale,perché il dispositivo letto in udienza è sorretto dal passaggio argomentativo sull’u ti lizzo dei criteri dell’art. 32 legge n. 183/2010, e dunque coerente con esso, il che consente di inferire che l’indicazione dell’importo forfettario di€. 5.000 sia frutto, in realtà, di un mero refuso, di guisa che la locuzione contenuta in motivazione debba piuttosto leggersi e intendersi in termini di commisurazione dell’indennità in parola proprio alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto di cui al dispositivo; 7. restando assorbita la seconda censura, siccome formulata in via subordinataper l’ipotesi di mancato accoglimento della prima , va dichiarata, invece,l’inammissibilità della terza e della quarta; quanto alla terza, basti considerare che nessuna doglianza viene articolata in ordine ai parametri identificativi della natura subordinata del rapporto; come noto, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass.27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160); 8. con riferimento alla quarta censura, la valutazione di inammissibilità discende invece dal fatto che sono anzitutto denunciate promiscuamente sia violazioni di norme di diritto sia vizi motivazionali, senza che sia adeguatamente specificato quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convi venza, in seno al medesimo motivo di ricorso, «di censure caratterizzate da [ ... ] irredimibile eterogeneità» (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);infatti,il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto così come accertato dai giudici del merito, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (v. Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass.24 ottobre 2007, n. 22348), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; orbene, nelle censure sopra richiamate mal si comprende in quali sensi convivano i differenti vizi denunciati, articolati in una intricata commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, argomentazioni giuridiche, frammenti di sentenza impugnata, rendendo i motivi medesimi inammissibili per difetto di sufficiente specificità; 9. il ricorso in cidentale del Ciolfi si condensa , a ben vedere, nell’unico motivo dedotto al paragrafo 7 di pag. 23 (quello enunciato al successivo paragrafo 8, seppur rubricato «erroneità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e n. 3 in relazione all’art. 32 comma 5, legge n. 183/1992», si concl ude con la richiesta di conferma della statuizione contenuta nel dispositivo di sentenza , ove si determina la misura del risarcimento in cinque mensilità , dictum non scalfito dal primo motivo del ricorso principale); si denuncia, in sostanza,il mancato esame di istanze istruttorie, e segnatamente dei capitoli di prova per testi «proposti nel ricorso di primo grado e riproposti in grado d’appello » , tendenti a dimostrare che non sussisteva il dedotto debito orario, il Ciolfi recandosi (a suo dire) presso la Regione Molise per l’assolvimento di obblighi di servizio, donde, anche per tal guisa , l’ingiusta reiezione della domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenuteper €. 10.932,112; 10. orbene, il motivo si appalesainammissibile; va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove siano denunciati, come nella specie, errores in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità dei motivi, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentano di individuare i vizi lamentati nei loro termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così, ex multis, Cass. n. 23834 del 2019); tale principio implica che ove la parte ritenga che il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato su istanze, anche istruttorie, formulate, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione, gli atti difensivi in base ai quali esse sono state formulate (nello specifico, non solo il ricorso di primo grado , ma anche l’att o d’appello), indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (art. 366 cod. proc. civ., nn. 4 e 6); nella specie, parte ricorrente ha, per contro, riportato il contenuto dei capitoli di prova, limitandosi a riferire che essi erano stati proposti nel ricorso di primo grado e indi «riproposti in grado d’appello», senza chiarire però se tale reiterazione in appello delle istanze istruttorie era avvenuta fin dal ricorso ex art. 434 cod. proc. civ. ovvero in atti defensionali successivi, e non assolvendo, peraltro , neppure all’onere di localizzazione, così non permettendo alla Corte di giudicare della sussistenza o meno dei vizi ascritti alla sentenza impugnata; né vale (sotto div erso profilo) osservare che l’Azienda aveva riconosciuto la correttezza dell’operato del dipendente «in primis anche in relazione all’orario di lavoro attraverso la liquidazione della retribuzione di risultato e degli incentivi di produzione», aspetto che il ricorrente avrebbe potuto – prosegue il ricorrente incidentale – meglio valorizzarese solo fossero state ammesse, appunto, le istanze istruttorie; come pure non serve dedurre , con ulteriore profilo di doglianza, che il recupero forzoso delle somme era avvenuto in violazione delle regole di trasparenza dell’azione amministrativa e senza coinvolgere nel procedimento l’interessato, profilo su cui il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi; circa tale ultimo aspetto, è agevole replicare, infatti, che l a deduzione del vizio di omessa pronuncia, nel caso in esame, non rispetta il principio affermato da questa Corte secondo cui «è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n.17049); alla luce di questo principio, ilCiolfi avrebbe dovuto trascrivere la parte argomentativa, asseritamente incentrata sul vizio procedimentale, volta a confutare e contrastare l'affermazione del Tribunale;per il resto, giova evidenziare che attraverso l’apparente deduzione del vizio di nullità della sentenza , denunciato congiuntamente all’omesso esame di fatto decisivo, il Ciolfi mira, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e formula una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita (invero) in sede di legittimità; 11. conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato , unitamente al ricorso incidentale delCiolfi; la reciproca soccombenza consiglia di compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa fra leparti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principal e e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 37738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris