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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47596/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reato di furto aggravato di energia elettrica.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Si deducono, in particolare, il difetto assoluto di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata alla mera esposizione dei fatti come accertati dalla polizia giudiziaria senza procedere a una loro valutazione (primo motivo), oltre che l'errata applicazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., per l'assenza di prova della personale manomissione del contatore da parte di Faraci, il cui venir meno implicherebbe l'improcedibilità per difetto di querela.

2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale è lungi dall'essersi limitata a una mera esposizione dei fatti come accertati dalla polizia giudiziaria.

Essa ha difatti valutato gli elementi probatori inerenti alle modalità di esecuzione del collegamento, eseguito tramite allaccio diretto ai cavi di distribuzione, mediante il quale è stato operato l'impossessamento dell'energia elettrica servente l'immobile abitato dall'imputato (presente all'atto dell'accertamento), ancorché in precedenza servito da un'utenza intestata alla figlia di Faraci, allè luce anche delle deduzioni difensive circa la prospettata non esecuzione del collegamento da parte dell'imputato.

Con riferimento a tale ultima circostanza, peraltro, la Corte territoriale ha fatto esplicita e corretta applicazione del principio di diritto, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (si veda in termini Sez. 5, n. 24592 del 40/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene eqy'à. valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deducono, in particolare, il difetto assoluto di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata alla mera esposizione dei fatti come accertati dalla polizia giudiziaria senza procedere a una loro valutazione (primo motivo), oltre che l'errata applicazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., per l'assenza di prova della personale manomissione del contatore da parte di Faraci, il cui venir meno implicherebbe l'improcedibilità per difetto di querela. 2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale è lungi dall'essersi limitata a una mera esposizione dei fatti come accertati dalla polizia giudiziaria. Essa ha difatti valutato gli elementi probatori inerenti alle modalità di esecuzione del collegamento, eseguito tramite allaccio diretto ai cavi di distribuzione, mediante il quale è stato operato l'impossessamento dell'energia elettrica servente l'immobile abitato dall'imputato (presente all'atto dell'accertamento), ancorché in precedenza servito da un'utenza intestata alla figlia di Faraci, allè luce anche delle deduzioni difensive circa la prospettata non esecuzione del collegamento da parte dell'imputato. Con riferimento a tale ultima circostanza, peraltro, la Corte territoriale ha fatto esplicita e corretta applicazione del principio di diritto, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (si veda in termini Sez. 5, n. 24592 del 40/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene eqy'à. valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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