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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 14491/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9434/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.322/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Avellino n.121/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte 2000 e accessori, emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella non idoneamente motivata, confermava il credito portato dalla cartella, emessa a seguito di revoca da parte dell'Agen- zia della domanda proposta dalla contribuente di definizione agevola- ta ex art.9 bis della legge n.289 del 2002.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per quattro motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso.

La società deposita da ultimo memoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere per intervenuta definizione agevolata.

Considerato che:

4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016

5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate, P.Q.M. la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]Maria rrino [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9434/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.322/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Avellino n.121/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte 2000 e accessori, emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella non idoneamente motivata, confermava il credito portato dalla cartella, emessa a seguito di revoca da parte dell'Agen- zia della domanda proposta dalla contribuente di definizione agevola- ta ex art.9 bis della legge n.289 del 2002. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per quattro motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso. La società deposita da ultimo memoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere per intervenuta definizione agevolata. Considerato che: 4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate, P.Q.M. la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]Maria rrino [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 14491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris