CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Rilevato che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del Montella di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto del fatto che il clan di riferimento risulta attivo sul territorio di Ercolano, del ruolo di vertice esercitato all'interno di esso dal ricorrente, delle disposizioni impartite ai sodali nel corso della detenzione prima della sua sottoposizione allo speciale regime in questione e della mancanza di un adeguato processo risocializzante), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, ad una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8