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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1979

Cassazione n. 33493/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nèll'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha operato il vaglio di tale portato dichiarativo approntando un completo apparato argomentativo anche confrontandosi con le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello (e qui pedissequamente reiterate); il collegio di merito ha evidenziato che la ricostruzione offerta dalla vittima della rapina era chiara, precisa e riscontrata dalle stesse ammissioni dell'imputato che aveva riferito una dinamica del tutto sovrapponibile, negando unicamente l'uso di violenza, dal referto medico in atti attestante lesioni compatibili con i fatti narrati dalla persona offesa e dal racconto del testimone oculare Luigi di Tullio ( pagina 4 della sentenza impugnata); che tale giudizio è corretto dovendosi ricordare il principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri (nel caso di specie, peraltro, esistenti e puntualmente individuati dalla Corte di appello) che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile e che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, 2Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche e ha dato rilievo, di contro, al rilevante disvalore del fatto e ai i precedenti specifici di cui è attinto l'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata), così operando una valutazione discrezionale propria del giudice di merito che non è censurabile in questa sede di legittimità. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nèll'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha operato il vaglio di tale portato dichiarativo approntando un completo apparato argomentativo anche confrontandosi con le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello (e qui pedissequamente reiterate); il collegio di merito ha evidenziato che la ricostruzione offerta dalla vittima della rapina era chiara, precisa e riscontrata dalle stesse ammissioni dell'imputato che aveva riferito una dinamica del tutto sovrapponibile, negando unicamente l'uso di violenza, dal referto medico in atti attestante lesioni compatibili con i fatti narrati dalla persona offesa e dal racconto del testimone oculare Luigi di Tullio ( pagina 4 della sentenza impugnata); che tale giudizio è corretto dovendosi ricordare il principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri (nel caso di specie, peraltro, esistenti e puntualmente individuati dalla Corte di appello) che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile e che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, 2Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche e ha dato rilievo, di contro, al rilevante disvalore del fatto e ai i precedenti specifici di cui è attinto l'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata), così operando una valutazione discrezionale propria del giudice di merito che non è censurabile in questa sede di legittimità. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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