CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 05742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno, che erano state bandite ed espletate in applicazione di norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 373/2002 e successivamente annullate dalgiudice amministrativo; 2. la Corte di appellodi Bari, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il gravame proposto dalla Regione Puglia ed harigettato le domande proposte dai dipendenti; 3. la Corte territoriale, a fronte dell’identità della fattispecie dedotta in giudizio, ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’inquadramento definitivo dei dipendenti ammessi con riserva non era avvenuto in forza della selezione originaria (travolta da una serie di sentenze del TAR Puglia, che avevano annullato l’intera procedura concorsuale, a partire dal bando), ma in forza dell’art. 73 della legge regionale Puglia n. 1/2005, emanato ai fini di salvaguardare la posizione del personale ammesso con riserva, ed escluso dalla norma in sanatoria costituitadall’art. 59 della legge regionale Puglia n. 14/2004; ha pertanto ritenuto corretta la decorrenza dell’inquadramento ai fini economici dei suddetti dipendenti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e dalla conseguente immissione dei medesimi nella nuova posizione funzionale; 4. ilgiudice di appello ha rilevato che l’impegno lavorativo di maggior pregio, in ragione del quale era stato chiesto il compenso più elevato, era stato posto in essere dai ricorrenti dopo la stipula del contratto individuale nel marzo 2005;ha infineevidenziato che l’art. 11, comma 6 sexies, del d.l. n. 216/2011 si riferisce ad un periodo di dieci anni di lavoro prestato in forza del contratto, precisando che nel caso di specie la stipula dei contratti individuali era avvenuta in una data infradecennale rispetto all’entrata in vigore di tale norma; 5. avverso tale sentenza gli epigrafati dipendenti hanno propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Regione Puglia ha resistito con controricorso; 6. in data 22.1.2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; 2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalle parti personalmentee notificata al procuratore della controparte in data 18.1.2024; 3.la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 4.va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate in considerazione dell’esito del giudizio;6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le s