Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16082/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21667/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – resistente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 263/27/14, depositata il 03/02/2014.

F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21667/2014 Numero sezionale 1652/2022 Numero di raccolta generale 16082/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso d’accertamento in materia di Irpef di cui all’anno d’imposta 2007, che aveva imputato allo stesso contribuente un maggior reddito da lavoro autonomo.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per « violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del d.lgs.. n. 546/1992 (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) per non avere il Giudice a quo dichiarato l'inammissibilità dell'appello».

Assume il ricorrente che l'Amministrazione appellante, al momento della propria costituzione nel giudizio di secondo grado, aveva prodotto il solo avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello, ma non anche la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione.

Pertanto, sostiene il ricorrente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’ inammissibilità dell'appello, anche in considerazione della circostanza 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21667/2014 Numero sezionale 1652/2022 Numero di raccolta generale 16082/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che l’avviso di ricevimento prodotto non recava l’indicazione della data di spedizione della raccomandata in questione.

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che, in considerazione della natura processuale del vizio denunziato, è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di merito dalla Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21667/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – resistente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 263/27/14, depositata il 03/02/2014. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21667/2014 Numero sezionale 1652/2022 Numero di raccolta generale 16082/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso d’accertamento in materia di Irpef di cui all’anno d’imposta 2007, che aveva imputato allo stesso contribuente un maggior reddito da lavoro autonomo. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per « violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del d.lgs.. n. 546/1992 (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) per non avere il Giudice a quo dichiarato l'inammissibilità dell'appello». Assume il ricorrente che l'Amministrazione appellante, al momento della propria costituzione nel giudizio di secondo grado, aveva prodotto il solo avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello, ma non anche la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione. Pertanto, sostiene il ricorrente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’ inammissibilità dell'appello, anche in considerazione della circostanza 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21667/2014 Numero sezionale 1652/2022 Numero di raccolta generale 16082/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che l’avviso di ricevimento prodotto non recava l’indicazione della data di spedizione della raccomandata in questione. 2. Preliminarmente, il Collegio rileva che, in considerazione della natura processuale del vizio denunziato, è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di merito dalla Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
Sentenza Cassazione n. 16082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris