CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38700/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Renato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/9/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, anche in ragione dell'effetto sulla illegalità della pena irrogata per il delitto di estorsione determinato dalla sentenza n. 120/2023 della Corte costituzionale. . [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO. IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, confermativa (quanto ad accertamento della responsabilità) della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede in data 13 ottobre 2021, ricorre l'imputato, a ministero del difensore, che deduce il motivo in appresso sinteticamente indicato, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; art. 120), per non avere la Corte territoriale tenuto conto che, qualificato diversamente il fatto contestato, doveva rilevare il difetto di legittimazione alla querela della persona offesa (proprietario, diverso dal possessore, del monopattino sottratto) dalla condotta di furto (così qualificata la condotta di sottrazione del monopattino noleggiato presso il titolare, inizialmente contestata come rapina); nessun motivo era invece speso in riferimento al diverso reato di estorsione (richiesta di una somma di denaro accompagnata dalla minaccia di perdere definitivamente la disponibilità della cosa appena sottratta). 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza. 2.1. Quanto alla legittimazione a proporre querela del soggetto offeso dalla condotta violenta, ma non titolare del diritto reale sul bene sottratto, occorre ribadire ancora una volta che "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (così Sez. U. n. 40354 del 19/7/2013, Rv. 255975). La querela proposta dal possessore del monopattino oggetto di furto era pertanto perfettamente legittima, né si è in concreto palesata la opportunità di una rimessione ad opera del titolare del diritto reale sulla res sottratta al possessore. Il motivo dedotto è pertanto meramente esplorativo e, come tale, inammissibile. 3. Ciò posto, il delitto di estorsione -recentemente attinto nella sua dimensione sanzionatoria unitaria giacché non accompagnato da una disposizione mitigante che tenga nella dovuta considerazione la particolare tenuità dell'offesa (Corte cost. n. 120 del 2023)- non ha formato oggetto di impugnazione. La condanna per tale delitto deve quindi ritenersi irrevocabile prima dell'intervento manipolativo della Consulta (Sez. U., n. 6903 del 25/3/2016, ric. Aiello, Rv. 268966: la massima espressione collegiale della nomofilachia ha ribadito che la sentenza, oggettivamente cumulativa, passa in cosa giudicata sui "capi" della sentenza non oggetto di impugnazione), la Corte non può più dunque intervenire sulla sanzione irrogata per quel reato, che forma oggi oggetto di cosa giudicata. La disciplina applicabile alla fattispecie è infatti quella indicata dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen.. Sovviene, tuttavia, il disposto dell'art. 30, quarto comma, della legge .87/1953, sul funzionamento della Corte costituzionale, la cui applicazione è, tuttavia, patrimonio del giudice della esecuzione (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, p.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 - 01). 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugn