Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21679/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 14 settembre 2022 della Corte di cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da tale società, quale responsabile civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24 maggio 2021.

1.1. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione del responsabile civile, per essere stato proposto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. da un difensore non legittimato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale secondo difensore della società in quanto non era intervenuta la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data dell'udienza in Corte di cassazione, il 14 settembre 2022, era iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione ma all'atto della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il 29 ottobre 2021, per la stesura ed il deposito del ricorso, il 20 ottobre 2021, non avrebbe posseduto i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 613 cod. proc. pen., sicché non sarebbe stata necessaria la revoca del precedente difensore, ma sarebbe stata sufficiente la nuova nomina del difensore da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

Sul punto si allega al ricorso per cassazione la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli nord che attesterebbe l'iscrizione al 18 marzo 2022; si richiama sul punto la sentenza n.204560/1995, rv. 23620.

1.2. Il difensore ha, poi, depositato una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale con cui si ribadisce, dopo la parte in diritto, che la richiesta difensiva descrive un errore di percezione, «... rappresentato dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse cassazionista alla data del deposito del ricorso -30.10.2022 -(come si è dimostrato, non lo era), che ha determinato una decisione diversa della Corte, rispetto alla legittimazione a proporre l'impugnazione, fondata su un fatto la cui inesattezza è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas - esistenza dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p. in capo alla collega Carratore ...».

Non si tratterebbe di un errore valutativo ma di un dato di fatto non correttamente percepito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato il principio per cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., anche l'imputato o il responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen. che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816 - 01).

1.1. Il ricorso è manifestamente infondato: è insussistente l'errore di fatto.

1.1.1. Va preliminarmente rilevato che la questione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fu eccepita in udienza dal difensore della parte civile, come risulta chiaramente da pagina 6 della sentenza.

In udienza furono dedotte le seguenti circostanze di fatto: per tutto il corso del giudizio di merito la società fu assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; il legale rappresentante della società, ai fini della proposizione del ricorso, nominò l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza revocare la precedente nomina; la nomina del secondo difensore del responsabile civile era, dunque, senza effetto perché in eccesso.

1.1.2. Non risulta né dalla sentenza della Corte di cassazione del 14 settembre 2022 né dal ricorso che il difensore del responsabile civile eccepì in udienza, con relativa documentazione, che il precedente difensore non era iscritto all'albo dei cassazionisti, come ora si sostiene nel ricorso.

1.1.3. Il ricorso per cassazione del responsabile civile è stato dichiarato inammissibile poiché la Corte di cassazione ha rilevato che l'art. 100, comma 1, cod. proc. pen., non consente al responsabile civile di stare in giudizio con l'ausilio di due difensori, a differenza di quanto previsto per l'imputato dall'art. 96, comma 1, cod. proc. pen., sicché la nomina del secondo difensore doveva ritenersi senza effetto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 271 del 1989, delle norme di attuazione.

Di conseguenza, il ricorso era stato proposto da soggetto non legittimato ed è stato dichiarato inammissibile.

1.2. Secondo quanto affermato da Sez.

U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279, si ha errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 625- bis cod. proc. pen., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

L'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.

L'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare.

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario.

1.3. Risulta che la Corte di cassazione non ha fondato la decisione sulla qualità di cassazionista del primo difensore, ma sulla circostanza di fatto, non contestata, che all'atto della proposizione del ricorso la società responsabile civile avesse due difensori e, quindi, due procuratori speciali.

1.4. Inoltre, l'errore di fatto sul fatto processuale presuppone l'esistenza dell'atto processuale nel fascicolo processuale valutato dalla Corte di cassazione.

Secondo la giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi _nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; così Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01, che ha, altresì, affermato che l'errore di fatto non può consistere nella censura di omissione, da parte della Cassazione, della trattazione di un motivo di ricorso dovuta alla mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini della decisione, qualora tale mancata trasmissione non sia stata già espressamente dedotta nel ricorso per cassazione (fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che la S.C. aveva omesso di considerare che nel verbale dell'udienza di merito la richiesta di applicazione della pena era stata subordinata alla sospensione condizionale con il consenso del pubblico ministero, laddove, in realtà, tale verbale non risultava allegato al ricorso per cassazione).

Va ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l'omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004 - 01).

1.5. Il ricorrente non ha dimostrato che l'atto di iscrizione del precedente difensore all'Albo dei cassazionisti facesse parte del fascicolo processuale, che fosse un atto interno al giudizio; né ha dimostrato di aver specificamente eccepito la questione nell'udienza di discussione, allegando la necessaria documentazione che, invece, risulta allegata al ricorso straordinario.

1.6. La questione dell'iscrizione all'Albo del precedente difensore, ove anche la si volesse ritenere rilevante, non era rilevabile icto ocu/i.

1.7. Inoltre, l'ambito applicativo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. indicato dalle Sezioni Unite consente di rilevare che il ricorrente, in realtà, lamenti non un errore percettivo ma contesti la valutazione effettuata dalla Corte di Cassazione sull'ammissibilità del ricorso, chiedendo alla Corte di cassazione di effettuare un'interpretazione degli artt. 100 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen. fondata su un principio di diritto espresso con riferimento all'imputato (Sez. 3, n. 12242 del 13/11/1995, Rossit, Rv. 204560), senza, per altro, alcun riferimento al rapporto con il rilascio della procura speciale a due diversi soggetti, posto a fondamento della decisione della Corte di cassazione.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 14 settembre 2022 della Corte di cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da tale società, quale responsabile civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24 maggio 2021. 1.1. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione del responsabile civile, per essere stato proposto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. da un difensore non legittimato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale secondo difensore della società in quanto non era intervenuta la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data dell'udienza in Corte di cassazione, il 14 settembre 2022, era iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione ma all'atto della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il 29 ottobre 2021, per la stesura ed il deposito del ricorso, il 20 ottobre 2021, non avrebbe posseduto i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 613 cod. proc. pen., sicché non sarebbe stata necessaria la revoca del precedente difensore, ma sarebbe stata sufficiente la nuova nomina del difensore da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto si allega al ricorso per cassazione la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli nord che attesterebbe l'iscrizione al 18 marzo 2022; si richiama sul punto la sentenza n.204560/1995, rv. 23620. 1.2. Il difensore ha, poi, depositato una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale con cui si ribadisce, dopo la parte in diritto, che la richiesta difensiva descrive un errore di percezione, «... rappresentato dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse cassazionista alla data del deposito del ricorso -30.10.2022 -(come si è dimostrato, non lo era), che ha determinato una decisione diversa della Corte, rispetto alla legittimazione a proporre l'impugnazione, fondata su un fatto la cui inesattezza è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas - esistenza dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p. in capo alla collega Carratore ...». Non si tratterebbe di un errore valutativo ma di un dato di fatto non correttamente percepito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato il principio per cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., anche l'imputato o il responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen. che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816 - 01). 1.1. Il ricorso è manifestamente infondato: è insussistente l'errore di fatto. 1.1.1. Va preliminarmente rilevato che la questione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fu eccepita in udienza dal difensore della parte civile, come risulta chiaramente da pagina 6 della sentenza. In udienza furono dedotte le seguenti circostanze di fatto: per tutto il corso del giudizio di merito la società fu assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; il legale rappresentante della società, ai fini della proposizione del ricorso, nominò l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza revocare la precedente nomina; la nomina del secondo difensore del responsabile civile era, dunque, senza effetto perché in eccesso. 1.1.2. Non risulta né dalla sentenza della Corte di cassazione del 14 settembre 2022 né dal ricorso che il difensore del responsabile civile eccepì in udienza, con relativa documentazione, che il precedente difensore non era iscritto all'albo dei cassazionisti, come ora si sostiene nel ricorso. 1.1.3. Il ricorso per cassazione del responsabile civile è stato dichiarato inammissibile poiché la Corte di cassazione ha rilevato che l'art. 100, comma 1, cod. proc. pen., non consente al responsabile civile di stare in giudizio con l'ausilio di due difensori, a differenza di quanto previsto per l'imputato dall'art. 96, comma 1, cod. proc. pen., sicché la nomina del secondo difensore doveva ritenersi senza effetto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 271 del 1989, delle norme di attuazione. Di conseguenza, il ricorso era stato proposto da soggetto non legittimato ed è stato dichiarato inammissibile. 1.2. Secondo quanto affermato da Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279, si ha errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 625- bis cod. proc. pen., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. L'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario. 1.3. Risulta che la Corte di cassazione non ha fondato la decisione sulla qualità di cassazionista del primo difensore, ma sulla circostanza di fatto, non contestata, che all'atto della proposizione del ricorso la società responsabile civile avesse due difensori e, quindi, due procuratori speciali. 1.4. Inoltre, l'errore di fatto sul fatto processuale presuppone l'esistenza dell'atto processuale nel fascicolo processuale valutato dalla Corte di cassazione. Secondo la giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi _nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; così Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01, che ha, altresì, affermato che l'errore di fatto non può consistere nella censura di omissione, da parte della Cassazione, della trattazione di un motivo di ricorso dovuta alla mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini della decisione, qualora tale mancata trasmissione non sia stata già espressamente dedotta nel ricorso per cassazione (fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che la S.C. aveva omesso di considerare che nel verbale dell'udienza di merito la richiesta di applicazione della pena era stata subordinata alla sospensione condizionale con il consenso del pubblico ministero, laddove, in realtà, tale verbale non risultava allegato al ricorso per cassazione). Va ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l'omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004 - 01). 1.5. Il ricorrente non ha dimostrato che l'atto di iscrizione del precedente difensore all'Albo dei cassazionisti facesse parte del fascicolo processuale, che fosse un atto interno al giudizio; né ha dimostrato di aver specificamente eccepito la questione nell'udienza di discussione, allegando la necessaria documentazione che, invece, risulta allegata al ricorso straordinario. 1.6. La questione dell'iscrizione all'Albo del precedente difensore, ove anche la si volesse ritenere rilevante, non era rilevabile icto ocu/i. 1.7. Inoltre, l'ambito applicativo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. indicato dalle Sezioni Unite consente di rilevare che il ricorrente, in realtà, lamenti non un errore percettivo ma contesti la valutazione effettuata dalla Corte di Cassazione sull'ammissibilità del ricorso, chiedendo alla Corte di cassazione di effettuare un'interpretazione degli artt. 100 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen. fondata su un principio di diritto espresso con riferimento all'imputato (Sez. 3, n. 12242 del 13/11/1995, Rossit, Rv. 204560), senza, per altro, alcun riferimento al rapporto con il rilascio della procura speciale a due diversi soggetti, posto a fondamento della decisione della Corte di cassazione. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 21679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris