CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25986/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 01/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di quella stessa città, che aveva respinto l'istanza difensiva, formulata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen., di revoca della residua misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravemente indiziato del reato di tentato furto pluriaggravato, in concorso, di tre quintali di legna. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 co. 1 e 2 e 22 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione. Ci si duole che il Tribunale distrettuale abbia considerato del tutto irrilevante il decorso del tempo dall'inizio della applicazione della misura, senza replicare alla doglianza dell'appellante che aveva segnalato come la Corte di appello avesse del tutto omesso di illustrare le ragioni per cui, a distanza di oltre un anno dalla applicazione della misura, avesse ravvisato la persistenza del periculum, ed erroneamente censurando il difetto di allegazione di elementi di novità, laddove la Difesa appellante, a tal fine, aveva fatto leva, nella propria istanza, sul decorso del tempo e sulla piena osservanza prestata al regime al quale il ricorrente era stato sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Nell'unico motivo di ricorso, la difesa rileva, anche sotto il profilo della violazione di legge, il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'incidenza del tempo nella valutazione della permanenza dell'attualità delle esigenze cautelari, anche sotto il profilo della proporzionalità. 2. Va premesso che il Collegio si riconosce nell'orientamento che, in considerazione della natura prognostica del giudizio cautelare e delle finalità di concreta prevenzione che lo ispirano, consente di formulare il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto sulla base di dati oggettivi provenienti dalle modalità attuative della condotta nonché dalla concreta personalità dell'autore, senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. Si ritiene, cioè, che il giudizio cautelare, che deve essere espresso in termini di concretezza, per la sua natura ontologicamente probabilistica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto. Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica "si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela."( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 2.1. Calando tali principi nella fase successiva all'applicazione della misura cautelare, il controllo del giudice deve essere volto essenzialmente a sondare la sopravvivenza degli elementi concreti che avevano giustificato l'adozione della misura e la sopravvenienza di elementi nuovi che elidano le condizioni soggettive e oggettive poste dal primo giudice a fondamento della misura. Cosicchè, una volta dato atto della presenza dei primi e dell'assenza dei secondi può dirsi assolto l'onere motivazionale del giudice della cautela. 3. In tale contesto, può venire in rilievo, in termini di sopravvenienza, il fattore 'tempo'. Ora, secondo le chiare coordinate delineate dalla giurisprudenza di legittimità, il rilievo da attribuire al fattore tempo nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari. 3.1. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura, giacchè è in tale momento che il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. 3.1.1. Nella fase di applicazione della misura cautelare, l'art. 292 cod. proc. pen. impone al giudice che applica la misura di tenere in conto il tempo trascorso dalla commissione del reato, e, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122). 3.1.2. Il principio era già accreditato nel diritto vivente antecedente alla novella del 2015, quando si affermava che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009 Cc. (dep. 20/10/2009 ), Lattanzi, Rv. 244377; conf. Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Rv. 252050; Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Rv. 263722): la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare è tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comportando un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567). 3.1.3. Con la legge n. 47 del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità ( art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), il legislatore ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avendo rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 27/06/2017, Rv. 271522). 3.2 Altro è il "tempo" che viene in rilievo nella fase successiva alla applicazione della misura, a fronte di una istanza di revoca o modifica della misura: in siffatta ipotesi, il giudice deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro originario si è modificato. Invero, una volta terminata la fase di applicazione, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può più venire in rilievo (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567), giacchè, in linea generale - e a prescindere dall'esistenza dei diversi orientamenti in merito all'incidenza del tempo c.d. silente nella fase di applicazione della misura- è pacifico che, sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati dal giudice per applicare la misura, si forma il c.d. giudicato cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Rv. 277543). 3.2.1. Quindi, nella successiva fase, l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, il quale, a certe condizioni, può essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari ( Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 ; conf. Sez. 2 n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999; Sez. 2 , n. 47120 del 04/11/2021,Rv. 282590). Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non massimata; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634) 3.2.2. A prescindere dalla considerazione che, nel caso in scrutinio, si discute di misure coercitive di natura non custodiale, va considerato che il mero decorso del tempo, come è stato precisato, non è sufficiente a fondare, ex se, un giudizio di revisione del quadro cautelare, e neppure può costituire "ulteriore elemento", ai fini in esame, l'assenza di trasgressioni della misura in atto, rappresentando il tempo decorso e il comportamento corretto gli sviluppi fisiologici dell'esecuzione cautelare, che non attestano ex se la cessazione delle esigenze ex art. 274 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Rv. 271119; sez. V, 14 giugno 2018, n. 45843, Rv, n. 274133). 3.2.3. E' necessario, allora, ai fini della caducazione o dell'attenuazione del presidio cautelare, che il decorso del tempo e il comportamento ossequioso delle prescrizioni si aggancino ad altri elementi positivi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, o, comunque, alla corrosione degli elementi posti alla base del periculum.3.3. Ciò posto, e tenuto conto che, nel caso di istanza formulata ai sensi dell'art. 299 c.p.p., vige il principio per cui l'indagato ha l'onere di specificare le ragioni per le quali la misura cautelare deve essere revocata o modificata e di indicare la nuova situazione di fatto o di diritto che può giustificare la revoca o la modifica (Sez. 1, n. 2378 del 19/05/1994, Rv. 198893; conf. Sez. 1, n. 2829 del 09/05/1995, Rv. 201472), correttamente, il Tribunale di Catanzaro ha posto in luce la mancanza di allegazione, da parte della Difesa, di "alcun significativo elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare o sulla valutazione di adeguatezza della misura in atto". 3.4. In sintesi, non essendo stati dedotti elementi concreti da cui desumere un mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari, le censure sollevate dal ricorrente - il quale sostiene la mancanza di un più approfondito vaglio del periculum, alla luce del decorso di un anno dalla applicazione della misura e della corretta osservanza a essa prestata - non scalfiscono l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato: omette, infatti, il ricorrente di considerare che, una volta disconosciuta, per quanto si è già detto, rilevanza decisiva - ai fini della revisione del giudizio cautelare - al mero decorso del tempo e alla corretta osservanza della misura (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832), dal momento che sia l'uno ( il tempo trascorso dall'applicazione della misura) che l'altro ( il buon comportamento dell'indagato con l'osservanza delle prescrizioni connesse al regime cautelare) rappresentano niente altro che meri effetti esecutivi del provvedimento cautelare, spetta all'istante l'onere di allegazione delle sopravvenute ragioni positive, non riconducibili solo al mero decorso del tempo e alla corretta osservanza del provvedimento cautelare in corso, valutabili favorevolmente al fine della modifica in melius del quadro cautelare, tanto più laddove, come nel caso di specie, l'indagato risulti gravato - stando alla contestazione elevata a suo carico - da una recidiva specifica ex art. 99 co. 2- cod. proc. pen. che avrebbe, a maggior ragione, richiesto alla Difesa di enucleare le circostanze fattuali in grado di contrastarne la negativa valenza prognostica. A. Ai ricordati principi si è attenuto il Tribunale di Catanzaro, la cui ordinanza non si infrange, dunque, nei denuncianti vizi, resistendo al vaglio del Giudice di legittimità. P.Q.M. Rigetta il