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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 28588/2022

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2-còS- -g ORDINANZA sul ricorso 19801-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente eAA 0(-n-• nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, alla luce della certificazione della cancelleria in atti, il ricorso non risulta formalmente depositato nel termine di venti giorni successivi alla sua notifica, avvenuta in data 12/5/2021; ritenuto che: - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica - del gravame comporta, a norma dell'art. 369, cottim:a_2_,,c.p.c., l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente si sia costituito e non abbia formulato apposita eccezione (Cass. n. 34916 del 2021; Cass. n. 25453 del 2017); - le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; - è necessario dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.000,00, per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2-còS- -g ORDINANZA sul ricorso 19801-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente eAA 0(-n-• nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, alla luce della certificazione della cancelleria in atti, il ricorso non risulta formalmente depositato nel termine di venti giorni successivi alla sua notifica, avvenuta in data 12/5/2021; ritenuto che: - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica - del gravame comporta, a norma dell'art. 369, cottim:a_2_,,c.p.c., l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente si sia costituito e non abbia formulato apposita eccezione (Cass. n. 34916 del 2021; Cass. n. 25453 del 2017); - le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; - è necessario dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.000,00, per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezio
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