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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 41788/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di l'inammissibilità del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 26 maggio 2022, rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 04/02/2022 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti del predetto, gravemente indiziato in relazione ai reati di cui ai capi sub. 6) (estorsione),11) (usura) e 14) (trasferimento fraudolento di valori) della incolpazione provvisoria, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.

2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Mannolo a mezzo difensore di fiducia deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge sia con riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari.2.1.

Con riferimento al primo profilo, il ricorrente deduce che il Tribunale riesame di Catanzaro avevo omesso di rispondere alle doglianze difensive, travisando il contenuto della memoria depositata all'udienza del 26 maggio 2022 e rigettando l'impugnazione con una motivazione illogica ed in violazione di legge.

Deduce, in particolare, che con la suddetta memoria la difesa aveva censurato l'ordinanza del G.I.P. quanto al capo 6) in relazione a tre profili: travisamento del contenuto delle fonti indiziarie, errata applicazione le disposizioni di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., contraddittorietà del provvedimento con riguardo alla posizione dell altro indagato [OSCURATO:PERSONA].

Assume che, quanto al travisamento del contenuto e delle fonti indiziarie, era stato segnalato il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso la partecipazione del fratello, odierno ricorrente, al delitto di estorsione in questione; quanto all'ulteriore questione, era stata dedotta l'erronea applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, evidenziandosi l'omessa valutazione delle dichiarazion .—del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] unitamente alle altre informazioni indiziarie e la erron3 éà ritenuta attendibilità della P.O. riposta sulla errata attestazione dello stato di libertà dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto all' ultimo aspetto, era stata dedotta la contraddittorietà del provvedimento riguardo alla posizione dell'altro coindaga4,D, [OSCURATO:PERSONA], per il quale era ~SI a e— cAtal2P.7112, stata rigettata la richiesta applicazione isura della ira) in carcere lamentandosi come non vi fosse perfetta coincidenza fra la valutazione della gravità indiziaria a parità di posizione in ordine due indagati.

Rileva che il Tribunale del riesame, omettendo la loro confutazione e travisando per invenzione parte del loro contenuto, non aveva fatto buon governo delle norme di legge ed aveva adottato una motivazione gravemente illogica e contraddittoria.

Evidenzia, altresì, che il Tribunale del riesame aveva del tutto omesso di esaminare la documentazione allegata e che anche con riferimento al capo 11) ed al capo 14) dell'incolpazione il Tribunale si era discostato totalmente da quelle che erano state le reali censure difensive.

Osserva, infine, che il Tribunale non aveva esaminato la censura formulata con la memoria difensiva circa l'effettivo rischio di recidiva.

2.2. La difesa l'imputato ha depositato memoria contenente i motivi nuovi con la quale ha ulteriormente dedotto in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari, lamentando in particolare che i giudici del riesame non avevano preso in considerazione il ruolo assolutamente occasionale e marginale dell'indagato nonché l'epoca risalente della consumazione dei reati al fine di scongiurare la sussistenza di effettive esigenze cautelari ed escludere la adeguatezza della misura inframuraria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate.2.

Osserva questa Corte che risultano fondate le censure con cui la difesa denunzia come meramente apparente la motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria e l'omesso esame dei molteplici rilievi in punto di fatto e di diritto sviluppati ella memoria difensiva depositata in udienza in data 26 maggio 2022.

I difensori segnalano che il Tribunale, nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti contestati, si era limitato a considerazioni di tipo assertivo così omettendo l'autonoma valutazione del compendio indiziario che aveva costituito oggetto di specifiche e dettagliate censure.

Occorre ricordare che la Suprema Corte ha reiteratamente precisato che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 Rv. 251848), sussistendo a suo carico un preciso obbligo, previsto dall'art. 292) comma 1 lett. c) bis, cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, obbligo che non può prescindere dal confronto dialet:tico con i contenuti delle doglianze e che è eluso dal ricorso a generiche formule reiettive.

2.1. Rileva il Collegio che la erroneità del ragionamento del giudici di merito — i quali hanno pretermesso di esaminare adeguatamente le doglianze di parte ricorrente in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo 6)- risulta in tutta evidenza già dal riferimento ad un assunto della difesa (la affermazione secondo cui i pagamenti da parte della persona offesa erano da ricondurre al rapporto amicale intercorrente fra le parti) in effetti non rinvenibile dal tenore delle difese dell' indagato.

E che nel procedimento de quo quanto a detto capo dell'incolpazione provvisoria le doglianze difensive avessero peculiare attitudine confutativa degli assunti alla base dell'ordinanza custodiale in ragione della latitudine e della specificità delle censure emerge dalla pluralità di questioni dedotte e prive di puntuale riscontro motivazionale che attengono tra l'altro: al travisamento del contenuto delle fonti indiziarie (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub.

2.3. a), all' errata applicazione le disposizioni di cui all'art. 192, cornmi 3 e 4 cod. proc. pen. specie in ordine alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub.

2.3. b), alla contraddittorietà il provvedimento con riguardo alla posizione di altro indagato [OSCURATO:PERSONA] avente posizione analoga all' odierno ricorrente (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub.

2.3. c) ed alla omessa valutazione della documentazione versata in atti, specie con riferimento al verbale di trascrizione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Né può ritenersi che le censure difensive siano state disattese in maniera implicita per effetto della complessiva valutazione dei materiali indizianti giacchè l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 , Nappello, Rv. 265765), apparendo evidente nel caso in esame il dedotto vuoto motivazionale.

2.2. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne le gravi carenze motivazionali in punto di gravità indiziaria anche per i reati di cui ai capi 11) e 14): anche con riferimento ai tali capi di incolpazione dal tenore del provvedimento impugnato emerge in tutta evidenza che i giudici di merito hanno adottato una motivazione del tutto scarna ed apodittica (v. f. 3) e non hanno esaminato le specifiche censure (v. memoria sub. 3-4), in alcun modo confutate nemmeno implicitamente.

3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, reputa la Corte che per effetto della rilevata mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria con specifico riguardo agli elementi dedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, debba disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per nuovo esame ex art. 309 cod. proc. pen., il quale dovrà fornire congrua ed adeguata risposta a tutte le censure proposte e di cui alla richiamata memoria.

Va, infine, segnalato che ove il Tribunale dovesse superare dette censure si imporrà una rinnovata valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, apparendo anche su tale punto la motivazione gravemente carente alla luce di quanto evidenziato dalla difesa nell' odierno ricorso e nei motivi nuovi.

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo

94. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di l'inammissibilità del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 26 maggio 2022, rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 04/02/2022 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti del predetto, gravemente indiziato in relazione ai reati di cui ai capi sub. 6) (estorsione),11) (usura) e 14) (trasferimento fraudolento di valori) della incolpazione provvisoria, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. 2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Mannolo a mezzo difensore di fiducia deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge sia con riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari.2.1. Con riferimento al primo profilo, il ricorrente deduce che il Tribunale riesame di Catanzaro avevo omesso di rispondere alle doglianze difensive, travisando il contenuto della memoria depositata all'udienza del 26 maggio 2022 e rigettando l'impugnazione con una motivazione illogica ed in violazione di legge. Deduce, in particolare, che con la suddetta memoria la difesa aveva censurato l'ordinanza del G.I.P. quanto al capo 6) in relazione a tre profili: travisamento del contenuto delle fonti indiziarie, errata applicazione le disposizioni di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., contraddittorietà del provvedimento con riguardo alla posizione dell altro indagato [OSCURATO:PERSONA]. Assume che, quanto al travisamento del contenuto e delle fonti indiziarie, era stato segnalato il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso la partecipazione del fratello, odierno ricorrente, al delitto di estorsione in questione; quanto all'ulteriore questione, era stata dedotta l'erronea applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, evidenziandosi l'omessa valutazione delle dichiarazion .—del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] unitamente alle altre informazioni indiziarie e la erron3 éà ritenuta attendibilità della P.O. riposta sulla errata attestazione dello stato di libertà dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto all' ultimo aspetto, era stata dedotta la contraddittorietà del provvedimento riguardo alla posizione dell'altro coindaga4,D, [OSCURATO:PERSONA], per il quale era ~SI a e— cAtal2P.7112, stata rigettata la richiesta applicazione isura della ira) in carcere lamentandosi come non vi fosse perfetta coincidenza fra la valutazione della gravità indiziaria a parità di posizione in ordine due indagati. Rileva che il Tribunale del riesame, omettendo la loro confutazione e travisando per invenzione parte del loro contenuto, non aveva fatto buon governo delle norme di legge ed aveva adottato una motivazione gravemente illogica e contraddittoria. Evidenzia, altresì, che il Tribunale del riesame aveva del tutto omesso di esaminare la documentazione allegata e che anche con riferimento al capo 11) ed al capo 14) dell'incolpazione il Tribunale si era discostato totalmente da quelle che erano state le reali censure difensive. Osserva, infine, che il Tribunale non aveva esaminato la censura formulata con la memoria difensiva circa l'effettivo rischio di recidiva. 2.2. La difesa l'imputato ha depositato memoria contenente i motivi nuovi con la quale ha ulteriormente dedotto in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari, lamentando in particolare che i giudici del riesame non avevano preso in considerazione il ruolo assolutamente occasionale e marginale dell'indagato nonché l'epoca risalente della consumazione dei reati al fine di scongiurare la sussistenza di effettive esigenze cautelari ed escludere la adeguatezza della misura inframuraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate.2. Osserva questa Corte che risultano fondate le censure con cui la difesa denunzia come meramente apparente la motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria e l'omesso esame dei molteplici rilievi in punto di fatto e di diritto sviluppati ella memoria difensiva depositata in udienza in data 26 maggio 2022. I difensori segnalano che il Tribunale, nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti contestati, si era limitato a considerazioni di tipo assertivo così omettendo l'autonoma valutazione del compendio indiziario che aveva costituito oggetto di specifiche e dettagliate censure. Occorre ricordare che la Suprema Corte ha reiteratamente precisato che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 Rv. 251848), sussistendo a suo carico un preciso obbligo, previsto dall'art. 292) comma 1 lett. c) bis, cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, obbligo che non può prescindere dal confronto dialet:tico con i contenuti delle doglianze e che è eluso dal ricorso a generiche formule reiettive. 2.1. Rileva il Collegio che la erroneità del ragionamento del giudici di merito — i quali hanno pretermesso di esaminare adeguatamente le doglianze di parte ricorrente in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo 6)- risulta in tutta evidenza già dal riferimento ad un assunto della difesa (la affermazione secondo cui i pagamenti da parte della persona offesa erano da ricondurre al rapporto amicale intercorrente fra le parti) in effetti non rinvenibile dal tenore delle difese dell' indagato. E che nel procedimento de quo quanto a detto capo dell'incolpazione provvisoria le doglianze difensive avessero peculiare attitudine confutativa degli assunti alla base dell'ordinanza custodiale in ragione della latitudine e della specificità delle censure emerge dalla pluralità di questioni dedotte e prive di puntuale riscontro motivazionale che attengono tra l'altro: al travisamento del contenuto delle fonti indiziarie (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub. 2.3. a), all' errata applicazione le disposizioni di cui all'art. 192, cornmi 3 e 4 cod. proc. pen. specie in ordine alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub. 2.3. b), alla contraddittorietà il provvedimento con riguardo alla posizione di altro indagato [OSCURATO:PERSONA] avente posizione analoga all' odierno ricorrente (vedi memoria in data 26 maggio 2022 sub. 2.3. c) ed alla omessa valutazione della documentazione versata in atti, specie con riferimento al verbale di trascrizione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Né può ritenersi che le censure difensive siano state disattese in maniera implicita per effetto della complessiva valutazione dei materiali indizianti giacchè l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 , Nappello, Rv. 265765), apparendo evidente nel caso in esame il dedotto vuoto motivazionale. 2.2. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne le gravi carenze motivazionali in punto di gravità indiziaria anche per i reati di cui ai capi 11) e 14): anche con riferimento ai tali capi di incolpazione dal tenore del provvedimento impugnato emerge in tutta evidenza che i giudici di merito hanno adottato una motivazione del tutto scarna ed apodittica (v. f. 3) e non hanno esaminato le specifiche censure (v. memoria sub. 3-4), in alcun modo confutate nemmeno implicitamente. 3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, reputa la Corte che per effetto della rilevata mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria con specifico riguardo agli elementi dedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, debba disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per nuovo esame ex art. 309 cod. proc. pen., il quale dovrà fornire congrua ed adeguata risposta a tutte le censure proposte e di cui alla richiamata memoria. Va, infine, segnalato che ove il Tribunale dovesse superare dette censure si imporrà una rinnovata valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, apparendo anche su tale punto la motivazione gravemente carente alla luce di quanto evidenziato dalla difesa nell' odierno ricorso e nei motivi nuovi. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod.
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