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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08594/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 3114 /20 22 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in Battipaglia (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Avellino, con studio in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 116 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n.116; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Avviso accertamento Tasi – Legittim azione concessionaria -intimata – -avverso la sentenza2095/20 22 emessa dalla C TR Campania i l 25 / 02 /20 2 2 e notificatail 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C.T.P. di Avellino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento notificatole dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di TASI 2014, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità dell'incarico conferito alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

2. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell'attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributariodi che trattasi (per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d'incarico ad opera del consiglio comunale, avendone quest'ultimo competenza esclusiva ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) e t) del d.lgs. n. 267/00), sicchè l'avviso contestato col ricorso introduttivo di causa andava annullato per mancato riscontro della legittimazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ad adottarlo.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione da essa depositata nel giudizio di appello a dimostrazione della legittimazione contestata.

1.1. Il motivo è fondato.

Invero, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, si evince che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] le aveva affidato le attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni2014, 2015 e 2016, risultando essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente fino al 2020.

Inoltre, la odierna ricorrente ha altresì depositato in sede di gravame la determina del Responsabile del II [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], n. 194 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione alla [OSCURATO:PERSONA] del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto della imposizione in esame.

E’ evidente che si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato (il Consiglio Comunale).

Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e) e all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (lett. f).

In particolare, in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 3114 /20 22 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in Battipaglia (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Avellino, con studio in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 116 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n.116; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Avviso accertamento Tasi – Legittim azione concessionaria -intimata – -avverso la sentenza2095/20 22 emessa dalla C TR Campania i l 25 / 02 /20 2 2 e notificatail 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.T.P. di Avellino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento notificatole dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di TASI 2014, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità dell'incarico conferito alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell'attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributariodi che trattasi (per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d'incarico ad opera del consiglio comunale, avendone quest'ultimo competenza esclusiva ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) e t) del d.lgs. n. 267/00), sicchè l'avviso contestato col ricorso introduttivo di causa andava annullato per mancato riscontro della legittimazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ad adottarlo. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione da essa depositata nel giudizio di appello a dimostrazione della legittimazione contestata. 1.1. Il motivo è fondato. Invero, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, si evince che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] le aveva affidato le attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni2014, 2015 e 2016, risultando essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente fino al 2020. Inoltre, la odierna ricorrente ha altresì depositato in sede di gravame la determina del Responsabile del II [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], n. 194 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione alla [OSCURATO:PERSONA] del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto della imposizione in esame. E’ evidente che si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato (il Consiglio Comunale). Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e) e all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (lett. f). In particolare, in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente comp
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