CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 10138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di appello proposto, nell'interesse di Graziano [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]' avverso la sentenza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Crotone, per la motivazione della quale il decidente si era riservato il termine di trenta giorni; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce violazione di legge, reputando inapplicabili, nel caso di specie, le nuove disposizioni di cui agli artt. 585, comma 1-bis e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato; che, invero, anche se si aggiungessero, nel caso in esame, i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., di cui il difensore, contraddittoriamente, prima assume il necessario computo, poi lo nega, l'atto d'impugnazione sarebbe, comunque, tardivo, poiché avrebbe dovuto essere depositato entro il 7 maggio 2024, mentre risulta depositato in data 6 giugno 2024; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]