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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06336/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 11049 /20 2 1 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: impugnazione inti- mazione di pagamento –de- dotta omessa notifica cartelle di pagamento prodromiche AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente – avverso la sentenza n. 2930/7 / 20 20 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 9/1 0 /20 20 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Roma un ’intimazione di pagamento relativa a crediti per Iva e Ires, con relative addizionali , portati da due cartelle di pagamento,lamentando l’omessa notifica delle stesse e la conseguen te decadenzadell’Ufficio ai sensi dell’ art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso . 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , investita dell’appello della contribuente , respinse il gravame , evidenziando che una delle cartelledi pagamento prodromiche al l’intimazione impugnata era stat a regolarmentenotificata, l’altra era stata notificata invalidamente ma la relativa pretesa creditoria era comunque giunta a conoscenza della contribuente entro il termine prescrizionale, e che, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, i documenti prodotti nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossione al fine di dimostrarela regolarità delle notifiche fossero ammissibili nonostante latardiva costituzione dell’ ente .

4. Avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a sei motiv i , ulteriormente illustrati damemoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c .

5. L’Agenzia delle entrate - Riscossione , che non ha depositato controricorso,si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apodittica.

La ricorrentesostiene che la CTR non avrebbe affrontato la questione , posta in entrambi i giudizi di merito, dell ’ assenza di prova dell’effettivo contenutodella pec con la quale è stata notificata la cartella di pagamento n.09720160034798641000, essendosi piuttosto limitata a motivare sul punto, con argomento del tutto inconferente rispetto al tenore della censura, che la spedizione dell’atto a mezzo pec equivale all’invio per mezzodi lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersi essa pronunciata in ordine al disconoscimento della conformità all’ori ginale delle riproduzioni analogiche(stampe cartacee) delle ricevute di accettazione e consegna dellapredetta pec quali depositate in giudizio dall’ Agenzia fiscale .

3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2712 c.c. nonché degli artt. 6 d.P.R.n. 68 del 2005 e 23 del cd. codice dell’amministrazione digitale, per averela CTR ritenuto possibile accertare la regolarità della notificazione viapec della menzionata cartella non già attraverso l’esame dei duplicati dei file delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna , bensì mediante l’esame di mere stampe di tali ricevute, la cui conformità all’originaleera stata peraltro disconosciuta. 4.I tre motivi appena riassunti, esaminabili congiuntamente in ragione dellaloro stretta connessione, sono infondati.

Essi, muovendo dall’assunto secondo cui l’agente della riscossione avrebbe dato prova della notificazione via pec di una delle due carte lle presupposte mediante deposito di mere copie cartacee delle ricevute di accettazione e di consegna, come tali inidonee a dimostrare il perfezionamento della notificazionetelematica nonché il reale contenuto dell’atto notificato, non siconfrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, sul punto,è incentrata sul rilievo dell’avvenuto deposito di ricevuta elettronica comprovante sia la ricezione della pec da parte del destinatario che il contenuto del relativo allegato.

Così, infatti, la sentenza motiva su lla questione:«Ora, nel caso in esame, la notifica effettuata mediante pec è pienamentelegittima e la ricevuta elettronica depositata dimostra che la Pecè stata ricevuta nella casella postale cui era destinata unitamente alla cartelladi pagamento» .

Come si vede, a fronte di tale statuizione, presupponente un accertamentodella produzione in giudizio di una ricevuta elettronica (e non già di una copia cartacea) da cui è possibile evincere anche il contenutodell’atto notificato, i tre motivi di ricors o ora in esame risultano, percosì dire, “fuori fuoco”. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenzaper omessa motivazione in ordine all’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 sollevata dalla contribuente, essendosi invece la CTR occupata della diversa questione della prescrizione dei crediti,in realtà mai dedotta. 6.Il motivo è fondato. 6.1.La sentenza impugnata ha ritenuto nulla la notificazione a mezzo del serviziopostale della cartella di pagamento n. 0972015013090578000 , salvopoi affermare che, nonostante tale nullità, le pretese creditorie di cui allacartella, relative ad Ires ed Iva, erano state portate a conoscenza della contribuente, mediante notificazione dell’avviso di intimazione, entro il termine prescrizionale applicabile ne ll a specie, ritenuto essere quello ordinariodecennale: ne sarebbe derivata la piena legittimità dell’avviso di intimazioneimpugnato.

6.2. T rattasi, però, di una motivazione meramente apparente giacché essa,argomentando in ordine alla prescrizione dei crediti dell’Ufficio, elude lacensura mossa dalla contribuente, che si riferiva non già all’estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, quanto piuttosto alla consumazionedel potere riscossivo dell’U fficio per vana decorrenza dei terminidi decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973; censura sulla quale, in definitiva, è mancata qualsiasi reale pronuncia da parte dei giudicid’appello.

Laquestionedovrà allora essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio. 7.L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quinto, conil quale la ricorrente ha sollevato analoga censura, riconducendola peròal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 8.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs n. 546 del 1992, per averela CTR ritenuto ammissibili, e dunque utilizzabili per la decisione, i documenti depositati nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossionenonostante la sua tardiva costituzione in giudizio, avvenuta oltreil limite di venti giorni prima della data di trattazione della causa. 9.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall ’ art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente ladecadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d ’ ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l ’ applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto(Cass. n. 12672/2025; Cass. n. 2585/2019). 9.In conclusione deve accogliersi il terzo motivo d el ricorso, assorbito il quinto e rigettati gli altri; di conseguenza va cassata la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese delpresente giudizio di legittimità .

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbit o il quintoe rigettati gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 11049 /20 2 1 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: impugnazione inti- mazione di pagamento –de- dotta omessa notifica cartelle di pagamento prodromiche AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente – avverso la sentenza n. 2930/7 / 20 20 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 9/1 0 /20 20 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Roma un ’intimazione di pagamento relativa a crediti per Iva e Ires, con relative addizionali , portati da due cartelle di pagamento,lamentando l’omessa notifica delle stesse e la conseguen te decadenzadell’Ufficio ai sensi dell’ art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso . 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , investita dell’appello della contribuente , respinse il gravame , evidenziando che una delle cartelledi pagamento prodromiche al l’intimazione impugnata era stat a regolarmentenotificata, l’altra era stata notificata invalidamente ma la relativa pretesa creditoria era comunque giunta a conoscenza della contribuente entro il termine prescrizionale, e che, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, i documenti prodotti nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossione al fine di dimostrarela regolarità delle notifiche fossero ammissibili nonostante latardiva costituzione dell’ ente . 4. Avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a sei motiv i , ulteriormente illustrati damemoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c . 5. L’Agenzia delle entrate - Riscossione , che non ha depositato controricorso,si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apodittica. La ricorrentesostiene che la CTR non avrebbe affrontato la questione , posta in entrambi i giudizi di merito, dell ’ assenza di prova dell’effettivo contenutodella pec con la quale è stata notificata la cartella di pagamento n.09720160034798641000, essendosi piuttosto limitata a motivare sul punto, con argomento del tutto inconferente rispetto al tenore della censura, che la spedizione dell’atto a mezzo pec equivale all’invio per mezzodi lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non essersi essa pronunciata in ordine al disconoscimento della conformità all’ori ginale delle riproduzioni analogiche(stampe cartacee) delle ricevute di accettazione e consegna dellapredetta pec quali depositate in giudizio dall’ Agenzia fiscale . 3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2712 c.c. nonché degli artt. 6 d.P.R.n. 68 del 2005 e 23 del cd. codice dell’amministrazione digitale, per averela CTR ritenuto possibile accertare la regolarità della notificazione viapec della menzionata cartella non già attraverso l’esame dei duplicati dei file delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna , bensì mediante l’esame di mere stampe di tali ricevute, la cui conformità all’originaleera stata peraltro disconosciuta. 4.I tre motivi appena riassunti, esaminabili congiuntamente in ragione dellaloro stretta connessione, sono infondati. Essi, muovendo dall’assunto secondo cui l’agente della riscossione avrebbe dato prova della notificazione via pec di una delle due carte lle presupposte mediante deposito di mere copie cartacee delle ricevute di accettazione e di consegna, come tali inidonee a dimostrare il perfezionamento della notificazionetelematica nonché il reale contenuto dell’atto notificato, non siconfrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, sul punto,è incentrata sul rilievo dell’avvenuto deposito di ricevuta elettronica comprovante sia la ricezione della pec da parte del destinatario che il contenuto del relativo allegato. Così, infatti, la sentenza motiva su lla questione:«Ora, nel caso in esame, la notifica effettuata mediante pec è pienamentelegittima e la ricevuta elettronica depositata dimostra che la Pecè stata ricevuta nella casella postale cui era destinata unitamente alla cartelladi pagamento» . Come si vede, a fronte di tale statuizione, presupponente un accertamentodella produzione in giudizio di una ricevuta elettronica (e non già di una copia cartacea) da cui è possibile evincere anche il contenutodell’atto notificato, i tre motivi di ricors o ora in esame risultano, percosì dire, “fuori fuoco”. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenzaper omessa motivazione in ordine all’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 sollevata dalla contribuente, essendosi invece la CTR occupata della diversa questione della prescrizione dei crediti,in realtà mai dedotta. 6.Il motivo è fondato. 6.1.La sentenza impugnata ha ritenuto nulla la notificazione a mezzo del serviziopostale della cartella di pagamento n. 0972015013090578000 , salvopoi affermare che, nonostante tale nullità, le pretese creditorie di cui allacartella, relative ad Ires ed Iva, erano state portate a conoscenza della contribuente, mediante notificazione dell’avviso di intimazione, entro il termine prescrizionale applicabile ne ll a specie, ritenuto essere quello ordinariodecennale: ne sarebbe derivata la piena legittimità dell’avviso di intimazioneimpugnato. 6.2. T rattasi, però, di una motivazione meramente apparente giacché essa,argomentando in ordine alla prescrizione dei crediti dell’Ufficio, elude lacensura mossa dalla contribuente, che si riferiva non già all’estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, quanto piuttosto alla consumazionedel potere riscossivo dell’U fficio per vana decorrenza dei terminidi decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973; censura sulla quale, in definitiva, è mancata qualsiasi reale pronuncia da parte dei giudicid’appello. Laquestionedovrà allora essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio. 7.L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quinto, conil quale la ricorrente ha sollevato analoga censura, riconducendola peròal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 8.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs n. 546 del 1992, per averela CTR ritenuto ammissibili, e dunque utilizzabili per la decisione, i documenti depositati nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossionenonostante la sua tardiva costituzione in giudizio, avvenuta oltreil limite di venti giorni prima della data di trattazione della causa. 9.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall ’ art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente ladecadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d ’ ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l ’ applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto(Cass. n. 12672/2025; Cass. n. 2585/2019). 9.In conclusione deve accogliersi il terzo motivo d el ricorso, assorbito il quinto e rigettati gli altri; di conseguenza va cassata la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese delpresente giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbit o il quintoe rigettati gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al
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