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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 23775/2022

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Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 20568/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoper legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difend e come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata - c ontroricorrent e - e contro N. 20568/19 R.G.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato - controricorrent e - avverso la sentenza n. 266/2019 del la CORTE di APPELLO di MESSINA , depositata il 29.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 19.5.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento notificatagli ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 18.8.2009, con cui gli si chiedeva il pagamento della somma di € 124.298,77, quali spese di giustizia poste a suo carico, in solido con altri 200 imputati(talvolta indicati in ricorso anche in 198), a seguito di un procedimento penale svoltosi presso la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; dedusse l’opponente di aver già interamente assolto ilproprio debito, col versamento della somma di € 1.174,56, come da richiesta avanzata dalla stessa Corte calabra nel giugno 2004.

L’adito Tribunale di Messina, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ecol Ministero della Giustizia, rigettò l’opposizione con senten za n. 709/2014. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame , che la Corte d’appello di Messina respinse con sentenza del 29.3.2019; la Corte rigettò, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione decennale, negando che la cartella fosse affetta dai numerosi vizi formali dedotti dall’opponente e ribadendo sussistere i presupposti della solidarietà tra gli imputati del detto procedimento penale.

N. 20568/19 R.G.

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per omessa notifica del titolo esecutivo, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dunque per inesistenza e/o incoerenza della motivazione, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; ciò in quanto il giudice d’appello ha dapprima affermato non essere necessaria la previa notifica del titolo esecutivo, trattandosi di riscossione mediante ruolo, per subito dopo affermare, invece, la necessità della notifica del titolo stesso. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto inapplicabile la nuova disposizione dello stesso art. 535 cit., come novellato per effetto della legge n. 69 del 2009, e ciò per il preteso vincolo derivante dall’esistenza del giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto nel debito conto la circostanza che il reato per il quale egli venne condannato è del tutto avulso e non connesso con i reati ascrivibili agli altri imputati, sicché egli non può rispondere delle spese relative. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 212 del d.P.R. n. 115/2002, nonché omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non essergli stato notificato, prima che la cartella, N. 20568/19 R.G. l’invito al pagamento previsto da detta disposizione e per non aver la Corte d’appello esaminato e deciso la relativa domanda. 1.4 –Con il quarto motivo il ricorrente si duole del la violazione dell’art. 36 d.l. n. 248/2007, nonché di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la Corte messinese rilevato la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, omettendo anche l’esame della domanda. 1.5 –Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.148 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il giudice d’appello rilevato l’inesistenza della notifica, in quanto la cartella era priva della relata. 1.6 –Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 2736-2739 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto in debita c onsiderazione l’eccezione di indebito arricchimento che si determinerebbe, in favore dell’Amministrazione, qualora egli adempisse il debito portato dalla cartella, non essendo state ammesse le prove (giuramento decisorio e ordine di esibizione della relativa documentazione) sui pagamenti frattanto effettuati dagli altri imputati. 2.1 – Il primo motivo è infondato, in quanto dalla lettura della motivazione si evince con certezza che la pure riscontrabile contraddizione tra alcune affermazioni testuali è solo apparente, in quanto è inequivoca l’affermazione, da parte della Corte d’appello,che quella per cui è processo è riscossione mediante N. 20568/19 R.G. ruolo(viene anche esplicitamente richiamato l’art. 49 del d.P.R. n. 602/1973), per la quale è noto non occorra la notifica del titolo.

La contraria affermazione della Corte messinese, dunque, è frutto di mero refuso ( potendo perfino ipotizzarsi che, nella sostanza, per mera dimenticanza o distrazione,l’estensore non abbia scritto la parola “non” al rigo 13 di p. 5)e comunque si infrange contro la ratio decidendiarticolata, estesa e chiara in senso opposto. 3.1 – In relazione alla questione posta dal secondo motivo , la sentenza impugnata è invece cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva proporsi dinanzi al giudice civile , come invece ha fatto il Rositani.

Al riguardo, viene in rilievo il principio secondo cui “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione.

Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. n. 14598/2020).

Detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l’insegnamento di Cass., Sez.

Un. pen., n. 491/2011, Pislor, così massimata: “La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla N. 20568/19 R.G. loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna)l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ‘ex’ art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena”. 3.2– In base a detti principi, dunque, occorre stabilire quale sia il contenuto della domanda dell’opponente destinatario della cartella, la cognizione essendo devoluta al giudice penale ove essa sia volta a contestare la determinazione della condanna alle spese, in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali l’opponente stesso aveva riportato la condanna. 3.3– Va anche precisato che la recente Cass., Sez.

Un., n. 38596/2021 (che ha affermato la non configurabilità di una “questione di competenza” in subiecta materia, rispetto all’ordinanza con cui il giudice civile rimetta la questione al giudice penale appartenente al medesimo ufficio giudiziario), non è pertinente nella specie, giacché la condanna penale è stata irrogata alRositani dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’opposizione alla cartella è stata proposta dinanzi al Tribunale di Messina; la diversità dei due uffici giudiziari, dunque, non consente neppure in astratto la prospettazione della questione in termini di attribuzione degli affari interni a singoli giudici, appartenenti al medesimo ufficio: la quale è la sola fattispecie esaminata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che lascia impregiudicata appunto proprio l’ipotesi in cui l’affare non sia devoluto ad altro ufficio giudiziario. 3.4– Ciò posto, ritiene la Corte come il Rositani, col secondo mezzo, con cui appunto contesta i presupposti della solidarietà con gli altricoimputati, finisca perattingere al tema devoluto al giudice penale, avendo messo in discussione N. 20568/19 R.G. proprio il reale perimetro della condanna; non è casuale, infatti, che proprio il tema del vincolo di solidarietà, determinato dal previgente art. 535, comma 2, c.p.p., sia stato af frontat o dalla citata Cass., Sez.

Un. pen. , Pislor, che in proposito ha affermato il seguente principiodi diritto: “La questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale”.

La domanda in discorso, dunque, non poteva essere proposta dal Rositani in sede civile, sicchéla Corte d’appello di Messina - che ha ritenuto applicabil e l’art. 535, comma 2, c.p.p.(benché abrogato dall’art. 67 della legge n. 69/2009), per essersi formato il giudicato sul punto, ex art. 2, comma 4, c.p. - non avrebbe dovuto neppure esaminarla, ma rilevare invece l ’esclusiva spettanza della relativa cognizione al giudice dell’esecuzione penale.

Pertanto, la sentenza impugnata, sul punto, è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., impregiudicata restando la proposizione della questione dinanzi al giudice penale, da parte del Rositani, ove ancora in termini ai sensi della disciplina processualpenalistica. 4.1 –Il terzo motivo – che come già visto, si articola in almeno due censure - è nel complesso inammissibile. 4.2 – L a prima censura, concernente la pretesa mancata notifica dell’ invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115/2002, lo è per almeno due ragioni.

Infatti, la doglianza in questione è affettada novità, perché è lo stesso ricorrente a “confessare” di aver proposto l’eccezione solo nel giudizio d’appello.

N. 20568/19 R.G.

In secondo luogo, si tratta di questione afferente al quomodo della minacciata esecuzione forzata, con la conseguenza che la questione avrebbe dovuto sollevarsi entro venti giorni dalla notifica della cartella, ex art. 617 c.p.c.; lo stesso Rositano, tuttavia,neanche si cura di precisare in che data l’opposizione per cui è processo sia stata proposta.

Ma ove anche una tale opposizione fosse stata mai avanzata in primo grado e corrispondentemente decisa dal Tribunale, non avrebbe comunque potuto proporsi l’appello, la relativa statuizione riguardando la definizione di un’opposizione agli atti esecutivi ed essendo quindi solo ricorribile per cassazioneex art. 618, comma 2, c.p.c., in difetto di alcuna diversa esplicita statuizione qualificatoria dei giudici del merito.

In proposito, però, il ricorrente omette qualsiasi spunto di allegazione , così configurandosi -anche per tal verso - la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.per insufficiente esposizione del fatto processuale. 4.3 – Il secondo profilo di doglianza, attinente alla pretesa omessa pronuncia sulla questione della mancata notifica dell’invito, appena esaminata, è parimenti inammissibile, per difetto di decisività.

Infatti, pur vero essendo che dalla sentenza qui impugnata non risulta una esplicita statuizione sulla ripetuta questione, ciò non può comunque condurre all’accoglimento della suddetta censura, priva di decisività appunto a cagione della palese inammissibilità delladomandache si pretende pretermess a (v.

Cass.n. 22784/2018), come già evidenziato. 5.1 – Anche il quarto motivo – con cui si lamenta la violazione di legge in relazione a vizi formali della cartella, nonché omesso esame di fatti decisivi per N. 20568/19 R.G. il giudizio – è inammissibile, sost anzialmente per le medesime ragioni già evidenziate rispetto al mezzo precedente.

Infatti, si tratta di questioni senz’altro rientranti nel quomododella riscossione, che avrebbero quindi dovuto esclusivamente proporsi con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; per brevità – pur considerando che il profilo in esame venne invece proposto con l’atto introduttivo dinanzi al Tribunale di Messina, sicché non vengono in rilievo, al riguardo, aspetti di novità - p uò qui replicarsiquanto già osservato nel par. 4.2. 5.2 - Quanto invece al preteso omesso esame di fatti decisivi , proposto dal Rositani ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con esso in realtà si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della cartella in relazione ai detti vizi formali, sicché anche qui può richiamarsi quanto già osservato supra, par. 4.3, donde l’inammissibilità della censura.

D’altra parte, questa - per come formalmente proposta dal Rositani - è ulteriormente ed intrinsecamente inammissibile, venendo in rilievo non già uno o più fatti storici fenomenicamente apprezzabili, bensì “questioni”, il che avrebbe dovuto denunciarsi in questa sede ai sensi del 360 n. 3 o n. 4 c.p.c., a seconda della valutazione prospettica(v. ex multis Cass. n. 17761/2016) . 6.1 –Anche il quinto motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

Infatti, il ricorrente discetta di inesistenza della notifica perché effettuata a mezzo del servizio postale ex lege n. 890/1982, mentre la sentenza fa chiaro riferimento al fatto che la cartella in questione è stata notificata con modalità “diretta” di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

N. 20568/19 R.G.

Pertanto, non viene colta la ratio decidendi(peraltro, in sé corretta, in armonia con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto), né si impugna la suddetta linea motivazionale, sicché la relativa statuizione è oramai coperta dal giudicato. 7.1 –Il sesto motivo resta assorbito a seguito della disposta cassazione senza rinvioin parte qua, giacché con esso il Rositani mira a censurare la decisione impugnata per non aver la Corte d’appello ammesso le istanze istruttorie avanzate da esso ricorrente riguardo al preteso indebito arricchimento dell’Amministrazione, per effetto della accertata operatività del regime di solidarietàtra coimputati; s’è già detto, però, che la questione della solidarietà, che costituisce il logico presupposto di quanto dedotto col mezzo in esame , rientra nella sfera di attribuzioni del giudice penale: pertanto, la stessa statuizione di rigetto delle istanze in discorso resta travolta, ex art. 336, comma 1, c.p.c., dalla decisione qui adottata in ordine al secondo motivo. 8.1 –In definitiva, il primo motivo è rigettato, mentre sono inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto, assorbito il sesto; in relazione alla questione oggetto del secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 20568/19 R.G.

P. Q. M. la Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto, assorbito il sesto; in relazione al secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida per ciascuncontroricorrente in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d el ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 20568/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoper legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difend e come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata - c ontroricorrent e - e contro N. 20568/19 R.G. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato - controricorrent e - avverso la sentenza n. 266/2019 del la CORTE di APPELLO di MESSINA , depositata il 29.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 19.5.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento notificatagli ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 18.8.2009, con cui gli si chiedeva il pagamento della somma di € 124.298,77, quali spese di giustizia poste a suo carico, in solido con altri 200 imputati(talvolta indicati in ricorso anche in 198), a seguito di un procedimento penale svoltosi presso la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; dedusse l’opponente di aver già interamente assolto ilproprio debito, col versamento della somma di € 1.174,56, come da richiesta avanzata dalla stessa Corte calabra nel giugno 2004. L’adito Tribunale di Messina, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ecol Ministero della Giustizia, rigettò l’opposizione con senten za n. 709/2014. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame , che la Corte d’appello di Messina respinse con sentenza del 29.3.2019; la Corte rigettò, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione decennale, negando che la cartella fosse affetta dai numerosi vizi formali dedotti dall’opponente e ribadendo sussistere i presupposti della solidarietà tra gli imputati del detto procedimento penale. N. 20568/19 R.G. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per omessa notifica del titolo esecutivo, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dunque per inesistenza e/o incoerenza della motivazione, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; ciò in quanto il giudice d’appello ha dapprima affermato non essere necessaria la previa notifica del titolo esecutivo, trattandosi di riscossione mediante ruolo, per subito dopo affermare, invece, la necessità della notifica del titolo stesso. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto inapplicabile la nuova disposizione dello stesso art. 535 cit., come novellato per effetto della legge n. 69 del 2009, e ciò per il preteso vincolo derivante dall’esistenza del giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto nel debito conto la circostanza che il reato per il quale egli venne condannato è del tutto avulso e non connesso con i reati ascrivibili agli altri imputati, sicché egli non può rispondere delle spese relative. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 212 del d.P.R. n. 115/2002, nonché omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non essergli stato notificato, prima che la cartella, N. 20568/19 R.G. l’invito al pagamento previsto da detta disposizione e per non aver la Corte d’appello esaminato e deciso la relativa domanda. 1.4 –Con il quarto motivo il ricorrente si duole del la violazione dell’art. 36 d.l. n. 248/2007, nonché di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la Corte messinese rilevato la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, omettendo anche l’esame della domanda. 1.5 –Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.148 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il giudice d’appello rilevato l’inesistenza della notifica, in quanto la cartella era priva della relata. 1.6 –Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 2736-2739 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto in debita c onsiderazione l’eccezione di indebito arricchimento che si determinerebbe, in favore dell’Amministrazione, qualora egli adempisse il debito portato dalla cartella, non essendo state ammesse le prove (giuramento decisorio e ordine di esibizione della relativa documentazione) sui pagamenti frattanto effettuati dagli altri imputati. 2.1 – Il primo motivo è infondato, in quanto dalla lettura della motivazione si evince con certezza che la pure riscontrabile contraddizione tra alcune affermazioni testuali è solo apparente, in quanto è inequivoca l’affermazione, da parte della Corte d’appello,che quella per cui è processo è riscossione mediante N. 20568/19 R.G. ruolo(viene anche esplicitamente richiamato l’art. 49 del d.P.R. n. 602/1973), per la quale è noto non occorra la notifica del titolo. La contraria affermazione della Corte messinese, dunque, è frutto di mero refuso ( potendo perfino ipotizzarsi che, nella sostanza, per mera dimenticanza o distrazione,l’estensore non abbia scritto la parola “non” al rigo 13 di p. 5)e comunque si infrange contro la ratio decidendiarticolata, estesa e chiara in senso opposto. 3.1 – In relazione alla questione posta dal secondo motivo , la sentenza impugnata è invece cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva proporsi dinanzi al giudice civile , come invece ha fatto il Rositani. Al riguardo, viene in rilievo il principio secondo cui “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. n. 14598/2020). Detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l’insegnamento di Cass., Sez. Un. pen., n. 491/2011, Pislor, così massimata: “La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla N. 20568/19 R.G. loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna)l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ‘ex’ art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena”. 3.2– In base a detti principi, dunque, occorre stabilire quale sia il contenuto della domanda dell’opponente destinatario della cartella, la cognizione essendo devoluta al giudice penale ove essa sia volta a contestare la determinazione della condanna alle spese, in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali l’opponente stesso aveva riportato la condanna. 3.3– Va anche precisato che la recente Cass., Sez. Un., n. 38596/2021 (che ha affermato la non configurabilità di una “questione di competenza” in subiecta materia, rispetto all’ordinanza con cui il giudice civile rimetta la questione al giudice penale appartenente al medesimo ufficio giudiziario), non è pertinente nella specie, giacché la condanna penale è stata irrogata alRositani dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’opposizione alla cartella è stata proposta dinanzi al Tribunale di Messina; la diversità dei due uffici giudiziari, dunque, non consente neppure in astratto la prospettazione della questione in termini di attribuzione degli affari interni a singoli giudici, appartenenti al medesimo ufficio: la quale è la sola fattispecie esaminata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che lascia impregiudicata appunto proprio l’ipotesi in cui l’affare non sia devoluto ad altro ufficio giudiziario. 3.4– Ciò posto, ritiene la Corte come il Rositani, col secondo mezzo, con cui appunto contesta i presupposti della solidarietà con gli altricoimputati, finisca perattingere al tema devoluto al giudice penale, avendo messo in discussione N. 20568/19 R.G. proprio il reale perimetro della condanna; non è casuale, infatti, che proprio il tema del vincolo di solidarietà, determinato dal previgente art. 535, comma 2, c.p.p., sia stato af frontat o dalla citata Cass., Sez. Un. pen. , Pislor, che in proposito ha affermato il seguente principiodi diritto: “La questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale”. La domanda in discorso, dunque, non poteva essere proposta dal Rositani in sede civile, sicchéla Corte d’appello di Messina - che ha ritenuto applicabil e l’art. 535, comma 2, c.p.p.(benché abrogato dall’art. 67 della legge n. 69/2009), per essersi formato il giudicato sul punto, ex art. 2, comma 4, c.p. - non avrebbe dovuto neppure esaminarla, ma rilevare invece l ’esclusiva spettanza della relativa cognizione al giudice dell’esecuzione penale. Pertanto, la sentenza impugnata, sul punto, è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., impregiudicata restando la proposizione della questione dinanzi al giudice penale, da parte del Rositani, ove ancora in termini ai sensi della disciplina processualpenalistica. 4.1 –Il terzo motivo – che come già visto, si articola in almeno due censure - è nel complesso inammissibile. 4.2 – L a prima censura, concernente la pretesa mancata notifica dell’ invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115/2002, lo è per almeno due ragioni. Infatti, la doglianza in questione è affettada novità, perché è lo stesso ricorrente a “confessare” di aver proposto l’eccezione solo nel giudizio d’appello. N. 20568/19 R.G. In secondo luogo, si tratta di questione afferente al quomodo della minacciata esecuzione forzata, con la conseguenza che la questione avrebbe dovuto sollevarsi entro venti giorni dalla notifica della cartella, ex art. 617 c.p.c.; lo stesso Rositano, tuttavia,neanche si cura di precisare in che data l’opposizione per cui è processo sia stata proposta. Ma ove anche una tale opposizione fosse stata mai avanzata in primo grado e corrispondentemente decisa dal Tribunale, non avrebbe comunque potuto proporsi l’appello, la relativa statuizione riguardando la definizione di un’opposizione agli atti esecutivi ed essendo quindi solo ricorribile per cassazioneex art. 618, comma 2, c.p.c., in difetto di alcuna diversa esplicita statuizione qualificatoria dei giudici del merito. In proposito, però, il ricorrente omette qualsiasi spunto di allegazione , così configurandosi -anche per tal verso - la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.per insufficiente esposizione del fatto processuale. 4.3 – Il secondo profilo di doglianza, attinente alla pretesa omessa pronuncia sulla questione della mancata notifica dell’invito, appena esaminata, è parimenti inammissibile, per difetto di decisività. Infatti, pur vero essendo che dalla sentenza qui impugnata non risulta una esplicita statuizione sulla ripetuta questione, ciò non può comunque condurre all’accoglimento della suddetta censura, priva di decisività appunto a cagione della palese inammissibilità delladomandache si pretende pretermess a (v. Cass.n. 22784/2018), come già evidenziato. 5.1 – Anche il quarto motivo – con cui si lamenta la violazione di legge in relazione a vizi formali della cartella, nonché omesso esame di fatti decisivi per N. 20568/19 R.G. il giudizio – è inammissibile, sost anzialmente per le medesime ragioni già evidenziate rispetto al mezzo precedente. Infatti, si tratta di questioni senz’altro rientranti nel quomododella riscossione, che avrebbero quindi dovuto esclusivamente proporsi con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; per brevità – pur considerando che il profilo in esame venne invece proposto con l’atto introduttivo dinanzi al Tribunale di Messina, sicché non vengono in rilievo, al riguardo, aspetti di novità - p uò qui replicarsiquanto già osservato nel par. 4.2. 5.2 - Quanto invece al preteso omesso esame di fatti decisivi , proposto dal Rositani ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con esso in realtà si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della cartella in relazione ai detti vizi formali, sicché anche qui può richiamarsi quanto già osservato supra, par. 4.3, donde l’inammissibilità della censura. D’altra parte, questa - per come formalmente proposta dal Rositani - è ulteriormente ed intrinsecamente inammissibile, venendo in rilievo non già uno o più fatti storici fenomenicamente apprezzabili, bensì “questioni”, il che avrebbe dovuto denunciarsi in questa sede ai sensi del 360 n. 3 o n. 4 c.p.c., a seconda della valutazione prospettica(v. ex multis Cass. n. 17761/2016) . 6.1 –Anche il quinto motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. Infatti, il ricorrente discetta di inesistenza della notifica perché effettuata a mezzo del servizio postale ex lege n. 890/1982, mentre la sentenza fa chiaro riferimento al fatto che la cartella in questione è stata notificata con modalità “diretta” di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. N. 20568/19 R.G. Pertanto, non viene colta la ratio decidendi(peraltro, in sé corretta, in armonia con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto), né si impugna la suddetta linea motivazionale, sicché la relativa statuizione è oramai coperta dal giudicato. 7.1 –Il sesto motivo resta assorbito a seguito della disposta cassazione senza rinvioin parte qua, giacché con esso il Rositani mira a censurare la decisione impugnata per non aver la Corte d’appello ammesso le istanze istruttorie avanzate da esso ricorrente riguardo al preteso indebito arricchimento dell’Amministrazione, per effetto della accertata operatività del regime di solidarietàtra coimputati; s’è già detto, però, che la questione della solidarietà, che costituisce il logico presupposto di quanto dedotto col mezzo in esame , rientra nella sfera di attribuzioni del giudice penale: pertanto, la stessa statuizione di rigetto delle istanze in discorso resta travolta, ex art. 336, comma 1, c.p.c., dalla decisione qui adottata in ordine al secondo motivo. 8.1 –In definitiva, il primo motivo è rigettato, mentre sono inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto, assorbito il sesto; in relazione alla questione oggetto del secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 20568/19 R.G. P. Q. M. la Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto, assorbito il sesto; in relazione al secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida per ciascuncontroricorrente in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d el ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 23775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris