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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17866/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29658 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1818/01/20, depositata in data 21 aprile 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n.563/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento della somma di euro 270.041,79, a titolo di Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l'anno 2009, a seguito di prodromico avviso di accertamento asseritamente notificato il 19.12.2013; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che il prodromico avviso di accertamento era stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto, sebbene nella relata non fosse stato attestato - attraverso la formale compilazione della relativa parte del prestampato - l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, dal prodotto avviso di deposito alla casa comunale compilato dal messo comunale in data 10.12.2013 si evinceva il compimento anche dei suddetti adempimenti; peraltro dalla busta prodotta si evinceva che la raccomandata informativa AR era ritornata per compiuta giacenza al mittente; - l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, resistono con rispettivi controricorsi; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 148 e 140 c.p.c. con riferimento anche all'art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima l'intimazione di pagamento stante la rituale notifica ex art. 140 c.p.c. del prodromico avviso di accertamento in quanto, sebbene mancasse nella relata l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta delll'abitazione, nel prodotto avviso di deposito si evincevano anche i suddetti adempimenti, ancorché, ad avviso del ricorrente, l'omessa menzione degli stessi nella relata di notifica contenente soltanto l'indicazione della spedizione in data 10 dicembre 2013 della raccomandata informativa (che peraltro, come si evinceva dalla busta avveniva in data 11 dicembre 2013) non potesse essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente confermativa dell'avvenuta esecuzione di tali adempimenti; - premessa l'ammissibilità del motivo, essendo stata riprodotta in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la relata di notificazione nonché la "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa, lo stesso è fondato; -gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; -orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr.Cass.n.4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "farti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v.Cass. n. 11118/2000-.

Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'art. 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ"; v. da ultimo Cass. sez. 6°-5°, n. 1699 del 2019); -a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 50, n. 27666 del 2019); -questa Corte ha proprio di recente affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica tono, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario i(cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo, da un lato, ritenuto che la mancata attestazione nella relata di notifica da parte del messo comunale dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, potesse essere "sanata" da una successiva attestazione dell'avvenuta esecuzione di t:ali adempimenti contenuta "nell'avviso di deposito alla casa comunale", e, dall'altro, che fosse sufficiente la "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza a garantire il perfezionamento della notifica in luogo della produzione in giudizio da parte dell'Ufficio- che non si evince dalla sentenza impugnata- dell'originale o della copia dell'avviso di compiuta giacenza della detta raccomandata; -in conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto né essendo rimasti altri motivi assorbiti (avendo la CTR considerato gli stessi rinunziati dal contribuente in quanto non riproposti in appello), decidendo nel merito, va accolto il ricorso originario del contribuente avverso l'intimazione di pagamento; - sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito nonché quelle del giudizio di legittimità tra il contribuente e l'Agente della Riscossione mentre le spese del giudizio di legittimità tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito nonché quelle del giudizio di legittimità tra il contribuente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del contribuente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00, euro 200,00 per esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29658 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1818/01/20, depositata in data 21 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n.563/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento della somma di euro 270.041,79, a titolo di Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l'anno 2009, a seguito di prodromico avviso di accertamento asseritamente notificato il 19.12.2013; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che il prodromico avviso di accertamento era stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto, sebbene nella relata non fosse stato attestato - attraverso la formale compilazione della relativa parte del prestampato - l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, dal prodotto avviso di deposito alla casa comunale compilato dal messo comunale in data 10.12.2013 si evinceva il compimento anche dei suddetti adempimenti; peraltro dalla busta prodotta si evinceva che la raccomandata informativa AR era ritornata per compiuta giacenza al mittente; - l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, resistono con rispettivi controricorsi; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 148 e 140 c.p.c. con riferimento anche all'art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima l'intimazione di pagamento stante la rituale notifica ex art. 140 c.p.c. del prodromico avviso di accertamento in quanto, sebbene mancasse nella relata l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta delll'abitazione, nel prodotto avviso di deposito si evincevano anche i suddetti adempimenti, ancorché, ad avviso del ricorrente, l'omessa menzione degli stessi nella relata di notifica contenente soltanto l'indicazione della spedizione in data 10 dicembre 2013 della raccomandata informativa (che peraltro, come si evinceva dalla busta avveniva in data 11 dicembre 2013) non potesse essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente confermativa dell'avvenuta esecuzione di tali adempimenti; - premessa l'ammissibilità del motivo, essendo stata riprodotta in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la relata di notificazione nonché la "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa, lo stesso è fondato; -gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; -orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr.Cass.n.4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "farti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v.Cass. n. 11118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'art. 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ"; v. da ultimo Cass. sez. 6°-5°, n. 1699 del 2019); -a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 50, n. 27666 del 2019); -questa Corte ha proprio di recente affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica tono, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario i(cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo, da un lato, ritenuto che la mancata attestazione nella relata di notifica da parte del messo comunale dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, potesse essere "sanata" da una successiva attestazione dell'avvenuta esecuzione di t:ali adempimenti contenuta "nell'avviso di deposito alla casa comunale", e, dall'altro, che fosse sufficiente la "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza a garantire il perfezionamento della notifica in luogo della produzione in giudizio da parte dell'Ufficio- che non si evince dalla sentenza impugnata- dell'originale o della copia dell'avviso di compiuta giacenza della detta raccomandata; -in conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto né essendo rimasti altri motivi assorbiti (avendo la CTR considerato gli stessi rinunziati dal contribuente in quanto non riproposti in appello), decidendo nel merito, va accolto il ricorso originario del contribuente avverso l'intimazione di pagamento; - sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito nonché quelle del giudizio di legittimità tra il contribuente e l'Agente della Riscossione mentre le spese del giudizio di legittimità tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito nonché quelle del giudizio di legittimità tra il contribuente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del contribuente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00, euro 200,00 per esbo
Sentenza Cassazione n. 17866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris