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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 18429/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 286/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 9432/2021 depositata il 09/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 30 dicembre 2022 regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Palermo ed in pari data comunicata, la quale ha dichiarato l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale in favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Napoli in ordine alla domanda proposta con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 2 luglio 2021.

La AMCO ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. ha depositato in data 17 gennaio 2023 scrittura difensiva.

Il pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] Soldi ha depositato conclusioni scritte ed ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento.

Il procedimento va regolato alla stregua degli artt. 380-ter e 375, comma 2, 4), c.p.c., come modificati e inseriti dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorrente, in particolare, ha depositato una prima memoria in data 1° giugno 2023 e poi, in data 5 giugno 2023, stesso giorno in cui è stata depositata memoria dalla resistente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato “memoria integrativa”.

Al riguardo, deve ribadirsi che l'art. 380-bis.1 c.p.c., pure come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, in quanto il deposito di una prima memoria non implica la consumazione del potere di difesa scritta (Cass. n. 18127 del 2020).

2. Il ricorso introduttivo della causa era volto al pagamento del compenso spettante all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni giudiziali svolte in una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Palermo, su incarico conferitogli nel luglio 2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ora AMCO ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a., per il recupero del complessivo credito di € 4.118.346,86, originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente aveva eccepito la nullità della premessa, degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 18 e della tabella compensi allegata relativi all’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019 predisposto unilateralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali, allegando la violazione della norma sull’equo compenso (art. 13-bis della legge n. 247 del 2012) e dei parametri ministeriali contenuti nel vigente Regolamento, trattandosi di prestazioni eseguite in favore di una grande impresa, nonché la nullità dell’intera convenzione per abuso di dipendenza economica concretatosi in comportamenti incompatibili con la natura di società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva perciò la condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 13.931,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Palermo ha ritenuto la propria incompetenza per territorio alla stregua dell’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, rubricato “Foro compente”, in forza del quale si conveniva che “in caso di controversie in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolte in prima istanza in via amichevole, foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 co. 2 c.p.c., sarà esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale o la Direzione Generale della SGA, attualmente poste rispettivamente in Napoli e Milano e con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi”.

Il successivo art. 18 imponeva l’applicazione retroattiva della convenzione agli incarichi conferiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 26 giugno 2017.

Il Tribunale di Palermo ha escluso che con riguardo alla clausola di deroga convenzionale del foro inserita nell’[OSCURATO:PERSONA] proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai propri legali trovasse applicazione il disposto dell'art. 1341 c.c. - e dunque la formalità della specifica approvazione per iscritto – , non trattandosi di schema contrattuale stilato in funzione di una serie indefinita e indifferenziata di rapporti, quanto di convenzione destinata a regolare specifici e ben individuati rapporti d’opera con professionisti preventivamente selezionati, costituente, peraltro, non già lo strumento negoziale per la collocazione sul mercato di prodotti, beni e servizi offerti dalla predisponente alla clientela indiscriminata, bensì il mezzo per regolare “in modo omnicomprensivo ed esclusivo” i rapporti professionali relativi agli incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale conferiti ad avvocati esterni nell’ambito della propria attività di recupero crediti per sé o per terzi mandanti.

Il Tribunale ha tratto argomento pure dalla lex specialis , rappresentata dall’art. 13-bis, legge n. 247 del 2012, volta alla tutela degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

Il provvedimento dichiarativo dell’incompetenza ha anche posto in risalto che non era ravvisabile una conclusione del contratto per adesione, alla luce della fase immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta di convenzione, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricevuto la bozza della proposta di accordo e fruito di un termine utile per l’esame delle relative condizioni e per il conseguente riscontro.

La conclusione del Tribunale è stata, pertanto, che non occorreva, a pena di inefficacia della deroga pattizia della competenza territoriale, la specifica approvazione per iscritto della relativa clausola.

L’ordinanza impugnata ha altresì escluso che la pattuizione sulla competenza territoriale potesse rientrare tra le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, considerate vessatorie dall’art. 13-bis, comma 4, legge n. 247 del 2012 e sanzionate dal successivocomma 8 con la nullità di protezione ad esclusivo favore del professionista, non essendo compresa tale convenzione nel catalogo di clausole che si presumono vessatorie, contenuto nel comma 5, “ben più ristretto” sia di quello contemplato dall’art. 33 del Codice del consumo sia di quello contenuto nell’art. 1341, comma 2, c.c. Né, ha aggiunto il Tribunale di Palermo, il ricorrente aveva “allegato in qual modo detta clausola si tradurrebbe, in concreto, in un onere penalizzante, ingiustificato ed economicamente gravoso, al punto da modificare in senso per lui svantaggioso l’equilibrio contrattuale”.

4. Il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 13-bis, commi 1 e 3, della legge n. 247 del 2012.

Si oppone alla ricostruzione operata dal Tribunale di Palermo che l’[OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali del 21 maggio 2019 era stato predisposto unilateralmente da parte della committente AMCO, escludeva una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali e trovava applicazione a tutti gli incarichi affidati ai legali convenzionati.

Non si era, perciò, “nell’ambito delle comuni ipotesi di contrattazione tra eguali rimesse alla disciplina generale del contratto”.

Il secondo motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, lettera h), della legge n. 247 del 2012, per non essere stata accertata la nullità dell’art. 18 della Convenzione, quanto alla applicabilità retroattiva della stessa in ordine alla quantificazione del compenso dovuto per l’attività professionale, da disciplinarsi, piuttosto, alla stregua del d.m. n. 55 del 2014.

Il terzo motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, quanto alla necessità della specifica sottoscrizione della clausola di deroga alla competenza per territorio, giacché l’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019 è “un contratto-tipo che disciplina uniformemente una pluralità indeterminata di futuri contratti d’opera professionale, ovvero di futuri incarichi professionali che la AMCO (già SGA), litigante abituale - perché “operatore specializzato nel recupero di crediti deteriorati di origine bancaria”- conferirà ai legali”.

D’altro canto, osserva il ricorrente, l’art. 13 bis, comma 11, della legge n. 247 del 2012 dispone che “[p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”.

Il quarto motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 4, della legge n. 247 del 2012, evidenziandosi che gli unici due fori alternativi previsti – Napoli e Milano – con espressa esclusione di tutti gli altri fori - tengono conto solamente ed esclusivamente della vicinanza degli organi giurisdizionali alle sedi di AMCO (sede legale e direzione generale), mentre non vi è alcun Foro che tenga conto della città di Palermo, ossia del foro competente ex lege nonché città ove ha sede l’Ordine degli Avvocati al cui albo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è iscritto.

L’esclusiva previsione di questi due fori renderebbe certamente più onerosa e difficoltosa la difesa e la partecipazione alle udienze del ricorrente.

Il quinto motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 13-bis, commi 2, 4 e 8 della legge n. 247 del 2012 ed attiene alla iniquità del compenso determinato dalla Convenzione del maggio 2019.

5. La AMCO, nella scrittura difensiva e nella successiva memoria depositate, ripercorse le vicende del rapporto professionale intercorso con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], replica che era stata trasmessa allo stesso in data 17 aprile 2019 la bozza della Convenzione, restituita sottoscritta dal legale, senza che fosse formulata alcuna controproposta, richiesta di modifica, o notazione di sorta.

Nei successivi accordi con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva richiamato per la determinazione dei compensi la “convenzione in essere”; ciò a conferma che “la possibilità di contrattazione con AMCO erano effettive, giacché quest’ultima – a differenza di quanto ex adverso asserito – non ha mai imposto alcunché, né si è mai dimostrata indisponibile a discutere eventuali modifiche contrattuali, che, al contrario, non sono mai state avanzate dal ricorrente”.

6. Il ricorso per regolamento di competenza, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è fondato nei sensi di seguito indicati in motivazione.

6.1. Va premesso che, essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al merito della causa, ovvero alla non equità del compenso dell’avvocato determinato dalla Convenzione del 21 maggio 2019, ed alla relativa vessatorietà delle clausole ai sensi dell’art. 13 - bis della legge n. 247 del 2012, se non nei limiti in cui tali questioni possano esaminarsi incidenter tantumai soli fini della statuizione sulla competenza.

7. Ai fini della qualificazione della clausola che rende esclusivi i fori di Napoli e di Milano, in deroga al criterio di competenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, di cui all’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la natura di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta.

8. [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, recante la clausola di deroga alla competenza territoriale, era denominata [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali.

Nella premessa (definita comunque “parte integrante”), la Convenzione dichiarava di operare nell’ambito di “una complessiva rivisitazione dei rapporti intercorrentitra la SGA ed i legali esterni”, indicati di seguito come “[OSCURATO:PERSONA]”.

Scopo esplicito della Convenzione era “regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi già affidati anche dalle danti causa di SGA e quelli che (…) potranno essere eventualmente affidati, riguardanti l'attività di assistenza legale (giudiziale e/o stragiudiziale) nell'ambito delle più generali azioni volte al recupero dei crediti verso clientela e/o concernenti pretese daparte della clientela stessa o di terzi connesse oscaturenti dai cre diti stessi e/o dalle relative garanzie”.

Si chiariva che tale Convenzione sostituiva o rendeva “comunque inefficace qualsiasi altro contratto, accordo, proposta o intesa, scritti oppure solo verbali, che fosse eventualmente intercorso in precedenza o attualmente in vigore”.

L’art. 1 specificava che la “Convenzione disciplina gli aspetti giuridici, operativi edeconomici dei rapporti che intercorrono tra gli Avvocati e la SGA in dipendenza degli incarichi professionali conferiti ed aventi ad oggetto l'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale a favore di SGA inproprio o in qualità di mandataria di soggetti terzi”.

Lo stesso art. 1 aggiungeva che “[l]a Convenzione viene perfezionata mediante scambio di corrispondenza commerciale; pertanto, essa si intende perfezionata nel momento in cui SGA avrà ricevuto la Sua accettazione”.

L’art. 4 recava i “Criteri di determinazionedei compensi - Aspetti generali”.

Gli articoli a seguire regolavano alcune ipotesi particolari.

L’art. 18 chiariva che la Convenzione doveva applicarsi “con esclusivo riferimento agli incarichi che verranno conferiti a far data dalla sua sottoscrizione, nonché a quelligià conferiti da SGA, dalle sue danti causa o dalle sue mandanti a far data dal 26 giugno 2017”.

8. Ricorre, allora, la fattispecie delle condizioni generali di contratto, con riguardo alle quali l'art. 1341, comma 2, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, in quanto la Convenzione del 21 maggio 2019 (recando un accordo quadro per l’affidamento e lo svolgimento degli incarichi professionali tra la SGA e i “legali esterni”, perfezionato “mediante scambio di corrispondenza commerciale” e finalizzato a “regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi …”, ovvero a disciplinare gli aspetti giuridici, operativi ed economici dei rapporti che intercorrono tragli Avvocati e la SGA”, in relazione ai mandati da conferire in futuro nonché a quelli già conferiti a far data dal 26 giugno 2017) era destinata a regolare una serie indefinita di contratti da un punto di vista sostanziale, giacché predisposta unilateralmente da un’impresa (non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) contraente esplicante attività negoziale verso tutti gli avvocati che intrattengono rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività difensive o di assistenza legale in favore della medesima committente. [OSCURATO:PERSONA] in esame non si atteggiava, quindi, come un mero accordo normativo, avente ad oggetto il contenuto di negozi giuridici eventuali e futuri che potessero sorgere fra i due contraenti, ma configurava una disciplina generale uniforme, predisposta dalla SGA, degli incarichi professionali da affidare agli avvocati, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, doveva essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (arg. da Cass. n. 2724 del 1987).

9. Si consideri, peraltro, che il comma 3 dell’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 stabilisce che “[l]e convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria”, aggiungendo al comma 11 che “[p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”.

In dottrina, si è affermato che un esempio di clausola vessatoria, agli effetti del comma 4 del medesimo art. 13-bis, può rivenirsi proprio nella convenzione che imponga come foro competente quello del committente, ove determini un significativo aggravio a carico dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] la sopravvenuta legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), pur nella specie non applicabile (art. 11), all’art. 5, comma 5, prevede che “[l]a convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata”.

10. Non vale ad escludere il carattere della predisposizione unilaterale, coessenziale alle condizioni generali di cui all’art. 1341 c.c., l’allegazione difensiva della AMCO, secondo cui la bozza della Convenzione era stata preventivamente trasmessa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva poi restituita sottoscritta senza formulare alcuna controproposta o riserva.

In verità, l’art. 1 della Convenzione ne delineava il perfezionamento a mezzo di scambio di corrispondenza ed a seguito dell’accettazione conforme dell’avvocato aderente.

Ora, se non è decisivo a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione (quanto la verifica, dapprima compiuta, che le condizioni predisposte fossero destinate a servire ad una serie indefinita di contratti di patrocinio legale), è pure innegabile che per smentire la configurabilità della predisposizione unilaterale del contratto recante condizioni onerose occorre dimostrare che il contenuto specifico di siffatte condizioni sia stato discusso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass. n. 4511 del 2001; n. 15385 del 2000; n. 5319 del 1983).

L'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro di cui all’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, ancorché non specificamente sottoscritta, avrebbe perciò postulato l’accertamento che la sua portata precettiva fosse stata direttamente ed effettivamente trattata tra i contraenti.

11. Il ricorso per regolamento deve dunque essere accolto; consegue la cassazione del provvedimento impugnato, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Palermo, che provvederà anche sulle spese del procedimento di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 286/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 9432/2021 depositata il 09/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 30 dicembre 2022 regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Palermo ed in pari data comunicata, la quale ha dichiarato l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale in favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Napoli in ordine alla domanda proposta con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 2 luglio 2021. La AMCO ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. ha depositato in data 17 gennaio 2023 scrittura difensiva. Il pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] Soldi ha depositato conclusioni scritte ed ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento. Il procedimento va regolato alla stregua degli artt. 380-ter e 375, comma 2, 4), c.p.c., come modificati e inseriti dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente, in particolare, ha depositato una prima memoria in data 1° giugno 2023 e poi, in data 5 giugno 2023, stesso giorno in cui è stata depositata memoria dalla resistente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato “memoria integrativa”. Al riguardo, deve ribadirsi che l'art. 380-bis.1 c.p.c., pure come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, in quanto il deposito di una prima memoria non implica la consumazione del potere di difesa scritta (Cass. n. 18127 del 2020). 2. Il ricorso introduttivo della causa era volto al pagamento del compenso spettante all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni giudiziali svolte in una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Palermo, su incarico conferitogli nel luglio 2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ora AMCO ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a., per il recupero del complessivo credito di € 4.118.346,86, originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente aveva eccepito la nullità della premessa, degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 18 e della tabella compensi allegata relativi all’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019 predisposto unilateralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali, allegando la violazione della norma sull’equo compenso (art. 13-bis della legge n. 247 del 2012) e dei parametri ministeriali contenuti nel vigente Regolamento, trattandosi di prestazioni eseguite in favore di una grande impresa, nonché la nullità dell’intera convenzione per abuso di dipendenza economica concretatosi in comportamenti incompatibili con la natura di società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva perciò la condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 13.931,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Palermo ha ritenuto la propria incompetenza per territorio alla stregua dell’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, rubricato “Foro compente”, in forza del quale si conveniva che “in caso di controversie in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolte in prima istanza in via amichevole, foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 co. 2 c.p.c., sarà esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale o la Direzione Generale della SGA, attualmente poste rispettivamente in Napoli e Milano e con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi”. Il successivo art. 18 imponeva l’applicazione retroattiva della convenzione agli incarichi conferiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 26 giugno 2017. Il Tribunale di Palermo ha escluso che con riguardo alla clausola di deroga convenzionale del foro inserita nell’[OSCURATO:PERSONA] proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai propri legali trovasse applicazione il disposto dell'art. 1341 c.c. - e dunque la formalità della specifica approvazione per iscritto – , non trattandosi di schema contrattuale stilato in funzione di una serie indefinita e indifferenziata di rapporti, quanto di convenzione destinata a regolare specifici e ben individuati rapporti d’opera con professionisti preventivamente selezionati, costituente, peraltro, non già lo strumento negoziale per la collocazione sul mercato di prodotti, beni e servizi offerti dalla predisponente alla clientela indiscriminata, bensì il mezzo per regolare “in modo omnicomprensivo ed esclusivo” i rapporti professionali relativi agli incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale conferiti ad avvocati esterni nell’ambito della propria attività di recupero crediti per sé o per terzi mandanti. Il Tribunale ha tratto argomento pure dalla lex specialis , rappresentata dall’art. 13-bis, legge n. 247 del 2012, volta alla tutela degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese. Il provvedimento dichiarativo dell’incompetenza ha anche posto in risalto che non era ravvisabile una conclusione del contratto per adesione, alla luce della fase immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta di convenzione, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricevuto la bozza della proposta di accordo e fruito di un termine utile per l’esame delle relative condizioni e per il conseguente riscontro. La conclusione del Tribunale è stata, pertanto, che non occorreva, a pena di inefficacia della deroga pattizia della competenza territoriale, la specifica approvazione per iscritto della relativa clausola. L’ordinanza impugnata ha altresì escluso che la pattuizione sulla competenza territoriale potesse rientrare tra le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, considerate vessatorie dall’art. 13-bis, comma 4, legge n. 247 del 2012 e sanzionate dal successivocomma 8 con la nullità di protezione ad esclusivo favore del professionista, non essendo compresa tale convenzione nel catalogo di clausole che si presumono vessatorie, contenuto nel comma 5, “ben più ristretto” sia di quello contemplato dall’art. 33 del Codice del consumo sia di quello contenuto nell’art. 1341, comma 2, c.c. Né, ha aggiunto il Tribunale di Palermo, il ricorrente aveva “allegato in qual modo detta clausola si tradurrebbe, in concreto, in un onere penalizzante, ingiustificato ed economicamente gravoso, al punto da modificare in senso per lui svantaggioso l’equilibrio contrattuale”. 4. Il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 13-bis, commi 1 e 3, della legge n. 247 del 2012. Si oppone alla ricostruzione operata dal Tribunale di Palermo che l’[OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali del 21 maggio 2019 era stato predisposto unilateralmente da parte della committente AMCO, escludeva una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali e trovava applicazione a tutti gli incarichi affidati ai legali convenzionati. Non si era, perciò, “nell’ambito delle comuni ipotesi di contrattazione tra eguali rimesse alla disciplina generale del contratto”. Il secondo motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, lettera h), della legge n. 247 del 2012, per non essere stata accertata la nullità dell’art. 18 della Convenzione, quanto alla applicabilità retroattiva della stessa in ordine alla quantificazione del compenso dovuto per l’attività professionale, da disciplinarsi, piuttosto, alla stregua del d.m. n. 55 del 2014. Il terzo motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, quanto alla necessità della specifica sottoscrizione della clausola di deroga alla competenza per territorio, giacché l’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019 è “un contratto-tipo che disciplina uniformemente una pluralità indeterminata di futuri contratti d’opera professionale, ovvero di futuri incarichi professionali che la AMCO (già SGA), litigante abituale - perché “operatore specializzato nel recupero di crediti deteriorati di origine bancaria”- conferirà ai legali”. D’altro canto, osserva il ricorrente, l’art. 13 bis, comma 11, della legge n. 247 del 2012 dispone che “[p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. Il quarto motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 4, della legge n. 247 del 2012, evidenziandosi che gli unici due fori alternativi previsti – Napoli e Milano – con espressa esclusione di tutti gli altri fori - tengono conto solamente ed esclusivamente della vicinanza degli organi giurisdizionali alle sedi di AMCO (sede legale e direzione generale), mentre non vi è alcun Foro che tenga conto della città di Palermo, ossia del foro competente ex lege nonché città ove ha sede l’Ordine degli Avvocati al cui albo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è iscritto. L’esclusiva previsione di questi due fori renderebbe certamente più onerosa e difficoltosa la difesa e la partecipazione alle udienze del ricorrente. Il quinto motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 13-bis, commi 2, 4 e 8 della legge n. 247 del 2012 ed attiene alla iniquità del compenso determinato dalla Convenzione del maggio 2019. 5. La AMCO, nella scrittura difensiva e nella successiva memoria depositate, ripercorse le vicende del rapporto professionale intercorso con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], replica che era stata trasmessa allo stesso in data 17 aprile 2019 la bozza della Convenzione, restituita sottoscritta dal legale, senza che fosse formulata alcuna controproposta, richiesta di modifica, o notazione di sorta. Nei successivi accordi con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva richiamato per la determinazione dei compensi la “convenzione in essere”; ciò a conferma che “la possibilità di contrattazione con AMCO erano effettive, giacché quest’ultima – a differenza di quanto ex adverso asserito – non ha mai imposto alcunché, né si è mai dimostrata indisponibile a discutere eventuali modifiche contrattuali, che, al contrario, non sono mai state avanzate dal ricorrente”. 6. Il ricorso per regolamento di competenza, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è fondato nei sensi di seguito indicati in motivazione. 6.1. Va premesso che, essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al merito della causa, ovvero alla non equità del compenso dell’avvocato determinato dalla Convenzione del 21 maggio 2019, ed alla relativa vessatorietà delle clausole ai sensi dell’art. 13 - bis della legge n. 247 del 2012, se non nei limiti in cui tali questioni possano esaminarsi incidenter tantumai soli fini della statuizione sulla competenza. 7. Ai fini della qualificazione della clausola che rende esclusivi i fori di Napoli e di Milano, in deroga al criterio di competenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, di cui all’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la natura di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta. 8. [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, recante la clausola di deroga alla competenza territoriale, era denominata [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali. Nella premessa (definita comunque “parte integrante”), la Convenzione dichiarava di operare nell’ambito di “una complessiva rivisitazione dei rapporti intercorrentitra la SGA ed i legali esterni”, indicati di seguito come “[OSCURATO:PERSONA]”. Scopo esplicito della Convenzione era “regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi già affidati anche dalle danti causa di SGA e quelli che (…) potranno essere eventualmente affidati, riguardanti l'attività di assistenza legale (giudiziale e/o stragiudiziale) nell'ambito delle più generali azioni volte al recupero dei crediti verso clientela e/o concernenti pretese daparte della clientela stessa o di terzi connesse oscaturenti dai cre diti stessi e/o dalle relative garanzie”. Si chiariva che tale Convenzione sostituiva o rendeva “comunque inefficace qualsiasi altro contratto, accordo, proposta o intesa, scritti oppure solo verbali, che fosse eventualmente intercorso in precedenza o attualmente in vigore”. L’art. 1 specificava che la “Convenzione disciplina gli aspetti giuridici, operativi edeconomici dei rapporti che intercorrono tra gli Avvocati e la SGA in dipendenza degli incarichi professionali conferiti ed aventi ad oggetto l'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale a favore di SGA inproprio o in qualità di mandataria di soggetti terzi”. Lo stesso art. 1 aggiungeva che “[l]a Convenzione viene perfezionata mediante scambio di corrispondenza commerciale; pertanto, essa si intende perfezionata nel momento in cui SGA avrà ricevuto la Sua accettazione”. L’art. 4 recava i “Criteri di determinazionedei compensi - Aspetti generali”. Gli articoli a seguire regolavano alcune ipotesi particolari. L’art. 18 chiariva che la Convenzione doveva applicarsi “con esclusivo riferimento agli incarichi che verranno conferiti a far data dalla sua sottoscrizione, nonché a quelligià conferiti da SGA, dalle sue danti causa o dalle sue mandanti a far data dal 26 giugno 2017”. 8. Ricorre, allora, la fattispecie delle condizioni generali di contratto, con riguardo alle quali l'art. 1341, comma 2, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, in quanto la Convenzione del 21 maggio 2019 (recando un accordo quadro per l’affidamento e lo svolgimento degli incarichi professionali tra la SGA e i “legali esterni”, perfezionato “mediante scambio di corrispondenza commerciale” e finalizzato a “regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi …”, ovvero a disciplinare gli aspetti giuridici, operativi ed economici dei rapporti che intercorrono tragli Avvocati e la SGA”, in relazione ai mandati da conferire in futuro nonché a quelli già conferiti a far data dal 26 giugno 2017) era destinata a regolare una serie indefinita di contratti da un punto di vista sostanziale, giacché predisposta unilateralmente da un’impresa (non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) contraente esplicante attività negoziale verso tutti gli avvocati che intrattengono rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività difensive o di assistenza legale in favore della medesima committente. [OSCURATO:PERSONA] in esame non si atteggiava, quindi, come un mero accordo normativo, avente ad oggetto il contenuto di negozi giuridici eventuali e futuri che potessero sorgere fra i due contraenti, ma configurava una disciplina generale uniforme, predisposta dalla SGA, degli incarichi professionali da affidare agli avvocati, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, doveva essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (arg. da Cass. n. 2724 del 1987). 9. Si consideri, peraltro, che il comma 3 dell’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 stabilisce che “[l]e convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria”, aggiungendo al comma 11 che “[p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. In dottrina, si è affermato che un esempio di clausola vessatoria, agli effetti del comma 4 del medesimo art. 13-bis, può rivenirsi proprio nella convenzione che imponga come foro competente quello del committente, ove determini un significativo aggravio a carico dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] la sopravvenuta legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), pur nella specie non applicabile (art. 11), all’art. 5, comma 5, prevede che “[l]a convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata”. 10. Non vale ad escludere il carattere della predisposizione unilaterale, coessenziale alle condizioni generali di cui all’art. 1341 c.c., l’allegazione difensiva della AMCO, secondo cui la bozza della Convenzione era stata preventivamente trasmessa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva poi restituita sottoscritta senza formulare alcuna controproposta o riserva. In verità, l’art. 1 della Convenzione ne delineava il perfezionamento a mezzo di scambio di corrispondenza ed a seguito dell’accettazione conforme dell’avvocato aderente. Ora, se non è decisivo a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione (quanto la verifica, dapprima compiuta, che le condizioni predisposte fossero destinate a servire ad una serie indefinita di contratti di patrocinio legale), è pure innegabile che per smentire la configurabilità della predisposizione unilaterale del contratto recante condizioni onerose occorre dimostrare che il contenuto specifico di siffatte condizioni sia stato discusso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass. n. 4511 del 2001; n. 15385 del 2000; n. 5319 del 1983). L'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro di cui all’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2019, ancorché non specificamente sottoscritta, avrebbe perciò postulato l’accertamento che la sua portata precettiva fosse stata direttamente ed effettivamente trattata tra i contraenti. 11. Il ricorso per regolamento deve dunque essere accolto; consegue la cassazione del provvedimento impugnato, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Palermo, che provvederà anche sulle spese del procedimento di regolamento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichi
Sentenza Cassazione n. 18429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris