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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11749/2026

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[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 37 di Scafati, inpersona dell’amministratore pro tempore;– intimato –avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21521/2024 pubblicata il31/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva che:- con l’ordinanza n. 21521, pubblicata in data 31/07/2024, questa Corteha accolto il ricorso n. 25835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 827/2019 della Corte d’appello di Salerno,pronunciando condanna al pagamento dei compensi e degli esborsi deiprimi due gradi e del giudizio di cassazione;Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente vittorioso, haproposto istanza ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.segnalando che nel pronunciare la condanna del [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore,sebbene tale richiesta fosse avanzata col ricorso e reiterata nellememorie ex art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ.Considerato che:- dai menzionati atti processuali emerge in maniera inequivoca l’istanzadi cui detto e, pertanto, deve disporsi la correzione dell’omissione delladistrazione delle spese di lite;- appare sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta didistrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicitadichiarazione in ordine all’effettiva avvenuta anticipazione delle spesee alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima puòritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez.

Un., n. 31033 del 2019);- che, anche di recente, questa Corte ha avuto modo di condivisamentechiarire che il ricorso per correzione di errore materiale di unasentenza della Corte di cassazione, per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla partedifesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art.287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguereuna proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata daldifensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) dauna proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in baseall’originaria procura (Cass. n. 15302 del 2023);- che non v’è luogo a statuizione sulle spese processuali del presenteprocedimento, poiché la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non configura di regola ipotesi di soccombenza,Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.

Un., n.9438 del 2002; Cass., Sez.

Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del2018; Cass. n. 26566 del 2023).

P.Q.Mdispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivodell’ordinanza di questa Sezione n. 21521/2024, pubblicata il31/07/2024, dopo le parole “in misura del 15%” e prima delle parole“Così deciso”, debba leggersi: “Distratta la condanna al rimborso dellespese legali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civileaddì 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 37 di Scafati, inpersona dell’amministratore pro tempore;– intimato –avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21521/2024 pubblicata il31/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva che:- con l’ordinanza n. 21521, pubblicata in data 31/07/2024, questa Corteha accolto il ricorso n. 25835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 827/2019 della Corte d’appello di Salerno,pronunciando condanna al pagamento dei compensi e degli esborsi deiprimi due gradi e del giudizio di cassazione;Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente vittorioso, haproposto istanza ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.segnalando che nel pronunciare la condanna del [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore,sebbene tale richiesta fosse avanzata col ricorso e reiterata nellememorie ex art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ.Considerato che:- dai menzionati atti processuali emerge in maniera inequivoca l’istanzadi cui detto e, pertanto, deve disporsi la correzione dell’omissione delladistrazione delle spese di lite;- appare sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta didistrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicitadichiarazione in ordine all’effettiva avvenuta anticipazione delle spesee alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima puòritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez. Un., n. 31033 del 2019);- che, anche di recente, questa Corte ha avuto modo di condivisamentechiarire che il ricorso per correzione di errore materiale di unasentenza della Corte di cassazione, per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla partedifesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art.287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguereuna proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata daldifensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) dauna proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in baseall’originaria procura (Cass. n. 15302 del 2023);- che non v’è luogo a statuizione sulle spese processuali del presenteprocedimento, poiché la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non configura di regola ipotesi di soccombenza,Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. Un., n.9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.Mdispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivodell’ordinanza di questa Sezione n. 21521/2024, pubblicata il31/07/2024, dopo le parole “in misura del 15%” e prima delle parole“Così deciso”, debba leggersi: “Distratta la condanna al rimborso dellespese legali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civileaddì 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
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