CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 37361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]' • '-31 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 maggio 2022, il Tribunale di Lecce ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di cui all'art. 6 bis, comma 1, I. n. 401/1989, in quanto gravemente indiziato di aver concorso con numerose altre persone a commettere atti di violenza contro i tifosi del [OSCURATO:PERSONA] che, a bordo di un bus, si stavano dirigendo allo stadio di Lecce per assistere ad un incontro di calcio del campionato di serie B da disputarsi con la squadra locale. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione della norma incriminatrice e dell'art. 8 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, con riguardo al rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce sollevata con i motivi di riesame. Si lamenta, in particolare, il travisamento della prova per omessa considerazione degli atti d'indagine segnalati dalla difesa in sede di riesame e dai quali si evinceva che il fatto era stato commesso in territorio ricadente nella provincia di Brindisi, sicché era competente il relativo tribunale. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per genericità e perché prospetta non consentite censure di merito. 3.1. Con accertamento di fatto non illogicamente argomentato ed in questa sede non ulteriormente sindacabile, l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione d'incompetenza per territorio argomentando come, tanto nella comunicazione ol: notizia di reato quanto nell'informativa finale d'indagine, il luogo in cui avvenne l'assalto della tifoseria del Lecce all'autobus su cui viaggiavano i sostenitori della squadra del Pescara è stato individuato all'altezza del Km. 19 della S.S. [OSCURATO:PERSONA] in direzione sud e che nel sopralluogo di polizia effettuato il giorno successivo ai fatti l'agguato era stato accertato come avvenuto in agro di Squinzano, che ricade in provincia di Lecce e, pertanto, nel circondario dei relativi uffici giudiziari. 3.2. Gli atti d'indagine richiamati con l'istanza di riesame e riprodotti in ricorso, nei quali si dava atto che il fatto si era verificato sulla "S.S. 613 direzione sud all'altezza dello svincolo Torchiarolo (Br) - [OSCURATO:PERSONA] (Br)",- non rivelano il dedotto travisamento della prova, sia per la genericità dell'indicazione (a fronte del più puntuale accertamento in fatto di cui si dà conto nell'ordinanza), sia perché dagli atti neppure risulta che il suddetto svincolo, per comuni brindisini, sulla S.S. 613 si trovi, a sua volta, in provincia di Brindisi piuttosto che in provincia di Lecce. Inammissibile, poi, è l'allegazione giusta la quale l'esatta collocazione del /ocus commissi delicti si ricaverebbe da talune fotografie allegate ad atti d'indagine contenuti in un dvd prodotto con la memoria difensiva contenente motivi aggiunti al riesame, dalle quali risulterebbe che sul confine tra le due province, segnalato al Km. 19 della richiamata strada statale, non si vedono siepi, né ve ne sarebbero nel tratto tra il Km. 18/IX e il Km. 19, sicché - essendo gli aggressori sbucati invece da siepi - il luogo dovrebbe collocarsi prima del segnale Km. 18/IX e, dunque, certamente in provincia di Brindisi. Ed invero, per un verso, in ricorso non si allega che questa specifica questione fosse stata posta nei motivi di riesame, sicché non può sul punto ritenersi una mancanza di motivazione; per altro verso, la doglianza non evoca, all'evidenza, un travisamento probatorio, ma, al più, un profilo di errata valutazione della prova documentale (le foto) che certamente non può formare oggetto di sindacato in questa sede; da ultimo, la doglianza è all'evidenza pure generica, poiché il ricorrente nulla dice circa l'eventuale presenza di siepi in agro di Squinzano ovvero immediatamente dopo il segnale del Km. 19, vale a dire nel primissimo tratto di territorio certamente ricadente in provincia di Lecce e a ridosso del quale avvenne l'agguato, ipotizzando invece, in contrasto con gli atti di indagine richiamati dall'ordinanza, che lo stesso sia avvenuto presso non meglio individuate siepi collocate ben più a nord. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell