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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 24653/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13651/218 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] n. 26. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FLORESCU M IRELA , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 69. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 28/2018, pubblicata in data 1.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Rovereto , chiedendo di dichiarare la nullità di tre donazioni, di cui due stipulate il 19.6.2006: la prima tra il fratello [OSCURATO:PERSONA] (donante) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( coniuge e figli, donatari); la seconda tra il fratello [OSCURATO:PERSONA] (donante) e [OSCURATO:PERSONA]:donazione Florescu ( coniuge, donataria ) ; la terza donazione, stipulata il 26.5.2006 tra la sorella [OSCURATO:PERSONA] e l’altra sorella [OSCURATO:PERSONA], donazioni stipulate senza la partecipazione di tutti i comproprietari dei beni donati.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

La sentenza è stata confermata in appello.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il giudice distrettuale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità delle donazioni aventi ad oggetto una quota indivisa di beni comuni, sostenendo che, nel caso di specie, trattandosi di comunione ordinaria, non poteva invocarsi il principio espresso dalle S.U. con sentenza n. 5068/2016; ha confermato la condanna dell’appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c., osservandoche l’attore, al momento dell’instaurazione della causa, era consapevole della palese infondatezza delle domande.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il pr imo motivo denunzia l’omessa pronuncia della nullità delle donazioni, sostenendosiche il principio sancito dalle S.U. con sentenza n. 5068/2016 in ordine alla nullità della donazione di quote di beni ereditari indivisi si applica anche agli atti di liberalità aventi ad oggetto quote di immobili in comunione ordinaria.

Sostiene a tal proposito la ricorrente che l’originario proprietario [OSCURATO:PERSONA], con testamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto che gli eredi, donatari dei beni controversi, costituissero un condominio del complesso [OSCURATO:PERSONA] e che le disposizioni impugnate erano state concluse a successione ormai aperta , occorrendo la sottoscrizione di tutti i contitolari; lamenta inoltre che erano caduti in comunione ereditaria tutti i beni, compresi quelli oggetto di altre liberalità concluse nel 1987 e nel 1992 e che i donanti, dichiaratasi pieni proprietari dei beni, avevano disposto della quota prima che fosse definita la causa di divisione e di riduzione degli atti lesivi della legittima impugnati in un autonomo giudizio dalla ricorrente, a conferma della nullità delle disposizioni.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte distrettuale dichiarato la validità della donazione di quota del locale destinato a centrale termica sebbene non sottoscritta da tutti i comproprietari, trattandosi di immobile in comunione ereditaria.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c.,per aver la sentenza confermato la condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata in carenza dei requisiti soggettivi dell’illecito e della stessa consumazione di un abuso del processo.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c.

L’impugnazione è carente della i llustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo precluso l’esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio.

In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13).

Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva", che sta alla base della previsione normativa (Cass. 1905/12).

Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c. è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

2.1. La ricorrente sostiene l’applicabilità alla donazione di quote immobiliari in comunione ordinaria dei principi affermati dalle S.U. 5068/2016, secondo cui la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

La Corte di appello ha escluso l’invalidità, precisando che i donanti avevano in realtà disposto di un bene di cui erano già pieni proprietarie che il principio affermato dalle S.U. si applica al la sola comunione ereditaria, non quella ordinaria.

In linea di principio, la nullità dipende da un limite generale al potere del comproprietario di disporre della quota, non circoscritto alla comunione ereditaria.

L’invalidità (che non consegue alla violazione del divieto di donazione di un bene altrui: art. 771 c.c.) si ricollega alla necessità che il bene appartenga al patrimonio deldonante al momento della disposizione, condizione indispensabile per il realizzarsi della causa donativa.

In caso contrario, il donante deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario nel q ual caso il negozio non ha effetti reali.

La nullità attinge anche la donazione di un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro-indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi, poiché, al pari della donazione di bene interamente altrui, l’atto non ha ad oggetto beni presenti - nell a loro oggettività - nel patrimonio del donante al momento dell'atto(Cass.

S.U. 5068/2016).

Dall’art. 757 c.c. (secondo cui ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari), deriva che il coerede non possa disporre né della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, né di una quota del singolo bene compreso in una massa da dividere prima che la divisione venga effettuata e che il bene entri a far parte definitivamente del suo patrimonio.

Su tali premesse la nullità può riguardare allora, a date condizioni, anche le quote di beni in comunione ordinaria, cui si applica il regime della divisione ereditaria (art. 754 e 757 c.c.) per effettodel rinvio contenuto nell’art. 1116 c.c., incluso l’art. 757 c.c. che regola l’effetto dichiarativo –retroattivo della divisione (Cass. 8315/1990; Cass. 7231/2006; Cass. 17061/2011; Cass. 4428/2018 nel senso che la vendita di un bene in comunione ordinaria ha effetti obbligatori, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al venditore attraverso la divisione; in motivazione anche Cass. 25097/2022 e Cass.

S.U. 25021/2019).

Anche in tal caso vale il limite, di carattere generale, della necessaria appartenenza del bene in capo al donante al momento della disposizione, per cui, in mancanza, la donazione è priva di causa, conclusione quest’ultima non superata neppure ove si riconosca alla divisione un effetto costitutivo-traslativo, che retroagisce al momento dell’apertura della successione (come sostenuto recentemente da Cass.

S.U. 25021/2019), dato che, prima della divisione, la donazione potrebbe produrre solo effetti obbligatori (occorrendo, per la validità della disposizione, che il donante si dichiari espressamente consapevole della situazione di appartenenza del bene: Cass.

S.u. 5068/2016).) Ma la sanzione di nullità può colpire l’atto di liberalità di una quota immobiliare di un bene in comunione ordinaria a condizione che, analogamente che nella comunione ereditaria, siano comuni non il singolo cespite, ma una pluralità di beni (Cass.

S.U. 5068/2016, par. 5.5) appartenenti ad una massa unica da dividere e che la comunione si fondi su un titolo unico: solo in tal caso può ritenersi che il donante venga a disporre di un bene di cui non può esser considerato effettivo titolare prima della divisione.

Se la donazione ha ad oggetto quote indivise e la comunione deriva da titoli autonomi e diversi, non si è in presenza di una massa unica e di un’unica comunione, ma di tante comunioni quanti sono i titoli, nel qual caso il donante viene a disporre validamente di un bene (la cd. quotina ) di cui è titolare al momento dell’atto di liberalità, come consente l’art. 1103 c.c. (Cass. 15494/2019; Cass.27645/2018; Cass. 5694/2012).

Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso – nei suddetti termini - alla donazione di quota di bene in comunioneordinaria, nel caso che ci occupa la carenza , di specificità dell’impugnazione risulta comunque ostativa per l’esame delle questioni dedotte in questa sede.

Appare, come già esposto,del tutto insufficiente l’esposizione delle vicende sostanziali che hanno dato luogo alla situazione di comunione sui beni donati, né appaiono censurate in modo argomentato le conclusioni della Corte di merito, che ha ritenuto sussistente una comunione ordinaria; infine non è dato stabilire se le donazioni impugnate riguardassero una quota di i mmobili rientranti in una massa unica o appartenenti ad una pluralità di massee, quindi, se detta comunione scaturisse da un unico titolo o da una pluralità di titoli, né appaiono circostanziate le modalità con le quali l’originario titolare - [OSCURATO:PERSONA] – aveva trasferito ai donanti la nuda proprietà degli immobili, essendo tali indicazioni indispensabili per l’esame delle censure proposte in questa sede.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con inevitabile aggravio delle spese processuali.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13651/218 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] n. 26. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FLORESCU M IRELA , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 69. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 28/2018, pubblicata in data 1.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Rovereto , chiedendo di dichiarare la nullità di tre donazioni, di cui due stipulate il 19.6.2006: la prima tra il fratello [OSCURATO:PERSONA] (donante) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( coniuge e figli, donatari); la seconda tra il fratello [OSCURATO:PERSONA] (donante) e [OSCURATO:PERSONA]:donazione Florescu ( coniuge, donataria ) ; la terza donazione, stipulata il 26.5.2006 tra la sorella [OSCURATO:PERSONA] e l’altra sorella [OSCURATO:PERSONA], donazioni stipulate senza la partecipazione di tutti i comproprietari dei beni donati. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. La sentenza è stata confermata in appello. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il giudice distrettuale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità delle donazioni aventi ad oggetto una quota indivisa di beni comuni, sostenendo che, nel caso di specie, trattandosi di comunione ordinaria, non poteva invocarsi il principio espresso dalle S.U. con sentenza n. 5068/2016; ha confermato la condanna dell’appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c., osservandoche l’attore, al momento dell’instaurazione della causa, era consapevole della palese infondatezza delle domande. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pr imo motivo denunzia l’omessa pronuncia della nullità delle donazioni, sostenendosiche il principio sancito dalle S.U. con sentenza n. 5068/2016 in ordine alla nullità della donazione di quote di beni ereditari indivisi si applica anche agli atti di liberalità aventi ad oggetto quote di immobili in comunione ordinaria. Sostiene a tal proposito la ricorrente che l’originario proprietario [OSCURATO:PERSONA], con testamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto che gli eredi, donatari dei beni controversi, costituissero un condominio del complesso [OSCURATO:PERSONA] e che le disposizioni impugnate erano state concluse a successione ormai aperta , occorrendo la sottoscrizione di tutti i contitolari; lamenta inoltre che erano caduti in comunione ereditaria tutti i beni, compresi quelli oggetto di altre liberalità concluse nel 1987 e nel 1992 e che i donanti, dichiaratasi pieni proprietari dei beni, avevano disposto della quota prima che fosse definita la causa di divisione e di riduzione degli atti lesivi della legittima impugnati in un autonomo giudizio dalla ricorrente, a conferma della nullità delle disposizioni. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte distrettuale dichiarato la validità della donazione di quota del locale destinato a centrale termica sebbene non sottoscritta da tutti i comproprietari, trattandosi di immobile in comunione ereditaria. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c.,per aver la sentenza confermato la condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata in carenza dei requisiti soggettivi dell’illecito e della stessa consumazione di un abuso del processo. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c. L’impugnazione è carente della i llustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo precluso l’esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13). Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva", che sta alla base della previsione normativa (Cass. 1905/12). Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c. è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014). 2.1. La ricorrente sostiene l’applicabilità alla donazione di quote immobiliari in comunione ordinaria dei principi affermati dalle S.U. 5068/2016, secondo cui la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. La Corte di appello ha escluso l’invalidità, precisando che i donanti avevano in realtà disposto di un bene di cui erano già pieni proprietarie che il principio affermato dalle S.U. si applica al la sola comunione ereditaria, non quella ordinaria. In linea di principio, la nullità dipende da un limite generale al potere del comproprietario di disporre della quota, non circoscritto alla comunione ereditaria. L’invalidità (che non consegue alla violazione del divieto di donazione di un bene altrui: art. 771 c.c.) si ricollega alla necessità che il bene appartenga al patrimonio deldonante al momento della disposizione, condizione indispensabile per il realizzarsi della causa donativa. In caso contrario, il donante deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario nel q ual caso il negozio non ha effetti reali. La nullità attinge anche la donazione di un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro-indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi, poiché, al pari della donazione di bene interamente altrui, l’atto non ha ad oggetto beni presenti - nell a loro oggettività - nel patrimonio del donante al momento dell'atto(Cass. S.U. 5068/2016). Dall’art. 757 c.c. (secondo cui ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari), deriva che il coerede non possa disporre né della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, né di una quota del singolo bene compreso in una massa da dividere prima che la divisione venga effettuata e che il bene entri a far parte definitivamente del suo patrimonio. Su tali premesse la nullità può riguardare allora, a date condizioni, anche le quote di beni in comunione ordinaria, cui si applica il regime della divisione ereditaria (art. 754 e 757 c.c.) per effettodel rinvio contenuto nell’art. 1116 c.c., incluso l’art. 757 c.c. che regola l’effetto dichiarativo –retroattivo della divisione (Cass. 8315/1990; Cass. 7231/2006; Cass. 17061/2011; Cass. 4428/2018 nel senso che la vendita di un bene in comunione ordinaria ha effetti obbligatori, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al venditore attraverso la divisione; in motivazione anche Cass. 25097/2022 e Cass. S.U. 25021/2019). Anche in tal caso vale il limite, di carattere generale, della necessaria appartenenza del bene in capo al donante al momento della disposizione, per cui, in mancanza, la donazione è priva di causa, conclusione quest’ultima non superata neppure ove si riconosca alla divisione un effetto costitutivo-traslativo, che retroagisce al momento dell’apertura della successione (come sostenuto recentemente da Cass. S.U. 25021/2019), dato che, prima della divisione, la donazione potrebbe produrre solo effetti obbligatori (occorrendo, per la validità della disposizione, che il donante si dichiari espressamente consapevole della situazione di appartenenza del bene: Cass. S.u. 5068/2016).) Ma la sanzione di nullità può colpire l’atto di liberalità di una quota immobiliare di un bene in comunione ordinaria a condizione che, analogamente che nella comunione ereditaria, siano comuni non il singolo cespite, ma una pluralità di beni (Cass. S.U. 5068/2016, par. 5.5) appartenenti ad una massa unica da dividere e che la comunione si fondi su un titolo unico: solo in tal caso può ritenersi che il donante venga a disporre di un bene di cui non può esser considerato effettivo titolare prima della divisione. Se la donazione ha ad oggetto quote indivise e la comunione deriva da titoli autonomi e diversi, non si è in presenza di una massa unica e di un’unica comunione, ma di tante comunioni quanti sono i titoli, nel qual caso il donante viene a disporre validamente di un bene (la cd. quotina ) di cui è titolare al momento dell’atto di liberalità, come consente l’art. 1103 c.c. (Cass. 15494/2019; Cass.27645/2018; Cass. 5694/2012). Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso – nei suddetti termini - alla donazione di quota di bene in comunioneordinaria, nel caso che ci occupa la carenza , di specificità dell’impugnazione risulta comunque ostativa per l’esame delle questioni dedotte in questa sede. Appare, come già esposto,del tutto insufficiente l’esposizione delle vicende sostanziali che hanno dato luogo alla situazione di comunione sui beni donati, né appaiono censurate in modo argomentato le conclusioni della Corte di merito, che ha ritenuto sussistente una comunione ordinaria; infine non è dato stabilire se le donazioni impugnate riguardassero una quota di i mmobili rientranti in una massa unica o appartenenti ad una pluralità di massee, quindi, se detta comunione scaturisse da un unico titolo o da una pluralità di titoli, né appaiono circostanziate le modalità con le quali l’originario titolare - [OSCURATO:PERSONA] – aveva trasferito ai donanti la nuda proprietà degli immobili, essendo tali indicazioni indispensabili per l’esame delle censure proposte in questa sede. Il ricorso è pertanto inammissibile, con inevitabile aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. C
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