CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1977
Cassazione n. 36452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta, intitolata "motivi aggiunti", il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - l'unico motivo del ricorso contenga argomenti inammissibili, in quanto, posto che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno delle varie misure alternative (nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto idonea la detenzione domiciliare, ma non l'affidamento in prova) a raggiungere il risultato finale della rieducazione del reo in assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la deduzione del ricorso secondo cui in astratto la disponibilità di una attività lavorativa non è essenziale per la concessione di una misura alternativa non rende manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto nel provvedimento con cui decide in ordine ad una misura alternativa il giudice di sorveglianza è tenuto a porsi il problema della disponibilità o meno da parte del condannato di mezzi leciti di sostentamento, perchè la mancanza di leciti mezzi di sostentamento comporta che non possa essere assicurata "la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", secondo la formula dell'art. 47, comma 2, ord. pen.; se non mantenuto da altri, il condannato ha, infatti, comunque bisogno di denaro per poter vivere e, se non ha mezzi leciti di sussistenza, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto esistente il pericolo che, con l'ampia libertà permessa dall'affidamento, egli possa procurarseli in modo illecito; - invece, la deduzione del ricorso secondo cui il percorso di revisione critica sarebbe avvenuto già nel corso del giudizio di merito, è affermata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo allegato o trascritto al ricorso l'atto da cui dovrebbe risultare tale circostanza; - quanto poi agli ulteriori argomenti di censura proposti in ricorso, quali la mancanza all'interno del fascicolo del Tribunale della relazione di polizia giudiziaria e l'utilizzo del plurale con riferimento ai reati in espiazione, su cui si sofferma anche la memoria depositata dal difensore in corso di giudizio, essi sono parimenti inammissibili, in quanto non hanno la capacità di disarticolare la motivazione del provvedimento impugnato, che si regge anche solo sulla ritenuta insufficienza di un inizio di revisione critica e sulla mancanza di attività lavorativa da parte del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore